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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Creditore ipotecario
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Maria Cristina Bongiorno
Milano22/01/2015 13:10Creditore ipotecario
Si insinua al passivo una banca con ipoteca iscritta sull'immobile acquistato dalla società ante fallimento a garanzia di un mutuo fondiario. La fallita si era accollata il pagamento del mutuo nel cointratto di compravendita. Anche la società venditrice è poi fallita e la banca è già stata ammessa al passivo di quel fallimento per l'importo del mutuo. Ora mi chiede di parteciaore al riparto in quanto creditore ipotecario o essere ammessa al passivo per l'importo del mutuo pur dichiarando di non essere creditore diretto della fallita in quanto estranea all'accordo di accollo del mutuo tra la società venditrice e l'acquirente dell'immobile.
Premesso che si cita giuriusporudenza che ammette il creditore ipotecario al riparto anche in mancanza dell'insinuazione al passivo, riterrei comunque di dichiare inammissibile la domanda in quanto la banca ha dichiarato di essere debitrice dell'altra società fallita (la venditrice dell'immobile) ed è gia stata ammessa al passivo di quel fallimento. Ma, avendo iscritto l'ipoteca sull'immobile, dovrei ammettarla al riparto. E' corretto?
Peraltro, la banca partecipa anche al riparto dell'altro fallimento e, paradossalmenrte, potrebbe anche ricevere il pagamento di tutto o parte del suo credito, con rivalsa dell'altro fallimento nei confronti mio a causa dell'accollo del mutuo. E' fattibile questo scenario? E come coordinarsi con l'altro fallimento per evitare il doppio incasso della banca?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/01/2015 20:09RE: Creditore ipotecario
Classificazione: RIPARTO / ALTRO
L'accollo è un contratto bilaterale che consiste nell'assunzione di un debito altrui, di futura scadenza, mediante una convenzione tra il debitore accollato (nel suo caso il venditore dell'immobile) e l'accollante (l'acquirente), il quale si obbliga a pagare, in sostituzione del primo, il creditore accollatario (la Banca), che non partecipa al negozio, ma potrebbe aderirvi anche successivamente; con l'adesione l'accollatario accetta l'accollo e, se non libera l'accollato, rimane creditore nei confronti di entrambi (venditore/accollato e acquirente/accollante) i quali ne rispondono in via solidale, nel mentre se l'adesio9ne è liberatoria ne risponde soltanto l'acquirente accollante.
da questa premessa si deduce che se la banca ha aderito all'accollo, esclusa la liberazione, è diventata creditrice nei confronti del venditore e dell'acquirente e, come tale, a norma degli artt. 61 e 62 l.fall. può insinuarsi al passivo del fallimento di entrambi chiedendo in entrambi l'intero (questo è il vantaggio della solidarietà) e, fermo restando che non potrà mai incassare una somma superiore a quella vantata, saranno i due condebitore a regolare internamente i loro rispettivi obblighi in bas all'accordo di accollo.
Se, come pare di capire è accaduto nella fattispecie, la Banca non ha aderito all'accolla, la stessa non può vantare alcun credito nei confronti dell'acquirente accollante, per cui eventuali insinuazioni al passivo del fallimento dello stesso vanno respinte.
Rimane il fatto, però che il fallimento dell'acquirente ha al proprio attivo l'immobile su cui grava l'ipoteca a garanzia del credito che la banca vanta nei confronti del venditore e questa situazione è equiparabile a quella del terzo datore di ipoteca. In questi casi effettivamente la Cassazione (tra le tante, Cass. 26 luglio 2012, n. 13289; Cass. 19 maggio 2009, n. 11545; Cass. 30 gennaio 2009, n. 2429; Cass. 24 novembre 2000, n.; Cass. 22 settembre 2000, n.15186; ecc.) ha affermato che "coloro che hanno sugli immobili compresi nel fallimento diritti di prelazione a garanzia di crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, possono concorrere alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita di tali immobili insieme con i creditori fallimentari, senza bisogno che i loro crediti siano assoggettati al procedimento di verifica previsto dalla legge fallimentare"; del resto, escluso il diritto all'insinuazione perché il creditore non vanta un credito verso il fallito e, poiché l'ipoteca, finché non è revocata, lascia integro il diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita del bene, l'unica via che consente al creditore ipotecario di partecipare, a tutela del suo diritto, al concorso sostanziale sul bene oggetto della sua garanzia, incluso nel patrimonio fallimentare è quella di attribuirgli un mezzo processuale corrispondente a quello dell'intervento nell'esecuzione individuale nel momento in cui si procede alla distribuzione del ricavato dal bene oggetto della sua garanzia specifica e, quindi, di attribuirgli il diritto di intervenire nella fase del riparto fallimentare.
Alla luce di questa soluzione (che peraltro ha suscitato non poche critiche in dottrina) la banca può chiedere di partecipare al riparto del suo fallimento nel quale dovrà essere soddisfatta in ragione della ipoteca iscritta sul bene e neli limiti del ricavato fino al totale del credito vantato, che nel caso può essere quello per il quale è stata insinuata nel fallimento del venditore. da tenere presente che, in tal caso, non essendo la banca creditore del fallimento dell'acquirente, in caso di incapienza sul bene gravato, non partecipa- come invece fan no i creditori ipotecari del fallito- per la parte non soddisfatta sui restanti beni.
Zucchetti SG srl
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Maria Cristina Bongiorno
Milano22/01/2015 21:15RE: RE: Creditore ipotecario
Graie ancora, sono assolutamente d'accordo. E l'ipotesi che la banca, già ammessa al passivo del fallimento del venditore, ottenga anche il pagamento del mutuo? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/01/2015 12:41RE: RE: RE: Creditore ipotecario
Come abbiamo detto nella precedente risposta, il creditore non può mai percepire una somma superiore all'importo del suo credito, per cui se viene pagato in parte nel fallimento nell'altro può percepire solo il residuo. Certo vi è il rischio che la banca non comunichi eventuali incassi ricevuti, ma è difficile perché farebbe un indebito arricchimento e, comunque, per evitare che ciò accada, basta tenersi cin contatto tra voi curatori.
Zucchetti SG srl
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