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Privilegio dell'agente di commercio e limite temporale dell'ultimo anno di prestazione ex art. 275-bis n.3 cc

  • Fabio Mora

    Porto S.Giorgio (FM)
    23/09/2020 12:44

    Privilegio dell'agente di commercio e limite temporale dell'ultimo anno di prestazione ex art. 275-bis n.3 cc

    Il privilegio dell'agente è limitato alle provvigioni dell'ultimo anno di prestazione, a prescindere dalla data di dichiarazione di fallimento. Fin qui è pacifico.
    Ma nel caso di fallimento preceduto dalla risoluzione di un concordato preventivo con continuità, dove agisce il principio della consecuzione tra procedure (per cui gli effetti del fallimento sono retrodatati alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo - art. 69-bis L.F.), l'ultimo anno di prestazione cui si deve avere riguardo ai fini dell'applicazione del privilegio al credito dell'agente a titolo di provvigioni, è quello di effettivo svolgimento delle prestazioni prima dell'apertura della procedura concordataria che ha preceduto il fallimento? In altre parole, per determinare il limite temporale dell'ultimo anno di prestazioni dell'agente, è corretto considerare soltanto le prestazioni svolte fino alla data di effetto del concordato preventivo, non rilevando quelle che l'agente ha continuato a svolgere successivamente in costanza di procedura di concordato? In sostanza è corretto assumere come dies a quo la data della cessazione delle prestazioni rese prima del concordato, quando la società era ancora in bonis, e non invece quella dell'ultima prestazione resa dall'agente anche nel corso della procedura concordataria in continuità?
    Faccio osservare che una interpretazione che dovesse propendere per limitare l'anno di privilegio alla cessazione dell'ultima prestazione resa anche nel corso del concordato preventivo, penalizzerebbe il prestatore d'opera (in questo caso l'agente, ma il ragionamento potrebbe essere esteso anche al professionista), che sarebbe disincentivato a continuare a fornire l'impresa sottoposta ad una procedura concordataria, visto il pregiudizio che subirebbe nel mancato riconoscimento del privilegio per i crediti ante-concordato.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/09/2020 19:31

      RE: Privilegio dell'agente di commercio e limite temporale dell'ultimo anno di prestazione ex art. 275-bis n.3 cc


      Posto che, a norma del n. 3 dell'art. 2751bis c.c., è proprio la prestazione a costituire il riferimento per il computo del termine e non la data del fallimento o del pignoramento, limitatamente però alle prestazioni svolte nell'ultimo anno, e non anche al credito inerente alle provvigioni maturate nello stesso periodo per prestazioni anteriori (Cass. n. 12852/1999), riteniamo che, in caso di consecuzione, le provvigioni inerenti alle prestazione dell'ultimo anno siano, come lei giustamente sostiene, quelle svolte nell'anno anteriore alla domanda di concordato, in quanto quelle per prestazioni successive svolte nel corso del concordato, qualora il contratto sia continuato non avendo il debitore chiesto lo scioglimento o la sospensione ex art. 169bis l. fall., o nel fallimento, godono della prededuzione in quanto credciti sorti in occasione ein funzione di tali procedure (art. 111, co. 2 l. fall.).
      Zucchetti SG srl .