Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

AMMISSIONE AL PASSIVO DI SOCIETA' SCISSA - ART. 2506 QUATER COD. CIV.

  • Rosella De Santis

    BERGAMO
    12/07/2013 09:05

    AMMISSIONE AL PASSIVO DI SOCIETA' SCISSA - ART. 2506 QUATER COD. CIV.

    Gentili esperti e professionisti del forum,
    come curatore del fallimento di una società scissa (scissione parziale proporzionale avente ad oggetto ramo d'azienda con dipendenti) mi trovo a dover gestire anche domande di ammissione al passivo relative a debiti trasferiti alla beneficiaria.
    In tutti i casi si tratta di passività ben individuate nel progetto di scissione, per cui dovrebbe essere applicabile l'art. 2506 quater comma 3 cod. civ.
    La mia idea sarebbe quella di ammettere queste domande al passivo della scissa con riserva della preventiva escussione della beneficiaria (l'art. 2506 letteralmente parla di "debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico") e comunque nei limiti del patrimonio netto rimasto alla scissa, ma non ho trovato nulla in merito né in dottrina né in giurisprudenza.
    In altre parole il mio dubbio è il seguente: come faccio ad essere sicura che questi soggetti non avanzino la stessa richiesta anche alla beneficiaria, tuttora in bonis?
    Inoltre ho qualche dubbio anche in merito all'individuazione del patrimonio netto: il 2506 quater parla di "valore effettivo" del patrimonio netto. Nel mio caso il patrimonio netto della scissa da progetto di scissione è di 30.000 euro. Se però considero che l'attivo rimasto alla scissa è costituito per circa 1 milione da avviamento e spese pluriennali, tale valore non dovrebbe essere azzerato?Gradirei conoscere un vostro parere in merito.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/07/2013 18:49

      RE: AMMISSIONE AL PASSIVO DI SOCIETA' SCISSA - ART. 2506 QUATER COD. CIV.

      La sua idea di ammissione con riserva ci trova consenzienti. se, come lei dice, il credito azionato è stato trasferito alla società beneficiaria. Invero, il terzo comma dell'art. 2506 quater prevede per i debiti ante scissione la responsabilità solidale di tutte le società coinvolte. Questa responsabilità solidale è, però, illimitata per la società a cui il debito, secondo il progetto di scissione fa carico, mentre è limitata per le altre società (limite individuato dalla norma nel "valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto" a ciascuna di esse). La responsabilità solidale delle altre società beneficiarie della scissione, inoltre, è non solo limitata, ma anche sussidiaria, perché opera soltanto per i debiti della società scissa "non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico", onde presuppone che quest'ultima soci età sia stata escussa dal creditore, il quale abbia perciò constatato il non soddisfacimento del proprio credito.
      Il motivo di questa soluzione si spiega agevolmente se si considera la ratio della norma; essa, infatti deve rinvenirsi, per un verso, nella tutela della latitudine della garanzia patrimoniale generica stabilita dall'art. 2740 comma 1 c.c. in favore dei creditori e, per altro verso, nel principio generale che il debitore non può con un suo atto unilaterale, qual è la scissione rispetto ai creditori, diminuire la garanzia patrimoniale di cui essi godono. Ciascun creditore della società originaria può dunque rivolgersi non solo al "suo" debitore - nel suo caso la società beneficiaria cui il debito è stato assegnato in base al progetto di scissione, che risponderà illimitatamente -, ma anche alla società scissa (nonché a tutte le altre società coinvolte nella scissione), che risponderà nei limiti del patrimonio rimasto (ovviamente la stessa regola varrebbe al contrario ove il credito in questione fosse rimasto in capo alla società scissa, che, in tal caso sarebbe il debitore illimitato principale e quella beneficiaria la obbligata in via sussidiaria, che risponderebbe nei limiti del patrimonio assegnato) (Cass. 28/11/2001 n. 15088, con riferimento al precedente art. 2504 decies, comma secondo, c.c., ripreso integralmente dall'art. 2506 quater, comma terzo, c.c.; Trib. Milano 02/01/2013).
      In sostanza, a garanzia del creditore ante scissione deve rimanere a disposizione - nel caso di scissione parziale attuata mediante costituzione di nuove società - una sommatoria di patrimoni netti che, nel suo totale, è almeno pari all'ammontare di quello della società ante scissione; solo che la la solidarietà tra i vari enti è graduata in modo tale che prima deve essere escusso il debitore cui il debito è stato trasmesso o è rimasto, e poi gli altri. Di conseguenza, nel suo caso, essendo il debito stato trasmesso alla beneficiaria ed essendo fallita la società scissa, questa risponde solo previa escussione dell'obbligato principale, che la situazione che giustifica l'ammissione con riserva al passivo del soggetto a cui vantaggio è stata prevista la preventiva escussione di altri, a norma dell'art. 96, comma secondo, n. 1, che richiama l'ult. comma dell'art. 55.
      In tal modo la fattispecie rientra in una ipotesi generale, abbastanza comune (pensi al fallimento del fideiussore non solidale, al fallimento di colui che ha ceduto un credito pro solvendo), per cui non deve preoccuparsi di cosa accadrà perché al momento dei riparti che potrebbero interessare il creditore in questione, questi dovrà sciogliere la riserva dimostrando di aver agito nei confronti del beneficiario della scissione e di quanto ha ricavato, altrimenti lei provvede all'accantonamento (che costituisce lo scopo principale dell'ammissione con riserva).
      per quanto riguarda il patrimonio netto, non abbiamo trovato alcun precedente , ma riteniamo che l'effettività sia riferita al patrimonio netto risukltante al momento della scissione.
      Zucchetti Sg Srl
      • Annalisa Cuccaro

