Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

bollette utenze personali fallito persona fisica

  • Antonio Fusella

    Torrevecchia Teatina (CH)
    30/10/2015 12:55

    bollette utenze personali fallito persona fisica

    per il socio persona fisica fallito per estensione il curatore riceve un sollecito di pagamento di fatture enel non pagate, tutte successive al fallimento personale.
    Si tratta di utenze private che non hanno nulla a che fare con la società fallita o con eventuali attività imprenditoriali ulteriori del socio.
    Cosa dovrebbe fare il curatore oltre a scrivere all'enel sulla questione ovvero girare la lettera al fallito?.

    Grazie mille.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/11/2015 19:12

      RE: bollette utenze personali fallito persona fisica

      Escluso che le utenze in questione abbiano a che fare con la società fallita o con eventuali attività imprenditoriali del socio fallito, deve ritersi che essi siano attinenti alla sua casa di abitazione e, posto che lei non parla di immobile di proprietà del socio, dobbiamo pensare che il fallito utilizzi un appartamento in locazione. Se è così, è pacifico che tenuto al pagamento del canone e delle utenze è il fallito in quanto quel rapporto locativo non è stato acquisito all'attivo fallimentare. E' sufficiente, pertanto, che risponda all'Enel che le bollette riguardano appunto la casa di abitazione goduta dal fallito in locazione e quindi estranea al fallimento; è corretto che giri la richiesta al fallito, anche se la stessa, a norma dell'attuale art. 48 l.f., doveva fin dall'origine essere recapitata a lui e non al curatore.
      Zucchetti SG Srl
      • Antonio Fusella

        Torrevecchia Teatina (CH)
        02/11/2015 19:16

        RE: RE: bollette utenze personali fallito persona fisica

        non vi é un contratto di locazione, probabilmente si tratta di una abitazione di un parente concesso in comodato la cui utenza sia intestata al fallito.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          03/11/2015 19:59

          RE: RE: RE: bollette utenze personali fallito persona fisica

          A maggior ragione vale quanto detto per la locazione perché, comunque, il rapporto di comodato non è acquisito alla massa e il pagamento delle relative utenze non interessa quindi il curatore fallimentare.
          Zucchetti Sg srl
          • Elena Loddo

            ORISTANO
            08/04/2016 18:08

            RE: RE: RE: RE: bollette utenze personali fallito persona fisica

            Buonasera,
            cosa succede nel caso in cui la casa sia di proprietà del fallito persona fisica, ed la stessa venga venduta in esecuzione immobiliare (per credito fondiario) iniziata precedentemente al fallimento? Il fallito, titolare di ditta individuale, ha continuato ad abitare nella casa di proprietà e a consumare energia elettrica. Il fallimento pur intervenuto non ha ricevuto nulla dalla procedura esecutiva in quanto le somme ricavate non erano capienti. Trattandosi di crediti post fallimento l'enel non può insinuarsi al passivo, ma non sarebbe giusto che a pagare fosse il fallimento che nulla ha ricavato dalla vendita della casa. Sono somme comunque dovute dal fallito? oppure l'Enel dovrebbe intervenire nell'esecuzione immobiliare, tenuto conto che non si è ancora tenuta l'udienza per l'approvazione del riparto?
            Grazie.cordiali saluti.

            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              11/04/2016 20:44

              RE: RE: RE: RE: RE: bollette utenze personali fallito persona fisica

              Il secondo comma dell'art. 47 l.f. stabilisce che "la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività". La norma, cioè, riconosce al fallito soltanto il diritto di conservare l'alloggio di sua proprietà destinato ad abitazione per sè e la sua famiglia fino al momento della vendita, ma nulla di più, per cui le relative spese per la somministrazione dei servizi necessari alla concreta abitazione sono a carico del fallito, il quale se non dispone di mezzi a lui riservati in quanto personali ex art. 46, può chiedere il sussidio di cui al primo comma dell'art. 47.
              A differenza, però, dell'immobile in locazione, che non viene appreso all'attivo fallimentare per cui il fallimento non può essere chiamato a rispondere se non degli scoperti pregressi anteriori alla dichiarazione di fallimento, l'immobile di proprietà del fallito viene acquisito all'attivo fallimentare e, perchè le spese di utenza ricadano sul fallito è necessario spezzare il rapporto di somministrazione; a questo fine è necessario che il curatore si sciolga dai contratti di somministrazione, precisando che l'immobile al quale le energie (luce, acqua, gas, ecc.) vengono fornite è nel godimento del fallito ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 47 l.f., altrimenti anche i consumi del periodo successivo al fallimento saranno addebitati alla massa e in prededuzione, con rischio di far rientrare nella prededuzione anche quelli precedenti a norma dell'art. 74 l.f..
              Il fatto che l'immobile in questione sia stato oggetto di esecuzione individuale da parte del creditore fondiario non cambia, a nostro avviso, la soluzione perché, anche in tal caso, quel bene è entrato a far parte dell'attivo fallimentare, sicchè il curatore per evitare di far ricadere le spese dei consumi sul fallimento avrebbe dovuto sciogliersi dal contratto di somministrazione. Se ciò non è stato fatto, l'Enel può vantare un credito prededucibile nel fallimento, che non può azionare direttamente nell'esecuzione individuale in quanto l'unico legittimato ad intervenire in quella esecuzione è il curatore, a norma dell'art. 41TUB, proprio al fine di far valere in quella sede i crediti prioritari rispetto a quello ipotecario azionato dal fondiario, tra cui appunto i crediti prededucibili (anche se, non è da escludere che l'Enel potrebbe obiettare che tale credito sarebbe stato personale del fallito e non azionabile sull'immobile ove il curatore si fosse sciolto dal contratto).
              Come vede il curatore ha i mezzi per tutelare la massa; in primo luogo sciogliendosi dal contratto di somministrazione in modo da costringere il fallito a stipulare un nuovo contratto per le sue utenze, e, qualora ciò non sia stato fatto, intervenendo nell'esecuzione collettiva per far valere le prededuzioni prioritarie sull'ipoteca. In ogni caso, poiché le assegnazioni fatte al creditore fondiario in sede esecutiva sono di carattere provvisorio, l'Enel dovrà comunque insinuarsi nel fallimento e qui si faranno i conti del definitivo dare e avere, per cui se l'Enel ha ottenuto più di quanto avrebbe percepito dal fallimento con le dovute detrazioni dei crediti prioritari, l'ente dovrà restituire la quota in più percepita, anche se non è stato soddisfatto integralmente.
              Zucchetti SG srl