Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

credito di dipendenti per TFR e retribuzione

  • Carla Camarri

    ARCIDOSSO (GR)
    01/10/2020 18:08

    credito di dipendenti per TFR e retribuzione

    Ho il caso di un dipendente che ha presentato l'ammissione allo stato passivo per TFR e retribuzioni lorde (includendo anche il 9.19% di contributi a carico del lavoratore. Quest'ultimo importo è stato richiesto anche dall'INPS che si è insinuato al fallimento. Nella domanda di ammissione al passivo presentata dal dipendente, inoltre, si precisa che il decreto ingiuntivo era immediatamente esecutivo già dall'11/10/2018, ma si dice anche che in data 21/7/2020 il Giudice della sezione lavoro decretava la definitiva esecutorietà. Si premette che il fallimento è stato dichiarato il 9/1/2020. Si chiede se si debba ammettere allo stato passivo l'intero importo del TFR e delle retribuzioni lorde, comprensive anche del 9.19% oppure se invece quest'ultimo importo (del 9.19%) non si debba considerare quale credito del lavoratore anche in forza del fatto che il decreto è diventato esecutivo in via definitiva dopo la dichiarazione di fallimento.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/10/2020 20:16

      RE: credito di dipendenti per TFR e retribuzione

      In passato, ma ancora oggi, si continua a dare per pacifico che il lavoratore dipendente nella domanda di insinuazione al passivo, deve calcolare il suo credito retributivo al netto delle trattenute previdenziali ed al lordo di quelle fiscali.
      Non è più così, o meglio non è più esattamente così, da quando Cass, 17/11/2016, n.23426, ha statuito che "in caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore dev'essere ammesso al passivo, per le retribuzioni non corrisposte, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c., al netto della quota contributiva gravante sul datore e al lordo di quella gravante sul lavoratore medesimo". Decisione poi ripresa in linea generale (ossia al di fuori dell'insinuazione fallimentare) da Cass. 31/10/2017, n.25956 , per la quale "il credito retributivo di quest'ultimo (del lavoratore) deve essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore".
      Spiega la Corte che se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore legittimamente egli opera la relativa trattenuta sulla retribuzione; se invece il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota contributiva essa rimane definitivamente a suo carico, con la conseguenza che la soggezione del lavoratore al relativo obbligo (che veniva dempiuto tramite il datore di lavoro che poi tratteneva la quota dalla retribuzione) rimane travolta dalla condotta del datore e il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò stesso parte della retribuzione a lui spettante.
      E' evidente che il dipendente nel suo caso si è adeguato a questo indirizzo, che, per la verità ha subito più di qualche critica (anche da parte nostra in questo Forum), in quanto si può verificare, come nel caso la concorrenza tra il dipendente e l'Inps, e si sposta il privilegio, perché il credito dell'Inps è assistito dal privilegio ex art. 2753 c.c.e quello del dipendente dal privilegio ex art. 2751bis, n. 1, c.c.. Vi è però da dire che, con la seconda sentenza citata, la Corte ha sostanzialmente replicato a queste critiche escludendo il diritto dell'Inps nel momento in cui si ammette quello del lavoratore e giustificando il privilegio ex art. 2751bis n, 1 c.c. quale logica conseguenza della natura del contributo quale parte della retribuzione.
      Di conseguenza, se intende seguire l'indirizzo sopra esposto, può ammettere (rectius, proporre di ammettere) il dipendente anche per la quota contributiva a suo carico e rigettare la domanda dell'Inps per la pari quota, richiamando la giurisprudenza accennata. Se non la convince tale nuovo indirizzo, fa esattamente il contrario, ossia ammette l'inps e rigetta la domanda del dipendente per la quota in questione.
      Zucchetti SG srl
      • Ivan Perin

        Conegliano (TV)
        27/01/2021 19:14

        RE: RE: credito di dipendenti per TFR e retribuzione

        Come ci si deve comportare se le retribuzioni non sono state pagate ma l'Inps è stato versato dalla società?
        Si deve accogliere le istanze dei dipendenti sempre al lordo?
        Sono i dipendenti che devono provare che l'inps eventualmente non è stato versato dalla società e quindi - in mancanza di prova - il curatore deve ammettere sempre al netto?
        Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          28/01/2021 19:54

          RE: RE: RE: credito di dipendenti per TFR e retribuzione


          Se il datore di lavoro ha versato all'Inps i contributi dovuti, compresi quelli a carico del lavorato al cui pagamento era delegato, è chiaro che il dipendente deve escludere detti contributi dalle sue richieste, altrimenti il fallimento ripagherebbe quanto già versato all'ente previdenziale.
          Altro discorso è quello della distribuzione dell'onere delle prova. Il creditore deve provare il proprio credito da lavoro, per cui egli esaurisce il suo incombente dimostrando che esisteva il rapporto di lavoro da cui il diritto alla retribuzione pattuita e spetta al debitore- in questo caso al fallimento- fornire la prova che il credito è stato estinto in tutto o in parte per intervenuto pagamento o altro; pertanto, ove il fallimento intende sostenere che una parte della retribuzione dovuta è stata utilizzata, in forza di delega, per versare i contributi all'Inps a carico del lavoratore, e quindi di aver pagato una parte della retribuzione, è il fallimento che deve fornire la prova di tanto.
          Zucchetti Sg srl