Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

prescrizione crediti in prededuzione (URGENTE)

  • Cristiano Lupi

    Padova
    09/11/2017 12:00

    prescrizione crediti in prededuzione (URGENTE)

    In ambito di una amministrazione straordinaria, aperta nel 2009, con periodo di esercizio provvisorio e con mantenimento dei dipendenti in forza, la procedura ha maturato nel 2010 debiti per contributi relativi ai dipendenti (DM10). Tale credito prededucibile non è contestato e tuttavia non è stato finora pagato al di fuori del procedimento di riparto.
    Già nel 2010 la procedura riceveva la cartella di pagamento relativa ai suddetti DM10.
    Ad agosto 2017 Equitalia si insinua al passivo richiedendo gli importi di cui alla cartella notificata nel 2010.
    Posto che la sentenza della Cass. 23397/2016 ha escluso per i crediti contributivi la conversione del termine di prescrizione da quello breve di 5 anni (ex art. 3 L. 335/95) a quello ordinario di dieci anni, si chiede se il commissario straordinario nel progetto di stato passivo possa eccepire la prescrizione del credito, non avendo Equitalia compiuto (o anzi non avendo provato di aver compiuto) alcun atto interruttivo della prescrizione.
    A tal riguardo si evidenzia che nel caso dei debiti concorsuali (anteriori al fallimento), l'art. 94 l.f. dispone che la domanda di insinuazione al passivo produce l'effetto di interrompere la prescrizione e che anzi la domanda sia l'unico atto idoneo a produrre tale effetto, atteso che un atto di costituzione in mora compiuto nei confronti del fallito (il quale ex art. 44 legge fall. non può eseguire pagamenti o comunque atti di adempimento opponibili alla massa e quindi non è legittimato quale destinatario di un atto di costituzione in mora) sarebbe inefficace e che altrettanto inefficace sarebbe un atto di costituzione in mora, per debiti del fallito, compiuto nei confronti del curatore, che non ha la libera disponibilità dei diritti e degli obblighi del fallito (cfr. Cass. 1586/2002).
    Per contro, nel caso dei debiti della massa, il commissario straordinario: i) ha la disponibilità dei diritti e degli obblighi della massa (tant'è che può eseguire pagamenti al di fuori del riparto), ii) è quindi legittimato quale destinatario di un atto di costituzione in mora da parte del creditore della massa.
    Nel nostro caso quindi, a parere dello scrivente, in mancanza di alcun atto di costituzione in mora nel periodo intercorrente tra l'emissione della cartella (2010) e la domanda di ammissione al passivo (2017), il credito fatto valere con la domanda di ammissione deve ritenersi prescritto e ciò va correttamente eccepito dal commissario nel progetto di stato passivo.
    In definitiva, il quesito è: i crediti verso la massa in prededuzione, per i quali il creditore non ha ancora presentato domanda di ammissione al passivo, sono soggetti alle regole ordinarie sulla prescrizione?

    Ringrazio e porgo cordiali saluti.
    Cristiano Lupi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/11/2017 19:19

      RE: prescrizione crediti in prededuzione (URGENTE)

      Le sue considerazioni ci sembrano ineccepibili e la risposta al suo quesito non può che essere affermativa.
      Invero il primo comma dell'art. 111bis stabilisce, infatti, che "I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio,…..", da cyui si deduce che comunque il creditore prededucibile deve rivolgere alla procedura una richiesta di pagamento, che se non contestata va pagata, nel mentre se contestata, impone al creditore il ricorso alla insinuazione.
      Questa, però, è solo la premessa del problema perché, nel suo caso la richiesta vi è stata con la notifica della cartella; anzi, la presentazione delle denunce contributive sui modelli DM1O configura una vera e propria ricognizione del debito da parte del datore di lavoro che non può poi, evidentemente, limitarsi a contestare genericamente quanto rappresentato nelle predette denunce, senza disconoscere in maniera specifica la paternità della trasmissione. Questo, però, non incide sulla decorrenza della proscrizione, ma significa soltanto che la procedura era tenuta al pagamento del debito denunciato nel modello DM10 quanto meno dalla notifica della cartella nel 2010, equivalente ad una richiesta di pagamento. Da quel momento incomincia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione, per cui, il diritto dell'ente, che nel quinquennio è rimasto completamente inerte, si è prescritto, e lei, al momento della verifica della domanda di insinuazione pervenuta nel 2017, può eccepire l'estinzione del diritto per maturata prescrizione.
      Zucchetti SG srl