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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
insinuazione al passivo su decreto ingiuntivo opposto
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Rosanna Macrini
CROTONE03/09/2013 11:48insinuazione al passivo su decreto ingiuntivo opposto
Buongiorno,
pongo alla Vostra attenzione il seguente quesito:
Un creditore chiede di essere ammesso al passivo in virtù di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, opposto prima della dichiarazione di fallimento. Il giudizio di opposizione pende dinnanzi al Giudice di primo grado che, già in data antecedente alla declaratoria fallimentare, aveva trattenuto la causa in decisione. Ad oggi, la sentenza non è stata depositata.
Si precisa che il creditore ha prodotto in sede di verifica la documentazione già depositata nel giudizio di opposizione. Potrebbe, secondo Voi, il creditore essere ammesso al passivo con riserva in attesa dell'esito del giudizio di opposizione, atteso che quest'ultimo non può essere interrotto?
Grazie.
Distinti saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/09/2013 20:35RE: insinuazione al passivo su decreto ingiuntivo opposto
Riteniamo proprio di no perché non è applicabile alla fattispecie l'art. 96, comma primo, n. 3 che, nell'ipotesi di credito accertato con sentenza non passata in giudicatoprima della dichiarazione di fallimento, consente però l'ammissione con riserva in attesa della definizione del procedimento.
A questa conclusione la giurisprudenza è unanimemente pervenuta già nel vigore della precedente legge, che all'art. 95 comma terzo, prevedeva la fattispecie della sentenza non passata in giudicato, facendo leva, prevalentemente, sulla natura eccezionale derogativa al principio della esclusività delle citate norme (che non ammette interpretazioni analogiche) e sulle diversità del decreto ingiuntivo non definitivo rispetto alla sentenza non passata in giudicato. Il primo è l'atto che inizia il giudizio di cognizione e l'opposizione non è una forma di impugnazione, ma è l'atto col quale, ad iniziativa dell'intimato, si determina l'apertura del contraddittorio e si prosegue il giudizio di primo grado iniziato, con la sola particolarità di un'inversione puramente formale delle parti; per cui questa ipotesi diventa equiparabile a quella del fallimento dichiarato in pendenza di un giudizio di primo grado, (e non a quello del fallimento dichiarato dopo la pronuncia di una sentenza di primo grado, cui era applicabile l'art. 95 comma 3° e ora l'art. 96. co1° n. 3) che, come è noto, diventa improcedibile nei confronti della massa se il creditore intende perseguire la realizzazione del suo credito nel fallimento e procedibile soltanto nei confronti del fallito, al solo fine di ottenere un titolo a lui opponibile dopo la chiusura del fallimento.
Di conseguenza, la sopravvenienza del fallimento del debitore nelle more del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo o nel corso del giudizio di primo grado promosso dal debitore in opposizione a decreto ingiuntivo, comporta l'inopponibilità al fallimento del predetto decreto, anche se dichiarato provvisoriamente esecutivo, ed impone al creditore di far valere le sue ragioni in sede di ammissione al passivo; e, posto che il provvedimento monitorio è tamquam non esset, egli dovrà fornire la prova del credito e della sua consistenza in base agli elementi probatori che avrebbe portato se non avesse ottenuto il decreto ingiuntivo (tenendo anche conto che non tutti i titoli idonei ad ottenere un decreto ingiuntivo, come ad esempio l'estratto autentico dei libri contabili, hanno la stessa efficacia probatoria in sede di ammissione).
Di conseguenza, il curatore in sede di verifica deve controllare se il credito insinuato sussiste, come se, appunto, il decreto ingiuntivo non fosse stato mai emesso; se l'esito del controllo è positivo ammette il credito, in via pura e semplice senza riserve, e se negativo lo esclude, senza riconoscere le spese liquidate nel decreto.
Zucchetti Sg Srl
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