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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
insinuazione al passivo richiesta compenso spese legali fase esecutiva
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Elena Pompeo
Salerno24/10/2016 17:35insinuazione al passivo richiesta compenso spese legali fase esecutiva
salve. mi richiedono le spese legali di un precetto e del successivo pignoramento anche se in sede di vendita il custode ha rinvenuto al posto del bene pignorato dall'ufficiale giudiziario altro bene e pertanto la vendita di fatto poi non si è più tenuta ed il pignoramento è stato abbandonato.
le spese legali richieste si devono dare?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/10/2016 20:28RE: insinuazione al passivo richiesta compenso spese legali fase esecutiva
Si le spese vanno comunque riconosciute perché effettuate, ma in chirografo in quanto prive di utilità per i creditori.
Zucchetti SG srl
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Davide Correrini
La Spezia26/11/2016 01:22RE: RE: insinuazione al passivo richiesta compenso spese legali fase esecutiva
Buonasera,
osservo che alcuni sostengono che le spese del pignoramento negativo o che abbia perduto efficacia prima della dichiarazione di fallimento o effettuato su beni già pignorati potranno essere collocate con il medesimo privilegio del credito principale – ex art. 2749 c.c. – se il pignoramento successivo viene considerato come una forma di intervento nell'esecuzione (insinuazioni al passivo – Massimo Ferro – Tomo 2 – cit Del Vecchio pag. 2010 / Tribunale Reggio Emilia – Direttive in Tema di verifica crediti – Circolare 24/04/2001).
Qualora in sede di accertamento dello stato passivo si ritenga di accogliere tale orientamento, ritengo che l'ammissione delle spese di giustizia ex art. 2755 (correlate a pignoramento che ha arrecato vantaggio alla massa) reclamate da creditore privilegiato (ammettiamo mobiliare generale) debba avvenire con contemporanea ammissione secondo il privilegio mobiliare generale del credito principale.
In sede di riparto, in caso di incapienza del bene di riferimento sul quale insiste il privilegio ex art. 2755, la parte di spese di giustizia insoddisfatte potranno concorrere, unitamente al credito principale, alla distribuzione di quanto disponibile per i creditori del grado di privilegio in questione.
Premesso quanto sopra, Vi chiederei, se possibile:
a) elementi a sostegno della contraria tesi che non considera ammissibile l'estensione del privilegio del credito principale alle spese di esecuzione infruttuose;
b) parere in merito alla necessità, in caso si ritenga ammissibile detta estensione, di ammettere le spese di giustizia (fruttuose) ex art. 2755 anche secondo la prelazione del credito principale.
Grazie per l'attenzione.
Davide Correrini-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/11/2016 19:50RE: RE: RE: insinuazione al passivo richiesta compenso spese legali fase esecutiva
Il punto di partenza di ogni discorso in proposito è che i privilegi sono tutti di origine legale nel senso che non nascono convenzionalmente ma sono assegnati dalla legge in considerazione della causa del credito, come dice l'art. 2754 c.c. e, sempre in ragione della causa del credito lo stesso legislatore assegna il grado, la cui elencazione per i privilegi mobiliari è contenuta negli artt. 2777 e 2778 c.c..
Orbene il legislatore ha ritenuto di attribuire il privilegio di cui all'art. 2755 c.c., che è preferito ad ogni altro, ai crediti per "spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori", e trattasi di privilegio speciale che grava sui beni stessi oggetto dell'atto conservativo o espropriativo. La ragione di questo privilegio è si trova agevolmente nella considerazione che il creditore pignorante, impedendo al debitore di disporre efficacemente del bene pignorato, ha reso un servizio a tutta la massa dei creditori perché quel bene, di cui il debitore avrebbe potuto privarsi, è rimasto nel suo patrimonio ove si trova all'atto del fallimento, per cui si richiede, per la concessione del privilegio che il pignoramento sia stato il primo e che abbia avuto successo, altrimenti non ricorre l'interesse comune dei creditori. Il grado elevato attribuito a questo privilegio si spiega col fatto che nella esecuzione individuale non vi è un curatore né partecipa la collettività dei creditori, ma vi è un creditore che prende l'iniziativa e continua in corso di procedimento, per cui egli in primo luogo deve rifarsi delle spese incontrate per realizzare il suo credito.
Questo quanto al privilegio di cui all'art. 2755 c.c (cui corrisponde l'art. 2770 c.c. per l'espropriazione immobiliare); poi la legge prevede un altro privilegio che ha a che fare con l'esecuzione che precede il fallimento ed è quello di cui all'art. 2749 c.c., che attiene, però, non al credito per le spese dell'espropriazione, ma al credito per le spese di intervento nella esecuzione promossa da altri. Il privilegio di cui all'art. 2749 non trova una sua uniforme collocazione, in quanto la norma estende a dette spese lo stesso privilegio che assiste il credito per il capitale.
A questo punto, per venire più direttamente alla sua domanda, è da chiedersi: le spese del pignoramento mobiliare negativo, che non godono del privilegio di cui all'art. 2755 c.c. perché si tratta di spesa fatta non nell'interesse dei creditori e mancherebbe anche il bene su cui esercitare il gravame, può godere del privilegio di cui all'art. 2749 c.c.? Noi ci sentiamo di escluderlo per le differenze già evidenziate, e cioè che il privilegio di cui all'art. 2749 c.c. assiste le spese per l'intervento nel giudizio esecutivo e il pignoramento negativo, anche se vi è il pignoramento riuscito di altri, non può essere considerato un intervento, che va fatto secondo le norme di cui all'art.499 cpc.
Tutto questo sotto il profilo sostanziale, poi vi è quello, non meno importante del profilo processuale.
In primo luogo il creditore deve chiedere il privilegio ed esporre i fatti da cui deriva e se chiede il privilegio di cui all'art. 2755 c.c., il giudice, qualora lo neghi perché il pignoramento è stato negativo, non può concedere quello di cui all'art. 2749 c.c. che, se richiesto da un privilegiato di rango elevato (ad es. un dipendente) potrebbe essere più favorevole di quello di cui all'art. 2755, sebbene questo venga prima nella scala, perché il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 è di carattere generale. Tanto meno il giudice può concedere entrambi i privilegi perché il credito, in base alla sua causa, o rientra in una previsione normativa o nell'altra o in nessuna ed allora va ammesso in chirografo; e tanto meno ancora il trapasso da un privilegio all'atro può essere fatto in sede di riparto, come a dire (se abbiamo ben capito) che ove non si trovino i beni oggetto del privilegio speciale si attribuisce quello generale, perché il riparto è la sede della realizzazione dello stato passivo, ove si può procedere alla graduazione dei privilegi ma non all'accertamento di uno altro privilegio.
Zucchetti SG srl
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