Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

prescrizione dell'azione di inefficacia ex art. 44 L.F.

  • Pietro Grammatico

    Palermo
    09/02/2018 12:23

    prescrizione dell'azione di inefficacia ex art. 44 L.F.

    Stimati professionisti buongiorno,
    con la presente richiedo il Vostro autorevole parere rispetto alla seguente questione.
    Dall'esame degli estratti del conto intestato ad una società fallita di cui sono Curatore sono emerse delle operazioni inefficaci e, quindi, non opponibili alla massa per un importo "x".
    In particolare, in epoca post fallimento, sono pervenute sul conto della società fallita somme successivamente prelevate dal legale rappresentante.
    Intendo quindi esercitare nei confronti della banca l'azione di inefficacia ex art. 44 L.F. posto che la stessa sarebbe tenuta alla restituzione dei relativi importi alla massa (Cass 8272/2002 e Cass 26501/2013).
    Ciò posto, lo specifico riferimento dell'art. 69 bis L.F. alle sole "azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione" indurrebbe a ritenere che l'azione di accertamento dell'inefficacia di un atto ex art. 44 L.F. non sarebbe soggetta ad alcun termine di prescrizione o decadenza.
    In verità la S.C. con sentenza n.21246/2010 ha sostenuto il contrario, ossia che l'azione di inefficacia ex art. 44 L.F. è soggetta a prescrizione.
    Ciò premesso, e condiviso l'orientamento di tale ultima sentenza, reputo che il termine di prescrizione per l'esperimento dell'azione ex art. 44 L.F. debba essere quello ordinario decennale (decorrente da ogni singolo prelevamento e/o pagamento) non rientrando, detta fattispecie (a mio avviso), in nessuna delle ipotesi di cui alle c.d. prescrizioni brevi e/o presuntive.
    Ritenete di condividere tale tesi?
    ringrazio anticipatamente e porgo,
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/02/2018 21:00

      RE: prescrizione dell'azione di inefficacia ex art. 44 L.F.

      Premesso che per Cass. 27/11/2013, n. 26501 i prelievi dal conto corrente bancario fatti dal correntista fallito e i pagamenti eseguiti dalla banca a terzi sullo stesso conto sono, a norma dell'art. 44 legge fall., inefficaci verso i creditori, per cui la banca, nei confronti degli organi della procedura, non può sottrarsi alla restituzione invocando l'uso fatto delle somme versate nel conto ed è tenuta a restituire quanto ricevuto dal fallito a qualsiasi titolo;
      premesso che per Cass. 14/10/2010, n. 21246 l'art. 44 sancisce l'inefficacia (relativa, perchè riferita ai creditori anteriori al fallimento) di un pagamento altrimenti valido tra le parti dell'originario rapporto, per cui la prescrizione della relativa azione non è soggetta alla prescrizione della diversa azione causale, ma trattandosi di autonoma azione di inefficacia del pagamento effettuato decorrere dal momento dell'adempimento inefficace in violazione dell'art. 44 della prestazione;
      tanto premesso per chiarire la fattispecie, riteniamo anche noi che il termine prescrizionale sia quello ordinario decennale.
      Zucchetti SG srl