Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

PREDEDUZIONE CREDITO PROFESSIONISTA PER PREDISPOSIZIONE ISTANZA DI FALLIMENTO

  • Micol Marisa

    Rovereto (TN)
    13/03/2015 12:19

    PREDEDUZIONE CREDITO PROFESSIONISTA PER PREDISPOSIZIONE ISTANZA DI FALLIMENTO

    Un professionista chiede la prededuzione ai sensi dell'art 111 l.fall. quanto alla parte di credito maturato e relativo allo studio e all'assistenza della presentazione di istanza di auto-fallimento da parte della sua assistita.
    Ho trovato recente giurisprudenza che riconosce in effetti la prededuzibilità (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 09-09-2014, n. 18922).

    Ma chiede inoltre il privilegio ex art 2754 c.c. quanto ai contributi della Cassa nazionale dottori commercialisti.

    Vi chiedo se c'è giurisprudenza più recente a quella che ho trovato io circa magari posizioni contrarie o che avvalli la prededuzione di tali crediti. E soprattutto come devo trattare i contributi per i quali richiede il privilegio.

    Grazie mille
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/03/2015 20:44

      RE: PREDEDUZIONE CREDITO PROFESSIONISTA PER PREDISPOSIZIONE ISTANZA DI FALLIMENTO

      Secondo la Cassazione, "Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio - sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore - costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare e, come tale, è prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., che costituisce norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall'abrogazione dell'art. 182 quater, comma 4, l. fall. ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134" Così, Cass. 09/09/2014, n. 18922, che anche a noi risulta essere l'ultima in senso cronologico, ma conforme: Cass. 17/04/2014, n. 8958; Cass. 08/04/ 2013, n. 8533).
      Per quanto riguarda il contributo integrativo, l'art. 11 l. 29 gennaio 1986 n. 21,riconosce al credito in questione dei commercialisti un privilegio di grado pari a quello del credito per le prestazioni professionali, e quindi il privilegio generale sui mobili di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c.. nel caso il creditore ha chiesto il riconoscimento di un privilegio di grado inferiore che non ha nulla a che vedere con la fattispecie (l'art. 2754 c.c. riguarda i crediti per degli enti di assistenza e previdenza diversi da quelli considerati dall'art. 2753 c.c. per contributi non pagati, e non il contributo del professionista alla propria cassa). In questa situazione, essendo stato correttamente rappresentato il fatto e la causale del credito, il giudice dovrebbe riconoscere il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., o addirittura la predeuzione, che viene attribuita al credito principale, in quanto l'individuazione del privielgio è una questione di diritto che compete al giudice. nella prassi, poi, a volte, a fronte di una richiesta inferiore a quella dovuta, si accoglie il richiesto.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Cester

        San Vendemiano (TV)
        27/05/2016 16:04

        RE: RE: PREDEDUZIONE CREDITO PROFESSIONISTA PER PREDISPOSIZIONE ISTANZA DI FALLIMENTO

        Buon giorno,
        la vicenda trattata riguarda l'ipotesi di fallimento in proprio.
        A Vostro avviso il medesimo principio può riferisi anche all'ipotesi in cui la richiesta di ammissione in via prededucibile delle competenze per il deposito dell'istanza di fallimento sia formulata da un creditore terzo?
        Cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          27/05/2016 18:45

          RE: RE: RE: PREDEDUZIONE CREDITO PROFESSIONISTA PER PREDISPOSIZIONE ISTANZA DI FALLIMENTO

          Sulla questione da lei proposta la giurisprudenza ha dato soluzioni varie nel tempo passando da una posizione ostativa alla stessa opponibilità delle spese alla massa dei creditori, a una posizione favorevole all'ammissibilità al passivo fallimentare tanto in via chirografaria che in via privilegiata o anche in prededuzione.
          Una svolta è stata data da Cass. 24/05/2000, n. 6787, che ha stabilito che al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute. Noi abbiamo più volte sottolineato come questa tesi presti il fianco a più di qualche critica, tra le quali la maggiore è la estrema difficoltà, per non dire impossibilità, ad applicare a fattispecie del genere gli artt. 2755 e 2770 c.c. Questi, infatti, concedono ai crediti per spese di giustizia un privilegio speciale (del resto quello immobiliare non potrebbe essere che speciale) sui beni oggetto dell'espropriazione, sicchè, poichè quella fallimentare colpisce l'intero patrimonio del debitore, sia mobiliare che immobiliare, il privilegio di cui alle richiamate norme non troverebbe il suo ubi consistam nei singoli beni, mancando quel nesso di puntuale inerenza tra credito e bene individuato che rappresenta l'imprescindibile presupposto del privilegio speciale; e, quindi, si trasformerebbe in un privilegio generale anomalo e sconosciuto al nostro ordinamento, in quanto suscettibile di colpire non solo tutti i beni mobili- come altri privilegi generali- ma anche tutti i beni immobili, e non in via sussidiaria.
          In sostanza si assimilerebbe tale credito alla prededuzione e proprio verso questa collocazione si sta orientando la giurisprudenza di merito alla luce anche del testo novellato dell'art. 111 che attribuisce la prededucibilità ai crediti sorti in occasione o in funzione della procedura fallimentare, ritenendo, appunto che la domanda di fallimento, sebbene l'apertura del fallimento discenda non dalla presentazione del ricorso ma dal successivo accertamento da parte del tribunale, abbia la valenza di un necessario atto di impulso rispetto alla procedura, caratteristica resa ora evidente dalla abolizione del fallimento d'ufficio. La posizione assunta dalla Cassazione quanto alle spese sostenute dal debiore per la presentazione della domanda di fallimento in proprio non fa che accantuare questa tendenza, dato che le ragioni ivi esposte possono essere pari pari rapportate all'istanza promossa dal creditore, per cui appare fondata la pretesa di riconoscere la prededuzione ai crediti per spese istanza fallimento in quanto funzionali all'apertura della procedura fallimentare.
          Zucchetti SG srl
          • Andrea Cester