        CASERTA
        20/11/2013 16:27

        RE: RE: AMMISSIONE AL PASSIVO DI SOCIETA' SCISSA - ART. 2506 QUATER COD. CIV.

        Gentile dott.ssa De Santis, gentili esperti e professionisti del forum,

        sto affrontando una questione simile. Nello specifico, la società fallita di cui sono curatore è una delle due società beneficiarie derivanti dalla scissione totale della "società madre".
        La società madre si è estinta con l'operazione di scissione e l'altra beneficiaria è stata liquidata e cancellata dal registro imprese.

        Resta solo la beneficiaria fallita di cui sono curatore e al cui passivo vorrebbe insinuarsi Equitalia invocando, appunto, la solidarietà sussidiaria della beneficiaria.
        Tuttavia, l'importo richiesto da Equitalia è di euro 30.000 mentre l'importo del patrimonio netto trasferito alla beneficiaria è di euro 10.000.

        Sulla base di quanto da voi concluso, e ampiamente condiviso, la domanda di Equitalia è da ammettersi fino a concorrenza di euro 10.000. Il mio dubbio riguarda il riconoscimento del privilegio richiesto da equitalia.

        In sostanza, secondo voi devo ammettere il credito tutto in chirografo o tutto in privilegio? e se devo riconoscere il privilegio richiesto, devo ammettere gli importi partendo dalle cartelle più anziane fino a concorrenza dei 10.000 euro o occorre ripartire i 10.000 euro tra chirografari e privilegiati rispettando la "proporzione" delle somme riportate nella domanda?

        Spero di essere stata chiara.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          20/11/2013 19:06

          RE: RE: RE: AMMISSIONE AL PASSIVO DI SOCIETA' SCISSA - ART. 2506 QUATER COD. CIV.

          Dato per scontato alla luce di quanto detto nella risposta che precede che la società fallita risponda nei limiti di euro 10.000,00, a fronte della pretesa di € 30.000,00, è difficile indicare un sistema per individuare i crediti da ammettere nel limite massimo per il quale la società fallita risponde. Gli unici criteri dettati dalla legge sono quelli dettati dall'art. 1193 c.c. per le imputazioni di pagamento, ma qui non si tratta di pagare alcuni dei debiti ammessi secondo un certo ordine, ma di stabilire tra più crediti quali debbano essere ammessi. Probabilmente dovrebbe essere il creditore a selezionare le pretese che intende far valere nel fallimento, e in sui mancanza, il curatore dovrebbe seguire il criterio che presumibilmente il creditore avrebbe scelto se avesse operato la selezione, ossia ammettere i crediti che danno la migliore sicurezza di essere soddisfatti, ossia quelli privilegiati; anche perché, chiuso il fallimento, non vi saranno altri soggetti da perseguire.
          Si tratta di un sistema empirico, ma forse il più razionale.
          Zucchetti SG Srl .
    • Angela Sapio

      Roma
      08/01/2024 17:16

      RE: AMMISSIONE AL PASSIVO DI SOCIETA' SCISSA - ART. 2506 QUATER COD. CIV.

      Buonasera, mi allaccio ai quesiti.

      Società (Alfa) nata dalla scissione di quella madre (Beta), già fallita.

      Fallisce anche Alfa.

      Viene fatta domanda di insinuazione al passivo nel fallimento di Alfa da parte di Tizio che ha ottenuto una sentenza, ante scissione, nei confronti della società madre ed è stato ammesso al fallimento della stessa (Beta).

      Chiede di insinuarsi anche al fallimento della società scissa Alfa, in virtù del principio della solidarietà passiva tra le due società.

      Preciso che nel progetto di scissione non è stata trasferita nessuna specifica passività ma solo le attività della società madre.

