Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione al passivi di una finanziaria ...

  • Daniela De Marchi

    Santo Stefano di Zimella (VR)
    02/02/2012 22:29

    ammissione al passivi di una finanziaria

    buona sera, ho un caso un po singolare. un dipendente primA DEL fallimento aveva ottenuto un finanziamento da una società che prendeva il quinto dello stipendio e il tfr. ora il dipendente dalla data fallimenti è in cassa integrazione strordinaria e si è gia insinuato oer il tfr. la finanziaria chiede con domanda taRDIVVA IL TFR E IN SUBORDINE 212 EURO AL MESE FINO A SCADENZA DEL DEBITO. PER IL TFR DIREI CHE LA RICHIESTA è LEGITTIMA PER LE RATE CREDO DEBBANO ANDAR DIRETTAMENTE DAL DIPENDENTE QUANDO PERCEPIRà LA CASSA INTEGRAZIONE. grAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE DANIELA
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/02/2012 10:48

      RE: ammissione al passivi di una finanziaria

      E' diffusa l'idea che la società finanziaria che abbia effettuato un finanziamento ad un dipendente, ottenendo in pagamento la cessione del quinto dello stipendio, possa insinuare al passivo del fallimento del datore di lavoro di quel dipendente l'intero credito residuo del muto effettuato.
      E' bene chiarire, qualora anche lei fosse incorsa in tale equivoco, che non è così giacchè la società mutuante è creditrice soltanto nei confronti del suo debitore mutuatario (il dipendente) e, in tanto può rivolgersi al datore di lavoro in quanto e fin quando questi ha l'obbligo del pagamento dello stipendio, parte del quale (quella ceduta) il datore versa, per effetto della intervenuta cessione, direttamente alla società finanziaria cessionaria invece che al dipendente.
      Questo perché la cessione di un quinto dello stipendio ha per oggetto crediti futuri, per i quali l'efficacia immediata della cessione è meramente obbligatoria e l'effetto traslativo si verifica solo al momento successivo in cui il credito viene ad esistenza, ossia alle relative scadenze in cui il credito matura, per cui la società finanziaria ha diritto a percepire dal fallimento la quota di un quinto non pagata sulle retribuzioni maturate prima della dichiarazione di fallimento del debitore ceduto, o comunque maturate fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Cessato tale rapporto, il cessionario nulla può pretendere per il futuro dal datore di lavoro, che non è più tenuto al pagamento dello stipendio e per il pagamento del residuo dovrà rivolgersi al dipendente mutuatario.
      Per quanto riguarda il TFR, se, come normalmente avviene, il dipendente ha ceduto il quinto del TFR, il cessionario ha diritto ad ottenere il pagamento di tale importo (fino ovviamente a concorrenza del suo credito) nel momento in cui, con la cessazione del rapporto o con la dichiarazione di fallimento, è maturato il diritto del lavoratore a percepire il TFR.
      L'insinuazione della società finanziaria comporta che il lavoratore rinunci all'insinuazione per le quote per le quali viene ammessa la società cessionario, oppure, in mancanza, che il curatore promuova la revoca del credito ammesso in favore del dipendente e per il quale ora viene ammesso il cessionario.
      Zucchetti Sg srl
      • Daniela De Marchi

        Santo Stefano di Zimella (VR)
        03/02/2012 14:05

        RE: RE: ammissione al passivi di una finanziaria

        perdoni, ma se il dipendente è in cassa integrazione straordinaria , viene pagato direttamente dall'Inps per cui come faccio a trattenere le somme che competono alla finanziaria? Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          03/02/2012 19:33

