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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
inammissibilità della domanda ultratardiva-rimedi esperibili
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Sabatino Madonna
Santa Maria Capua Vetere (CE)24/09/2014 20:04inammissibilità della domanda ultratardiva-rimedi esperibili
Buonasera,il caso che vorrei sottoporre è il seguente:
Proposta una domanda di ammissione al passivo ultra tardiva, giustificata dalla omessa comunicazione ex art.92 LF, il Giudice Delegato, senza fissare l'udienza di verifica, ha dichiarato la domanda inammissibile.
Il rimedio esperibile è l'opposizione ex art.98 LF, oppure il reclamo ex art.26 LF?
A mio parere è necessario proporre opposizione ex art.98 LF, atteso che la decisione del Giudice concorre alla formazione definitiva dello stato passivo fallimentare ed incide sullo stesso; tra l'altro è la conclusione cui giungono alcuni Giudici di merito (in particolare Tribunale di Treviso decreto del 09.12.2011) ma anche, per inciso, la Corte di Cassazione con la sentenza 21596/2012.
Vi è però parte della dottrina che propende per il reclamo ex art.26 LF.
Grazie dell'attenzione e buonasera
Avv.Sabatino Madonna
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/09/2014 20:29RE: inammissibilità della domanda ultratardiva-rimedi esperibili
Classificazione: TARDIVE / SUPERTARDIVENoi pensiamo che l'ammissibilità va esaminata nello stesso procedimento disposto per il merito, in mancanza di una disciplina che richieda una accertamento autonomo. Se si accede a questa soluzione- prevalente in dottrina- non possono esistere dubbi che il provvedimento del giudice, anche se limitato alla inammissibilità, sia da considerare comunque una decisone attinente l'ammissione di un credito al passivo, impugnabile, quindi, con gli strumenti indicati dall'art. 98, posto che l'art. 26 contiene una tipica norma di chiusura destinata ad operare in tutti quei casi in cui il legislatore non abbia previsto un diverso mezzo di impugnazione avverso i decreti del giudice delegato.
Quando, come nel suo caso, il giudice decide sull'ammissibilità autonomamente e senza fissare udienza, il provvedimento potrebbe essere impugnabile ai sensi dell'art. 26 l.fall., perché, in tal caso, il giudice ha deciso al di fuori dei meccanismi processuali dell'udienza di verifica delle tardive, per cui non possono poi applicarsi al relativo provvedimento gli strumenti tipici impugnatori di quel procedimento.
Tuttavia, proprio su una fattispecie del genere, è intervenuta Cass. 3 dicembre 2012, n. 21596 (da lei anche richiamata), per la quale "Il decreto del giudice delegato che, senza fissazione di udienza, sancisca l'inammissibilità della domanda tardiva di credito, perché formulata oltre il termine di cui all'art. 101 l. fall., così impedendo alla parte istante di fornire la prova della non imputabilità ad essa del ritardo, è impugnabile con l'opposizione di cui all'art. 99 legge fall., trattandosi di provvedimento che concorre alla formazione definitiva dello stato passivo ed incide sul diritto alla partecipazione al concorso del creditore". Per la verità le argomentazioni della Corte non appaiono molto convincenti in quanto fondate sulla considerazione che la decisione adottata dal giudice delegato, anche se limitata all'ammissibilità, concorre alla formazione definitiva dello stato passivo fallimentare ed incide sul diritto di partecipazione al concorso del creditore e la natura e funzione del provvedimento non mutano per la circostanza che esso abbia pronunciato su questione preliminare di rito, comunque atta a definire il giudizio e così a decidere, ai fini del concorso, sul bene della vita in contesa; il che è ineccepibile, ma serve a dimostrare che, come dicevamo, la decisione sulla inammissibilità deve essere presa all'udienza di verifica, alla quale il giudice adito ha l'obbligo della delibazione preliminare di ammissibilità dell'azione diretta a stabilire se la domanda possa essere esaminata nel merito per verificare se quel creditore possa partecipare al concorso sostanziale. Ci sembra, pertanto, apodittica la successiva affermazione della Corte, secondo cui "l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. da 93 a 99, dunque, non può che riferirsi anche al provvedimento del giudice delegato con il quale, de plano e senza fissazione di udienza, venga dichiarata inammissibile la domanda di ammissione al passivo ultratardiva….. ; manca ci sembra una dimostrazione che un provvedimento di inammissibilità emesso senza fissare udienza di verifica- e che pur incide sulla formazione dello stato passivo- possa essere considerato sotto il profilo processuale un provvedimento conclusivo del procedimento di verifica.
Ma si tratta di considerazioni critiche che poco contano; il precedente della Corte rimane per cui conviene adeguarsi.
Zucchetti SG Srl
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