            San Vendemiano (TV)
            28/05/2016 09:26

            RE: RE: RE: RE: PREDEDUZIONE CREDITO PROFESSIONISTA PER PREDISPOSIZIONE ISTANZA DI FALLIMENTO

            Vi ringrazio per la risposta.
            Ancora in tema di prededuzione.
            La vicenda è la seguente:
            - una società propone domanda di concordato piena (non esisteva ancora la possibilità del C.P. in bianco), la quale non viene accettata dai creditori;
            - detta società però non fallisce subito (tralascio i motivi) e torna in bonis;
            - a distanza di alcuni anni, la stessa società è dichiarata fallita.

            Il commissario giudiziale nominato nel concordato si trova ora nella necessità di presentare domanda di ammissione al passivo nel dichiarato fallimaento, non avendo percepito interamente il compenso liquidato dal Tribunale.
            A Vostro avviso il credito de quo può ritenersi prededucibile ai sensi del citato art. 111 L.F. essendo sorto in occasione e in funzione della iniziale procedura concordataria e stante la funzione giudiziale dell'incarico svolto?
            Incontro tesi discordanti, condizionate essenzialmente alla mancata consecuzione fra la procedura concordataria e quella fallimentare.
            Si potrebbe propendere per il privilegio ex art. 2755 C.C. (sebbene concordi con le Vostre riserve), che riguarderebbe però esclusivamente il compenso (ed eventualmente la cassa previdenziale), ma non l'Iva.
            RingraziandoVi ancora per gli utili spunti di riflessione che proponete, porgo cordiali saluti.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              30/05/2016 20:20

              RE: RE: RE: RE: RE: PREDEDUZIONE CREDITO PROFESSIONISTA PER PREDISPOSIZIONE ISTANZA DI FALLIMENTO

              Il commissario del concordato doveva percepire il suo compenso alla cessazione di quella procedura e non essendo stato integralmente soddisfatto ha residuato un credito nei confronti dell'imprenditore tornato in bonis; ove a questa iniziale procedura fosse seguito in breve spazio di tempo il fallimento si sarebbe potuto dire che l'attività del commissario, in quanto funzionale allo svolgimento del concordato, manteneva tale qualificazione anche nel conseguente fallimento collegato al concordato da continuità cronologica e funzionale, ma essendo stato, nel caso, dichiarato il fallimento a distanza di anni dalla cessazione del concordato, è difficile vedere- come del resto lei stesso dice- una continuità tra la prima e la seconda procedura, per cui nel fallimento il credito del commissario ha natura concorsuale.
              Ciò detto, nel valutare l'eventuale privilegio di cui gode tale credito, anche noi siamo d'accordo nel rapportare la causa del credito ad una attività conservativa del patrimonio del debitore, sicchè, pur con le perplessità che abbiamo manifestato a proposito dell'indirizzo della Cassazione sulle spese per la domanda di fallimento ma prendendo spunto proprio da questo, riteniamo che il credito per il compenso possa essere assistito dai privilegi di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c.
              Zucchetti SG srl
              • Andrea Cester

                San Vendemiano (TV)
                31/05/2016 08:54

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: PREDEDUZIONE CREDITO PROFESSIONISTA PER PREDISPOSIZIONE ISTANZA DI FALLIMENTO

                Molte grazie.
                • Andrea Cundari

                  Santo Stefano di Rogliano (CS)
                  19/07/2017 17:51

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PREDEDUZIONE CREDITO PROFESSIONISTA PER PREDISPOSIZIONE ISTANZA DI FALLIMENTO

                  Un professionista chiede la prededuzione (artt. 2755, 2770 cc e 95 cpc) per presentazione ricorso di fallimento.
                  La società però era in concordato in bianco e fallisce per altri motivi (non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'ordinanza).
                  In questo caso si deve riconoscere il privilegio per spese di giustizia?
                  Grazie
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  19/07/2017 19:51

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PREDEDUZIONE CREDITO PROFESSIONISTA PER PREDISPOSIZIONE ISTANZA DI FALLIMENTO


                  Se si accetta la tesi della Cassazione (Cass. 24/05/2000, n. 6787) secondo cui al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, lo stesso va riconosciuto anche nel caso in esame.
                  Lei dice che nel suo caso il debitore è fallito non a causa dell'stanza di fallimento ma per non aver adempiuto agli obblighi imposti con la concessione del termine per concordato in bianco, ma non è esattamente così, perché non esiste più nel nostro sistema il fallimento d'ufficio; anche nel suo caso, quindi, il fallimento, appurata la improcedibilità del concordato, in tanto è stato dichiarato in quanto era presente la domanda del creditore o una domanda del P.M.
                  Zucchetti Sg srl