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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Art. 103 LF - termine per la proposizione della domanda
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Massimo Adami
Verona27/10/2017 11:06Art. 103 LF - termine per la proposizione della domanda
Le facoltà concesse al rivendicante dall'art. 103 LF (richiesta del controvalore del bene in chirografo o in prededuzione, rispettivamente nel caso in cui il bene rivendicato non sia ab origine acquisto all'attivo fallimentare, ovvero se - una volta acquisito – sia stato successivamente alienato) presuppongono che la relativa domanda sia proposta nei termini dell'art. 101 L.F.?
A mio avviso sì, poiché l'art. 103 L.F. che disciplina le predette facoltà del rivendicante, va coordinato con l'art. 101 L.F. che regola le istanze tardive di ammissione e rivendica e che prevede l'inammissibilità delle domande ultratardive qualora il creditore o il rivendicante non dimostri che il ritardo oltre l'anno non gli sia imputabile.
Nel caso specifico il rivendicante ultratardivo, che aveva però ricevuto la comunicazione ex art. 92 L.F., ha proposto istanza di corresponsione del controvalore del bene di sua proprietà acquisto all'attivo fallimentare ed alienato dal fallimento, ben oltre il termine dell'art. 101 L.F. senza aver mai presentato in precedenza istanze tempestive o tardive di sorta.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/10/2017 19:44RE: Art. 103 LF - termine per la proposizione della domanda
Il primo comma dell'art. 103 stabilisce, tra l'altro, che "Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'art. 95, puo' modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto puo' chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione".
La norma, come si vede, regola l'ipotesi della conversione della domanda di rivendica in domanda di insinuazione del credito, ossia l'ipotesi in cui il terzo, dopo ave già presentato una domanda di rivendica e restituzione di un bene, scopra che il bene rivendicato non è mai entrato nell'attivo fallimentare oppure, dopo essere stato acquisito all'attivo, comunque il curatore ne abbia perso il possesso; l'art. 103 consente in tal caso di modificare la domanda nel corso del giudizio di verifica, chiarendo, in tal modo, che tale conversione attua una emendatio (ammissibile anche in corso di causa) e non una mutatio libelli (vietata), salvo poi a stabilire se lo stesso principio valga anche nella fase successiva dell'opposizione allo stato passivo, che configurata come una vera e propria impugnazione non consentirebbe una domanda nuova.
Ipotesi completamente diversa è quella da lei prospettata in cui il terzo non abbia mai presentato una domanda di rivendica, né in via tempestiva né in via tardiva, ma, chiuso lo stato passivo, insinui direttamente il credito per il controvalore. Non vi è dubbio che possa formulare una tale domanda perché, in tal caso, non esistono problemi di modifica o mutamento di una precedente istanza bisogna solo valutare se si tratta di insinuazione tardiva o supertardiva. la differenza qualificatoria tra le due domande è data esclusivamente dal dato cronologico posto dall'art. 101; ossia, una volta chiuso lo stato passivo, sono tardive le domande presentate entro l'anno dalla esecutività dello stato passivo e super tardive quelle presentate successivamente a questa scadenza, fino all'esaurimento del riparto. Questa qualificazione è importante perché diverso è l'onere probatorio a carico del creditore tardivo, che nulla deve dimostrare in ordine al ritardo, e a carico del creditore supertardivo che deve dimostrare, a pena di inammissibilità, anche che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile; tale dimostrazione è ovviamente preliminare perché, se non viene fornita, il giudice delegato dichiara inammissibile la domanda e non entra nel merito della stessa.
Zucchetti SG srl
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