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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
SPESE legali PER INSINUAZIONE AL PASSIVO - URGENTE
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Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)17/12/2013 10:48SPESE legali PER INSINUAZIONE AL PASSIVO - URGENTE
Le spese legali per insinuazione al passivo (non per l'istanza di fallimento) secondo me non sono da ammettere al fallimento neanche al chirografo in quanto non si tratta di crediti ante fallimento. E' giusto ?
Grazie mille
cordiali saluti
Paolo Alloisio-
Cosimo Pagliara
Gattatico (RE)17/12/2013 17:07RE: SPESE legali PER INSINUAZIONE AL PASSIVO - URGENTE
Sia la predisposizione del ricorso per la domanda di fallimento sia l'attività giudiziaria necessaria alla predisposizione e presentazione della domanda di ammissione al passivo non prevedono nessuna assistenza o rappresentanza legale obbligatoria, con la conseguenza che sono ammissibili le sole spese vive sostenute. Tali spese saranno ammesse in chirografo. -
Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)17/12/2013 20:12RE: RE: SPESE legali PER INSINUAZIONE AL PASSIVO - URGENTE
Non ho capito, mi scusi.
Le spese dello studio legale che ha presentato la domande di ammissione al passivo per conto del creditore sono spese vive?
Desidero inoltre sapere cosa ne pensa Zucchetti SG-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/12/2013 21:25RE: RE: RE: SPESE legali PER INSINUAZIONE AL PASSIVO - URGENTE
Cfr. risposta a dott. pagliara
Zucchetti Sg Srl
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/12/2013 21:24RE: RE: SPESE legali PER INSINUAZIONE AL PASSIVO - URGENTE
Rispondiamo a questa delle tre domande, perché introduce più aspetti.
La situazione non è così semplice come sembra, in quanto vi sono vari problemi da tenere distinti.
In primo luogo va esaminata la questione delle spese relative all'istanza di fallimento. Per esse non vi è alcun dubbio sulla natura concorsuale, e i problemi sono di due tipi:
a - sono dovute anche le spese legali, o solo le spese borsuali?
b – che collocazione va loro attribuita.
Per quanto riguarda la questione sub a), si può dire abbastanza diffusa l'interpretazione che sicuramente sono dovute le spese borsuali, mentre quelle spese relative all'assistenza legale sono dovute solo se, con riferimento al caso concreto, il legale fosse indispensabile per poter affrontare problemi di particolare importanza o complessità.
Più complessa la problematica sub b), anche perché la Cassazione (Cass. 24/05/2000, n. 6787, cui si è adeguato Trib. Fermo, 15/01/2010 ) ha affermato che "al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. e 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale".
Tesi poco convincente, per la verità, in quanto l'art. 95 c.p.c. non prevede alcun privilegio, quindi, non contrasta con essa il pagamento di tali spese in chirografo, ma, principalmente non si vede come possano operare nel caso i privilegi di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., che riconoscono un privilegio speciale sui beni espropriati, che nel caso si trasformerebbe in un privilegio generale sull'intero patrimonio del debitore fallito, attribuito, peraltro, anche in mancanza di riscontro di un concreto ed immediato vantaggio alla massa, giacchè il ricorso per la dichiarazione di fallimento non comporta, di per sé, la conservazione dei beni, che avviene con la sentenza dichiarativa di fallimento (e su questa posizione sono il Trib di Padova, di Milano e di Roma, quanto ci risulta).
Noi propendiamo per questa soluzione per cui le spese borsuali, e quelle legali nei limiti della necessarietà concreta, vanno riconosciute, e collocate in chirografo.
Per le spese relative alla domanda di insinuazione, si pongono le stesse problematiche, con in più il fatto che le stesse sono sostenute dopo la dichiarazione di fallimento e dovrebbero, quindi, essere non ripetibili in forza del principio della cristallizzazione dei crediti alla data della dichiarazione di fallimento. Bisogna tener conto, però, che l'art. 95 c.p.c. dispone che le spese per gli interventi nella procedura esecutiva sono a carico di chi ha subito l'esecuzione e che, per il principio di esclusività, il creditore non ha altro mezzo per far valere la sua pretesa che intervenire nel concorso. Questa inevitabilità della domanda attribuisce natura accessoria al credito delle spese necessaria per presentarla, ed è questo principio che giustifica la disposizione dell'art. 95 c.p.c., che, a sua volta, trova una conferma, in sede fallimentare, nel primo comma dell'art. 54, che, implicitamente ribadendo la natura concorsuale del credito per le spese in questione, attribuisce loro lo stesso rango prelatizio del credito principale
Dal combinato disposto degli artt. 95 c.p.c. e 54 comma 1° l.fall. si ricavano, dunque, due principi: che le spese per la domanda di insinuazione, in quanto dirette a realizzare l'intervento dei creditori nella procedura esecutiva concorsuale, sono a carico del fallito e che le stesse devono avere lo stesso trattamento del credito cui si riferiscono.
