Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

nessuna domanda di ammissione al passivo

  • Genny Sciarrotta

    Campana (CS)
    23/09/2015 15:33

    nessuna domanda di ammissione al passivo

    buonasera
    non mi sono pervenute domande tardive di ammissione al passivo per un fallimento...si tratta della seconda udienza, la prima quella delle tempestive si è svolta regolarmente e lo stato passivo è stato reso esecutivo...cosa devo fare??all'udienza delle tempestive devo presentarmi??posso presentare una comunicazione al giudice per la chiusura del fallimento ?
    grazie


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/09/2015 19:32

      RE: nessuna domanda di ammissione al passivo

      Non ci è chiara la sua domanda. Sembra che ci siano state domande tempestive tanto che, come lei dice, si è tenuta la relativa udienza e lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo, e che, invece non sono pervenute domanda tardive; se è così deve solo andare avanti nella procedura fallimentare per la liquidazione e ripartizione. Presumiamo, tuttavia, che lei voglia dire che non sono pervenute neanche domande tempestive, nel qual caso, in mancanza di domande, e tempestive e tardive, il fallimento va chiuso a norma del n. 1 del primo comma dell'art. 118, per cui deve avviare le relative pratiche con presentazione del conto gestione e liquidazione compenso..
      Zucchetti SG srl
      • Genny Sciarrotta

        Campana (CS)
        24/09/2015 00:38

        RE: RE: nessuna domanda di ammissione al passivo

        mi spiego meglio: le domande tempestive sono state presentate e lo stato passivo dello tempestive è stato reso esecutivo, le domande tardive non sono stae presentate e l'udienza delle tardive non si è ancora tenuta, mi chiedevo se è necessario presntare un progetto di stato passivo in bianco o cosa? e inoltre il falliekmtno è senza attivo per cui non ci sono ripartizioni da fare, per questo pensavo di chiuderlo...
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          24/09/2015 12:50

          RE: RE: RE: nessuna domanda di ammissione al passivo

          Stando così le cose, alla prossima udienza di verifica dello stato passivo delle tardive, in presenza dl giudice delegato, si farà un verbale in cui si dà atto che non sono pervenute domande tardive. Questo è il modo più corretto, ma spesso si ricorre a scorciatoie avvertendo prima il giudice che non vi sono domande da esaminare, per cui non si tiene l'udienza nel giorno indicato.
          La procedura poi segue il suo normale iter, per cui se non vi sono beni da liquidare può avviare le pratiche per la chiusura ai sensi dell'art. 118, co. 1, n. 3 l.f.
          Zucchetti SG srl
          • Donatella Perna

            Foggia
            19/01/2017 13:23

            RE: RE: RE: RE: nessuna domanda di ammissione al passivo

            Buongiorno,
            vorrei un Vs. consiglio.
            Con riferimento al fallimento che curo, mi sono giunte le domande tempestive, per le quali si è svolta regolarmente l'udienza di verifica e lo stato passivo è stato reso esecutivo.
            Alla predetta udienza il GD ha fissato la data di quella per la verifica delle domande tardive, ma non mi sono giunte insinuazioni tardive nei termini di legge.
            Penso che mi consulterò opportunamente con il GD.
            In ogni caso, che procedura mi consigliate di seguire?
            Occorre comunque presentare un progetto di stato passivo, mentre nel giorno dell'udienza di verifica delle tardive redigo verbale in cui do atto che le stesse non mi sono pervenute?
            Preciso infine che all'attivo vi è un bene mobile registrato di modestissimo valore (E. 200,00) da liquidare e, soprattutto, azioni legali recuperatorie da intraprendere, se autorizzate.
            Quest'ultima circostanza (azioni legali pendenti) in che rapporto ritenete che si ponga con la possibilità di chiudere il fallimento una volta liquidato l'attivo? Quanto al compenso del curatore?
            Vi ringrazio.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              19/01/2017 19:50

              RE: RE: RE: RE: RE: nessuna domanda di ammissione al passivo

              La strada da lei indicata sarebbe quella più corretta dal punto di vista formale, ma sarebbe presumibilmente più apprezzata dal giudice una comunicazione preventiva che non sono state presentate domande di insinuazione tardive per cui l'udienza fissata allo scopo è diventata superflua. Importante è che il giudice veda la sua comunicazione, in modo da utilizzare il tempo diversamente, altrimente apsetterà il suo arrivo..Se, quindi, direttamente o tramite cancelleria, non ha la sicurezza che il giuidce abbia visto la sua comunicazione, è preferibile che si presenti il giorno dell'udienza, ma pensiamo sia inutile redigere un verbale.
              La presenza di cause attive per il fallimento potrebbe giustificare la chiusura anticipata ai sensi del nuovo secondo comma dell'art. 118, salvo fare una analisi specifica delle singole controversie.
              Il compenso del curatore va liquidato sulla base dell'attivo realizzato all'atto della liquidazione, oltre che sul passivo ammesso secondo gli ordinari criteri, salvo poi a prevedere un incremento al momento del realizzo di un maggiore attivo a seguito della buon esito delle cause pendenti.
              Zucchetti Sg srl