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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Canoni di locazione
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Massimo Regni
Perugia11/04/2012 17:17Canoni di locazione
la società fallita svolgeva la propria attivita in un capannone.
Il proprietario ha fatto insinuazione per i canoni di locazione (oltre IVA) non pagati sino alla data del fallimento chiedendo il privilegio ex art. 2764 c.c. e chidendo gli interessi e la svalutazione monetaria dal fallimento a saldo....
Altra questione, la sentenza di fallimento è del 9/11/11 l'insinuazione rigurda anche il canone del mese di novembre.
E' corretto?
A me sembra di no.
Grazie
Avv. Massimo Regni-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/04/2012 20:03RE: Canoni di locazione
Il credito del locatore per canoni non pagati gode del privilegio speciale di cui all'art. 2764 c.c., ma il creditore deve indicare- almeno sommariamente con riferimenti- i beni oggetto del privilegio, giusto il disposto del''art. 93, comma terzo, n. 4; la sanzione per la mancata descrizione dei beni oggetto del privilegio è l'ammissione in chirografo.
Gli interessi fino alla data del fallimento sono dovuti. Se il credito per canoni viene ammesso in chirografo, anche gli interessi vanno collocati in chirografo e cessano con la data di dichiarazione del fallimento; se il capitale viene ammesso in privilegio, trova applicazione, per gli interessi (entità, collocazione, durata), l'art. 2749 c.c..
Considerata la natura di debito di valuta dell'obbligazione relativa al pagamento dei canoni, il riconoscimento, in aggiunta agli interessi legali, del maggior danno per rivalutazione monetaria fino alla data del fallimento postula che il creditore non si limiti soltanto a dedurre il detto maggior danno, ma fornisca concreti elementi di valutazione riferibili alle condizioni personali o professionali; per il periodo successivo al fallimento non è dovuta la rivalutazione monetaria, riconosciuta dalla Corte Costituzionale fino alla chiusura dello stato passivo soltanto ai crediti dei lavoratori e società cooperative.
Per quanto riguarda il canone di novembre, bisogna vedere cosa stabilisce il contratto circa il momento del pagamento; se questo doveva essere effettuato anticipatamente entro il giorno 11 del mese, all'11 novembre era già maturato il diritto del locatore a percepirlo, per cui esso costituisce un credito concorsuale; viceversa se l'esigibilità era successiva, nulla è dovuto per quel mese. Non riteniamo, invece, possibile la scomposizione del canone per i giorni anteriori alla dichiarazione del fallimento, anche perché, in tal caso, quelli successivi e fino alla rilascio sarebbero in prededuzione.
Zucchetti Sg Srl
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Camilla Zanichelli
Parma25/02/2015 11:54RE: RE: Canoni di locazione
Buongiorno. Riprendo il tema del privilegio per l'affitto della sede, chiedendo se è corretto - come indicato in una insinuazione - che tale privilegio si estenda anche alle spese legali sostenute per lo sfratto.
A me pare di no.
Grazie.
CZ-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/02/2015 18:33RE: RE: RE: Canoni di locazione
Classificazione: PRIVILEGI / LOCAZIONIEd ha ragione perché l'art. 2764 c.c., che concede il privilegio ai crediti per canoni da locazione, non parla delle spese per le azioni relative al recupero, per cui le stesse vanno trattate come tutte le spese di un giudizio di cognizione, ossia con ammissione in chirografo. Il creditore, a parte che non l'ha chiesto, non potrebbe pretendere il privilegio di cui all'art. 2770 c.c., considerando lo sfratto come un giudizio esecutivo, in quanto non si è trattato di una attività processuale che ha permesso di mantenere il bene nel patrimonio del fallito, ma al contrario di farlo uscire.
Zucchetti SG Srl
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