      In questo caso, in assenza di specifiche indicazioni sulle passività trasferite, è possibile far valere ugualmente secondo Voi la responsabilità solidale di cui all'art. 2506 quater c.c., ultimo comma, come invocata dal creditore?

      Grazie mille per il confronto.

      Angela
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        09/01/2024 17:42

        RE: RE: AMMISSIONE AL PASSIVO DI SOCIETA' SCISSA - ART. 2506 QUATER COD. CIV.

        La risposta al suo quesito è già contenuta nella risposta che precede del 2013 in cui dicevamo che "Ciascun creditore della società originaria può dunque rivolgersi non solo al "suo" debitore - nel suo caso la società beneficiaria cui il debito è stato assegnato in base al progetto di scissione, che risponderà illimitatamente-, ma anche alla società scissa (nonché a tutte le altre società coinvolte nella scissione), che risponderà nei limiti del patrimonio rimasto", aggiungendo che "ovviamente la stessa regola varrebbe al contrario ove il credito in questione fosse rimasto in capo alla società scissa, che, in tal caso sarebbe il debitore illimitato principale e quella beneficiaria la obbligata in via sussidiaria, che risponderebbe nei limiti del patrimonio assegnato". Citavamo la giurisprudenza dell'epoca, per cui non ci rimane che aggiungere che anche successivamente la Cassazione si è espressa nello stesso senso, da ult. Cass. 25/11/2021 , n. 36690 che in un caso, come quello da lei rappresentato, in cui il progetto di scissione prevedeva che il debito della società Beta per le prestazioni professionali rese in suo favore da Tizio era rimasto in capo alla predetta società, ribadisce che "In tema di scissione societaria, la responsabilità per i debiti della società scissa previsti dagli artt. 2506-bis, comma 2 e 2506-quater, comma 3, c.c., si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui ed in virtù del principio di vicinanza della prova". Nel caso il fallimento della società Alfa fa scattare la sussidiarietà in quanto evidenzia che l'obbligato principale non ha adempiuto all'obbligazione, per cu di tale debito risponde anche Beta, nei limiti del patrimonio netto. La prova della sussistenza, in concreto, di tale limite, che costituisce un'eccezione rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti, e della sua esatta misura (vale a dire la quota di loro spettanza di "quanto al momento della scissione era effettivamente disponibile per il soddisfacimento dei creditori" Cass. n. 4455 del 2016, in motiv.), quale fatto impeditivo, in tutto o in parte, di tale obbligazione (che, altrimenti, in quanto solidale, si estenderebbe all'intera prestazione non eseguita), grava, a norma dell'art. 2697 c.c., comma 2, su Beta e ora sul liquidatore della amministrazione controllata al cui passivo il creditore Tizio chiede di partecipare.
        Zucchetti SG srl
        • Angela Sapio

          Roma
          11/01/2024 10:47

          RE: RE: RE: AMMISSIONE AL PASSIVO DI SOCIETA' SCISSA - ART. 2506 QUATER COD. CIV.

          Vi ringrazio per la pronta risposta e mi (vi pongo) un ulteriore quesito.

          La domanda di insinuazione nel fallimento della società beneficiaria (responsabile in solido con la società madre) attiene a compensi professionali per attività espletata nell'interesse della società madre prima della dichiarazione di fallimento di questa, per i quali il creditore aveva chiesto (ed ottenuto) il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

          Nella domanda di insinuazione al passivo nel fallimento della società beneficiaria, invocando la responsabilità solidale, il creditore invoca anche il medesimo privilegio.

          Sinceramente sono in dubbio sul suo riconoscimento; il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. era sicuramente invocabile nei confronti della società madre, con cui Tizio aveva un rapporto professionale diretto, ma non ritengo anche nei confronti della beneficiaria, con cui tale rapporto non vi è mai stato (ma che risponderebbe solo quale obbligata in solido).

          Cioè il privilegio che Tizio aveva verso la società madre può essere invocato anche nei confronti della beneficiaria con cui, in effetti, Tizio non ha mai avuto un rapporto diretto?

          Non trovo, tuttavia, riferimenti in argomento... voi avete qualche suggerimento?

          Grazie mille.
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            11/01/2024 18:51

            RE: RE: RE: RE: AMMISSIONE AL PASSIVO DI SOCIETA' SCISSA - ART. 2506 QUATER COD. CIV.

            Non trova riferimenti perché il mantenimento del privilegio è implicito alla solidarietà passiva, che ricorre quando più debitori devono eseguire la stessa prestazione, di modo che l'adempimento da parte di uno o verso uno solo libera anche gli altri. Il credito del professionista, in ragione della sua causa, è nato come privilegiato e questo stesso credito, con le sue caratteristiche, viene azionato anche nei confronti della società beneficiaria, che ne risponde in solido.
            Zucchetti SG srl