          RE: RE: RE: ammissione al passivi di una finanziaria

          La condizione attuale del dipendente è irrilevante in quanto, come abbiamo cercato di spiegare nella precedente risposta, la società che ha fatto il mutuo è cessionaria del quinto dei crediti che il lavoratore avanza dal datore di lavoro e, come qualsiasi cessionario, può insinuare il credito ceduto che va pagato con l'attivo fallimentare e non con la retribuzione del lavoratore.
          La particolarità della cessione di un quinto dello stipendio o del TFR è che vengono ceduti crediti futuri che si concretizzano al momento in cui i singole ratei di stipendio maturano o matura il TFR; in quel momento, infatti, il pagamento di un quinto dello stipendio deve essere versato, dal datore di lavoro al cessionario e non più al dipendente, sicchè il credito del cessionario verso il datore di lavoro è costituito da tutte le quote di un quinto dello stipendio non a lui versate prima del fallimento o prima della cessazione del rapporto di lavoro (per i periodo successivo, come abbiamo già detto, cessato l'obbligo del pagamento dello stipendio, il datore di lavoro o il curatore nulla più deve al cessionario).
          Definito, ad esempio, il credito che il cessionario aveva maturato fino alla cessazione del rapporto o al fallimento in euro 1.000- pari all'importo di tanti quinti non versati dal datore di lavoro al cessionario- questi può insinuare tale importo al passivo del fallimento del datore di lavoro. Il fallimento non subisce alcun danno perché si tratta dello stesso importo che, in mancanza della cessione avrebbe potuto insinuare il dipendente, e per questo motivo abbiamo precisato nella precedente risposta, che se lo stesso importo è stato già insinuato dal dipendente, quell'ammissione deve essere revocata.
          Zucchetti Sg Srl
          • Marco Bettini

            MILANO
            04/02/2012 08:28

            RE: RE: RE: RE: ammissione al passivi di una finanziaria

            In tutto ciò non comprendo come sia stato possibile ammettere il dipendente per il TFR o eventualmente ammettere per la parte di credito la finanziaria risultando ancora in essere il rapporto di lavoro, infatti, seppur in cassa integrazione, il dipendente continua ad essere in forza alla società, pertanto il TFR maturato non è ancora esigibile.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              06/02/2012 18:34

              RE: RE: RE: RE: RE: ammissione al passivi di una finanziaria

              I lavoratori di aziende industriali fallite, collocati (dopo il licenziamento) in Cigs ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 25, comma 7, (comma inserito dalla L. 27 luglio 1979, n. 301, art. 2, di conversione del D.L. 26 maggio 1979, n. 159), hanno diritto alle quote del trattamento di anzianità (o di fine rapporto) per tale periodo d'integrazione salariale, realizzandosi nell'ipotesi anzidetta non l'estinzione ma la sospensione dei rapporti di lavoro, i quali, come lei giustamente dice, proseguono, con esclusione delle sole conseguenze incompatibili con la loro sospensione.
              Poiché il pagamento della quota maturata durante il periodo di cassa integrazione, dopo l'entrata in vigore della L. n. 160 del 1988, fa capo all'Inps, si crea una differenziazione nel carattere unitario del TFR che viene così a comporsi di due quote distinte, l'una facente capo al datore (che in caso di fallimento va anticipato dall'Inps), e l'altra- che è invero un TFR sui generis giacchè matura durante il periodo di Cig in cui non si svolge attività lavorativa- che fa capo direttamente all'Inps. Tanto comporta che al momento del fallimento possa essere quantificato il TFR, dei dipendenti, con le conseguenze già dette per quanto riguarda la cessione.
              Zucchetti SG Srl

              • Marco Bettini

                MILANO
                06/02/2012 19:09

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione al passivi di una finanziaria

                Mi trovo d'accordo con il ragionamento sopra esposto (due diversi peridodi e conseguentemente due quote distine), ma ritengo che lo stesso seppur quantificato non sia esigibile fino a quanto il lavoratore risulta dipendente della fallita.
                Ma probabilmente mi sfugge qualcosa!
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  07/02/2012 18:45

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione al passivi di una finanziaria

                  No non le sfugge niente. Il problema esiste e vediamo se qualche esperto di diritto del lavoro fornirà qualche chiarimento.
                  Zucchetti Sg Srl