Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

accertamento credito lodo arbitrale.

  • Massimo Bellantone

    Lecce
    10/09/2018 18:48

    accertamento credito lodo arbitrale.

    Buonasera.
    In data successiva al fallimento, l'Arbitro Unico ha chiesto al Presidente del Tribunale, che lo aveva nominato, la liquidazione del suo compenso (ex art. 814 c.p.c).

    Ottenuta la liquidazione l'Arbitro ha chiesto, con istanza di ammissione al passivo del fallimento, il riconoscimento di detta somma.

    Il Curatore, tenuto conto che il provvedimento di liquidazione risultava emesso in data successiva al fallimento, ha ritenuto disattenderlo e rideterminare gli onorari ai minimi, riconoscendo una somma inferiore.

    Il professionista, nei termini previsti per le osservazioni, facendo riferimento alla sentenza - Cass. n. 5950/03 , ha evidenziato che in tale fattispecie non compete alla curatela il sindacato delle spettanze dovute all'Arbitro, dovendosi pertanto la curatela limitare a prendere atto del provvedimento di liquidazione.

    Si chiede se l'operato del Curatore che ha invece rideterminato gli onorari è corretto.

    Grazie Tante.



    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/09/2018 17:22

      RE: accertamento credito lodo arbitrale.

      Il precedente giurisprudenziale richiamato dalla sua controparte (Cass. 15/04/2003, n. 5950, che, per quanto ci risulta è l'unico specifico), sebbene non puntualmente motivato, costituisce un ostacolo insormontabile in quanto muove dalla considerazione che la competenza attribuita al presidente del tribunale dall'art. 814, comma secondo, c.p.c., nell'ipotesi in cui la liquidazione stabilita dagli arbitri non sia accettata dalle parti, è di natura funzionale ed inderogabile (in tal senso Cass. 12 novembre 1992, n. 12188 e Cass. 7 maggio 1999, n. 4601), "avendo il legislatore considerato il presidente l'organo particolarmente qualificato, cui demandare incondizionatamente la liquidazione del compenso arbitrale". Da tanto la Corte ha dedotto che tale competenza resiste anche al principio della esclusività dell'accertamento del passivo, per cui la cui cognizione in materia continua a spettare al presidente del tribunale anche in caso di fallimento di una delle parti obbligate. Ci sembra diffile superare queste argomentazioni.
      Zucchetti SG srl