Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Grado di prededuzione del compenso professionale dell'advisor del concordato preventivo nel successivo fallimento

  • Matteo Rellecke Nasi

    Torino
    08/09/2022 14:41

    Grado di prededuzione del compenso professionale dell'advisor del concordato preventivo nel successivo fallimento

    Gent.mi,

    la società X Srl era stata ammessa al concordato preventivo che era stato anche omologato.

    Nel proprio piano concordatario la società X Srl prevedeva il pagamento delle spese di Giustizia, degli advisor legale, finanziario ed industriale nonchè dei periti entro un anno dall'omologa.

    Prima dello scadere dell'anno dall'omologa la società X Srl chiede ed ottiene la dichiarazione di fallimento in proprio in quanto i costi dell'energia elettrica sono saliti in maniera insostenibili e quindi il piano concordatario non è più stato da essa considerato realizzabile.

    Gli advisor legale, finanziario ed industriale nonchè i periti al momento della dichiarazione di fallimento non avevano ancora incassato il loro compenso e quindi devono insinuarsi allo stato passivo.

    Vi chiedo se vi possano essere gli estremi, per i predetti professionisti, per un'ammissione nell'ambito della prededuzione, ex art 2755 c.c. ovvero solo ex art 2751 bis n. 2 c.c. posto che avevano effettuato un'attività a tutela dei creditori che era culminata con l'omologazione del piano concordatario.

    Grazie e cordialità.

    Matteo Rellecke Nasi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/09/2022 18:43

      RE: Grado di prededuzione del compenso professionale dell'advisor del concordato preventivo nel successivo fallimento

      Propendiamo per il riconoscimento della prededuzione in quanto i crediti in questione sono stati funzionali alla procedura di concordato che è stato aperto e omologato, o comunque sorti in occasione della stessa. Nell'ambito delle prededuzioni la collocazione dei professionisti può essere quella privilegiata di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., se ne ricorrono i presupposti soggettivi.
      Zucchetti SG srl
      • Lara Tordi

        Forlì (FC)
        13/09/2022 12:32

        RE: RE: Grado di prededuzione del compenso professionale dell'advisor del concordato preventivo nel successivo fallimento

        Mi inserisco chiedendo se l'ammissione in privilegio del professionista debba intendersi subordinata ad una espressa richiesta in tal senso in sede di domanda di ammissione al passivo o se possa essere riconosciuta di "diritto".
        Nel mio caso il professionista ha chiesto unicamente l'ammissione al passivo in prededuzione senza richiedere specificamente il privilegio e pertanto è stato ammesso fra le prededuzioni ma in via chirografaria.
        Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          14/09/2022 16:22

          RE: RE: RE: Grado di prededuzione del compenso professionale dell'advisor del concordato preventivo nel successivo fallimento

          Il privilegio è un una causa di prelazione attribuita dalla legge in ragione della causa del credito, sicchè la richiesta di cui al n. 4 del comma terzo dell'art. 93 l. fall di indicare nel ricorso per insinuane il "titolo di prelazione", viene comunemente interpretato come indicazione del rapporto o dei fatti che hanno generato il credito, da cui il giudice può dedurre se si tratta di un credito privilegiato e applicare la norma di diritto che attribuisce a quel rapporto un dato privilegio che è, appunto, una questione di accertamento giuridico e non di fatto. Nel caso, quindi un creditore chieda l'ammissione al passivo di un credito spiegando che questo discende da un rapporto professionale, il giudice- a meno che l'istante non abbia espressamente chiesto l'ammissione in chirografo, da intendere come rinuncia al privilegio- può attribuire il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. quale conseguenza giuridica derivante dalla legge.
          Questo criterio vale, a nostro avviso, a maggior ragione, nel caso in cui il creditore in questione chieda (e ottenga) l'ammissione in prededuzione giacchè, in questo caso, la indicazione del privilegio ha una funzione solo sussidiaria per il caso che l'attivo non sia sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni, per cui bisogna effettuare nell'ambito della categoria una graduazione per la quale bisogna fare ricorso all'ordine delle preferenze. E' opportuno, quindi, che il creditore che chiede l'ammissione in prededuzione specifichi anche l'eventuale privilegio che assiste il suo credito, ma una tale richiesta, per quanto detto, non è indispensabile per riconoscere il privilegio.
          Zucchetti SG srl
    • Isabella Nana

      Pavia
      21/09/2022 11:25

      RE: Grado di prededuzione del compenso professionale dell'advisor del concordato preventivo nel successivo fallimento

      Buongiorno,
      mi inserisco anche io nella discussione perchè nel mio caso la società è stata si ammessa al concordato ma poi vi ha rinunciato. Per poi ripresentare un nuovo concordato (in bianco) cui ha fatto seguito quasi subito la richiesta di fallimento in proprio. Mi chiedo se i compensi del legale, attestatore, advisor (del primo concordato rinunciato) abbiano ugualmente il diritto alla prededuzione (limitatamente al 75% del loro importo?) o siano da ammettere semplicemente al privilegio professionale.
      Cordiali saluti
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        21/09/2022 19:49

        RE: RE: Grado di prededuzione del compenso professionale dell'advisor del concordato preventivo nel successivo fallimento

        Il riferimento che lei fa alla prededuzione nei limiti del 75% ci fa ritenere che queste procedure siano tutte successive al 15 luglio 2022 in quanto è l'art. 6 del CCII che alla lett. c) del primo comma ppone detta limitazione per i crediti dei professionsiti sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato oreventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, tuttavia la stessa norma pone pe ril riconoscimento della prededuzione la condizione "che la procedura sia aperta ai sensi dell'art. 47", condizione che nel caso non si è verificata.
        Del resto non miglior sorte si avrebbe con l'applicazione dell'art. 111 l. fall. posto che le Sez. Unite della Cass- 31.12.2021, n. 42093 hanno escluso che la prededuzione spetti al professionista che abbia assistito chi propone il concordato nel caso in cui alla domanda di ammissione – per qualsivoglia ragione – non abbia fatto seguito il decreto del tribunale ex art. 163 l.fall..
        Zucchetti SG srl