Questo per quanto riguarda le spese vive ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione, nel mentre le spese del legale- che non sono indispensabili per la partecipazione al concorso potendo il creditore sottoscrivere la domanda personalmente-, non costituiscono- secondo l'interpretazione per la verità risalente della Cassazione- un accessorio del credito ovvero una derivazione necessaria dello stesso, bensì un credito autonomo, sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento e come tale incapace di incidere sulla massa attiva fallimentare.
Questa tesi, però, va incontro alla facile obiezione che, data la natura giurisdizionale del procedimento di verifica, non può impedirsi al creditore di essere assistito da un avvocato qualora egli, in ragione della rilevanza tecnica delle questioni da affrontare, non sia in grado di predisporre autonomamente la domanda, sicchè, in queste condizioni l'intervento del legale diventa non più facoltativo ma necessario e comunque ricollegabile al comportamento del debitore (che non ha pagato) anteriore alla dichiarazione di fallimento. Quest'ultima soluzione è quella più diffusa nella prassi, ed è condivisibile sia perché tutela il creditore, che, diversamente sarebbe costretto a sopportare le spese necessariamente sostenute, sia perché nella rafforzata giurisdizionalizzazione del procedimento attuata con la riforma, la non obbligatorietà della difesa tecnica è una eccezione giustificata dalla presumibile semplicità della domanda che può essere contraddetta dalla realtà del caso concreto, sia perché nei procedimenti ordinari nei quali lo jus postulandi appartiene alla parte personalmente, a questi compete, in caso di vittoria, la ripetizione delle spese di causa, compresi diritti ed onorari, qualora si sia servito di un legale.
In tal modo, non si generalizza il rimborso delle spese del legale, ma si lascia al giudice la possibilità di vagliare, nel caso concreto, la necessità delle stesse, escludendo quelle ritenute superflue o eccesive a norma dell'art. 92 c.p.c. in riferimento al contenuto tecnico delle problematiche affrontate, con conseguente collocazione di tutte le spese (borsuali e legali) che vengono riconosciute, nella stessa posizione del credito per capitale.
Zucchetti Sg Srl
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/12/2013 21:20RE: SPESE legali PER INSINUAZIONE AL PASSIVO - URGENTE
Cfr- risposta sotto al dott. Pagliara.
Zucchetti SG Srl-
Anna Vitali
Morbegno (SO)19/03/2014 12:55RE: RE: SPESE legali PER INSINUAZIONE AL PASSIVO - URGENTE
Vorrei chiedere alcune precisazioni in merito all'ammissione al passivo delle spese legali quali accessori di credito:
- creditore che chiede l'ammissione al passivo in via chirografaria delle spese legali sostenute per l'istanza di fallimento. La sua istanza di fallimento non è la prima. Le spese legali, ritenuto che siano nei limiti della necessarietà concreta, vanno ammesse (al chirografo) o non vanno ammesse in quanto c'è un altro creditore che ha presentato prima di lui istanza di fallimento contro la fallita?
- creditore che allega all'istanza la nota spese del suo legale per attività di recupero credito, senza documentare in cosa sia consistita questa attività. Le spese legali vanno ammesse?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/03/2014 20:23RE: RE: RE: SPESE legali PER INSINUAZIONE AL PASSIVO - URGENTE
Le spese per la domanda di fallimento vanno riconosciute, anche se quella del creditore in questione non era la prima istanza, dal momento che chiedere il fallimento del proprio debitore insolvente è un diritto del creditore, che non aveva altro mezzo per partecipare al giudizio già pendente iniziato da altri.
Il fatto che la istanza non sia stata determinante potrebbe influire sulla natura privilegiata del credito, dal momento che, secondo una certa giurisprudenza (Cass. 24/05/2000 n. 6787), il credito per le spese sopportate per l'istanza di fallimento sarebbe assistito dal privilegio per spese di giustizia di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., sulla considerazione che la dichiarazione di fallimento è equiparabile ad un pignoramento generale (come espressamente dispone l'art. 54 comma 3°), e, stante l'applicabilità dell'art. 95 c.p.c., secondo cui le spese sostenute nel processo di esecuzione da parte del creditore procedente sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, il credito per istanza di fallimento è concorsuale ed assistito dal privilegio citato. Questa tesi presta il fianco a più di qualche critica, su cui è inutile soffermarsi (ma ne abbiamo parlato nella risposta che precede), dato che nel suo caso il creditore ha chiesto l'ammissione in chirografo e, comunque, anche se avesse chiesta la collocazione privilegiata, questa sarebbe stata esclusa perché, appunto, non determinante per la dichiarazione di fallimento.
Sul secondo quesito possiamo dirle ben poco perché propone una questione da valutare in concreto; invero, ammesso che si tratti di crediti verso il soggetto fallito che l'attuale creditore che si insinua ha cercato di recuperare prima del fallimento, bisogna che il creditore fornisca la prova di aver svolto quelle attività di recupero credito di cui alla nota spese, non essendo sufficiente la produzione di tale nota del legale, a meno che a lei come curatore, non trovi riscontri nella documentazione del fallimento.
Zucchetti Sg Srl
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