Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

spese registrazione risoluzione contratto

  • Alessandra Mazzola

    Salerno
    29/09/2020 14:46

    spese registrazione risoluzione contratto

    Gent.mo FORUM,
    alla data della dichiarazione di fallimento (maggio 2020) il Curatore ha ritenuto opportuno continuare un contratto di locazione con la mia assistita;
    successivamente (19.09.2020) ha comunicato la volontà di procedere alla risoluzione contrattuale della locazione entro il 30.09.2020.
    In ordine a tale circostanza chiedo:
    - dato il silenzio del curatore in merito alle spese di registrazione della risoluzione nonché le altre spese legate al rinnovo del contratto in costanza di fallimento (giugno 2020), chi deve sostenerle?
    - il curatore ha sì comunicato una data (es. 30.09.20) ma credo che la risoluzione si cristallizzi a far data dall'effettivo rilascio dell'immobile privo di persone e cose nonché consegna delle chiavi e alla alla sottoscrizione della risoluzione consensuale.
    Nel ringraziare, saluto distintamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/09/2020 17:50

      RE: spese registrazione risoluzione contratto

      Dovrebbe spiegare meglio cosa è successo. In primo luogo quale parte contrattuale è fallita, il locatore o il conduttore. Sembrerebbe, dall'ultimo periodo, che sia fallito il conduttore, ma, a questo punto, non capiamo la richiesta di risoluzione e non di recesso, come previsto dall'art. 80 l. fall. fatta dal curatore del conduttore, mentre si attaglia al fallimento del locatore per l'eventuale inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni.
      Sia così gentile da chiarire questi aspetti descrivendo più nei dettagli la situazione, in mod da poter indirizzare la risposta nel senso necessario.
      Zucchetti SG srl
      • Alessandra Mazzola

        Salerno
        29/09/2020 17:56

        RE: RE: spese registrazione risoluzione contratto

        Mi scuso per aver omesso una così importante precisazione.
        La parte contrattuale fallita è il conduttore che ha comunicato il recesso entro una data precisa.
        grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          01/10/2020 18:09

          RE: RE: RE: spese registrazione risoluzione contratto

          Ora è tutto più chiaro, in quanto trova applicazione il terzo comma dell'art. 80 l. fall. per il quale, in caso di fallimento del conduttore, il contratto di locazione continua automaticamente, ma il curatore puo' in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo- da pagarsi in prededuzione- per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. All'atto del fallimento non vi è stato, quindi, un rinnovo del contratto, ma la continuazione del contratto esistente, nel quale alla parte conduttrice fallita è subentrato il duratore del suo fallimento; egualmente la cessazione non è frutto di risoluzione, ma, come giustamente specifica nel chiarimento fornito, un recesso.
          Quanto all'imposta di registro, il recesso è equiparato alla risoluzione e l'art. 17 del DPR 131/86 stabilisce che "L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonche' per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, e' liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante ...". La Tariffa Parte 1 Articolo 5 allegata al medesimo DPR stabilisce che "In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non puo' essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00". Infine , sul sito dell'Agenzia delle Entrate è scritto che "L'imposta di registro dovuta per la risoluzione anticipata del contratto è pari alla misura fissa di 67 euro e deve essere versata, entro 30 giorni dall'evento", Pertanto, anche se la legge non lo stabilisce certo chiaramente, sembra che l'imposta dovuta sia di 67 euro. Quanto ai soggetti obbligati, l'unico riferimento normativo è l'art. 8 della legge 392/1978 (equo canone) che recita "Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali"; nulla è previsto per l'eventuale risoluzione, ma secondo l'Agenzia, l'imposta è a carico di chi recede ovvero chiede la risoluzione, nel senso chi chiede la risoluzione può essere tenuto al pagamento dell'imposta per intero, in quanto obbligazione solidale, ma è divisibile, all'interno tra i due contraenti
          Il recesso, essendo un atto unilaterale recettizio, si perfezione al momento in cui è avvenuta la comunicazione, salvo data diversa successiva indicata quale effettiva data del recesso, come nel caso.
          Zucchetti SG srl