Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

crediti ammessi in prededuzione sorti nel corso dell' esercizio provvisorio e/o Amministrazione straordinaria

  • Paolo Dominici

    MACERATA FELTRIA (PU)
    22/04/2020 18:44

    crediti ammessi in prededuzione sorti nel corso dell' esercizio provvisorio e/o Amministrazione straordinaria

    Preg.mi,

    vorrei sottoporre il seguente quesito:

    una società ha eseguito varie forniture, nel corso di mesi succedutisi, in favore di una società in Amministrazione Straordinaria, regolarmente pagate ante riparti.

    Successivamente, per varie vicissitudini, la società in Amministrazione Straordinaria ha interrotto la produzione e, ovviamente, gli ordinativi; le ultime forniture non sono pagate.
    I relativi crediti delle ultime forniture, pur ammessi al passivo in prededuzione, con il piano di riparto parziale depositato dai Commissari, vengono preceduti dai crediti ipotecari, unici ad essere soddisfatti.

    E' corretta l'impostazione oppure detti crediti, in quanto sorti nel corso dell'Amministrazione Straordinaria, hanno privilegio maggiore rispetto ai crediti ipotecari?

    Grazie.

    Paolo Dominici


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/04/2020 20:38

      RE: crediti ammessi in prededuzione sorti nel corso dell' esercizio provvisorio e/o Amministrazione straordinaria

      L'art. 67 del dlgs n. 270 del 1999 richiama, quanto al riparto, alcuni commi dell'art. 110 e gli artt. 111,112,113,114 e 117 secondo e terzo comma l.fall. e, benchè il richiamo non sia stato aggiornato a seguito della riforma fallimentare che ha introdotto, tra gli altri, gli artt. 111bis, ter e quater, si ritiene correttamente che queste trovino egualmente applicazione nell'amministrazione straordinaria in quanto dirette a regolamentare le nvarie tipologie e categorie di crediti, tra cui i crediti prededucibili, risolvendo le incertezze interpretative sollevate nella vigenza della precedente normativa.
      Orbene il secondo comma dell'art. 111bis dispone che "I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti" a questa regola si sottraggono le spese della procedura a norma del terzo comma dell'art. 111ter, ma quelle in esame non rientrano tra le spese ma sono debiti per forniture, come se nel fallimento fosse stato aperto l'esercizio provvisorio. Pertanto la soluzione adottata dai commissari ci sembra corretta.
      Zucchetti Sg srl
      • Paolo Dominici

        MACERATA FELTRIA (PU)
        23/04/2020 09:29

        RE: RE: crediti ammessi in prededuzione sorti nel corso dell' esercizio provvisorio e/o Amministrazione straordinaria

        Spett.le redazione Zucchetti SG,

        nel ringraziare per la puntuale risposta un ulteriore collegato quesito vorrei sottoporVi:
        la società fornitrice/creditrice in oggetto, considerato che i Commissari hanno eseguito plurimi pagamenti ante riparto in favore di altri fornitori, potrebbe chiedere conto -ai Commissari- degli eseguiti pagamenti in favore degli altri fornitori al fine di pretendere la proporzionalità -tra i vari creditori/fornitori di pari grado- degli stessi?
        E qualora si fossero effettivamente verificati pagamenti in violazione della par condicio, potrebbe agire in regresso contro i creditori rimasti maggiormente soddisfatti?

        Ringraziando sin d'ora.

        Paolo Dominici

        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          23/04/2020 19:23

          RE: RE: RE: crediti ammessi in prededuzione sorti nel corso dell' esercizio provvisorio e/o Amministrazione straordinaria

          L'ultima ipotesi del regresso è senz'altro da escludere visto il disposto dell'art. 114, richiamato anch'esso dall'art. 67 della legge n. 270 del 1999. Tuttavia, proprio in forza dell'art. 111 bis l. fall. che, come detto nella precedente risposta, giustifica la prevalenza degli ipotecari sulle prededuzioni, il commissario avrebbe anche dovuto soddisfare i creditori prededucibili secondo una graduazione all'interno della categoria ove l'attivo si presentava insufficiente soddisfare tutti, per cui potrebbe far presente agli organi di sorveglianza l'eventuale illegittimo comportamento del commissario e in ipotesi eventualmente agire nei suoi confronti qualora questi abbia violato tale criterio pagando crediti prededucibili che in una graduatoria virtuale sarebbero posposti al suo. Si tratta però di ipotesi abbastanza inverosimile perché si sta parlando di amministrazione straordinaria che presuppone una impresa in esercizio, per cui l'andamento dei pagamenti è molto più articolato che in una situazione statica, come quella fallimentare.
          Zucchetti SG srl