Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

PRIVILEGIO PER DISTACCO DI PERSONALE

  • Ariodante Guido Pietro Puccinelli

    Viareggio (LU)
    01/09/2014 09:49

    PRIVILEGIO PER DISTACCO DI PERSONALE

    Buongiorno,

    una società a responsabilità limitata (fallita) ha fatturato ad una snc (fallita) delle prestazioni aventi ad oggetto: "distacco di nostro personale per lavori svolti dal 1/1/2012 al 31/12/2012 – operazione fuori campo iva ai sensi dell'art. 8 comma 35 Legge 67/1988".

    Si chiede se tale credito che la Srl vanta nei confronti della Snc possa rientrare nella fattispecie di cui all'art. 2751 bis n.1, oppure se è da considerarsi di tipo chirografario.

    Si ringrazio ed in attesa di una Vostra gentile risposta si inviano distinti saluti.

    Dott. Ariodante Puccinelli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/09/2014 19:32

      RE: PRIVILEGIO PER DISTACCO DI PERSONALE

      Classificazione: PRIVILEGI / DIPENDENTI
      Pensiamo di si, seppur con qualche dubbio, perché la figura del "distacco" o "comando" del lavoratore comporta un cambio nell'esercizio del potere direttivo – in quanto il dipendente viene dislocato presso altro datore di lavoro, con contestuale assoggettamento al comando ed al controllo di quest'ultimo - ma non incide sulla titolarità del rapporto, in quanto il datore di lavoro distaccante continua ad essere titolare del rapporto di lavoro, con la conseguenza che il rapporto di lavoro resta disciplinato ai fini economici dalle regole applicabili al datore distaccante (concetto chiaramente espresso dall'art. 30 del d.lg. 10 settembre 2003, n. 276, c.d. legge Biagi). E' pertanto il distaccante che provvede al pagamento delle retribuzione ai lavoratori distaccati e poi chiede il rimborso al soggetto presso il quale il comando è avvenuto, sicchè tale rimborso nient'altro è che l'equivalente della retribuzione, già corrisposta o da corrispondere ai dipendenti.
      Concetto in qualche modo ribadito anche dal punto di vista fiscale in quanto il legislatore, con il comma 35 dell'art. 8 l. 67/1988, ha introdotto un'eccezione al regime normale, prevedendo che il distacco di personale - che integrerebbe, in astratto, una prestazione di servizi, soggetta all'applicazione dell'i.v.a. - non può, in concreto più essere considerato tale nel caso in cui il beneficiario rimborsi al concedente il solo costo del personale utilizzato. Tale rimborso, infatti, quando sia esattamente uguale alle retribuzioni e agli oneri sostenuti, costituisce un'operazione sostanzialmente neutra, in quanto non comporta un guadagno per il distaccante, ma nemmeno un risparmio per il distaccato.
      Qualche perplessità permane per i motivi da lei giustamente sottolineati, tuttavia, proprio il fallimento di entrambe le società, come nel caso da lei prospettato, evidenzia l'ingiustizia di una soluzione diversa che escludesse il privilegio per il credito di rimborso perché i dipendenti avrebbero diritto di chiedere al distaccante il privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., ma quest'ultimo potrebbe far valere solo in chirografo il credito da rimborso.
      Zucchetti SG Srl