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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
ammissione al passivo dei canoni di leasing scaduti e da scadere.
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Alessandro Pagliula
PERUGIA09/03/2021 18:55ammissione al passivo dei canoni di leasing scaduti e da scadere.
Nell'ambito di una procedura fallimentare dichiarata nel 2019 vi era un contratto di leasing per il quale il sottoscritto ha dato comunicazione di non voler subentrare ed è stata disposta la restituzione del bene.
La società oggi si insinua tardivamente sia per i canoni scaduti alla data del fallimento che per quelli a scadere, impegnandosi a comunicare al sottoscritto quanto ricaverà dalla vendita del bene per eventuale conguaglio in sede di riparto delle somme da assegnare. Da varie sentenze della Cassazione che ho trovato (Cass. civ. , Sez 6-1 n17577 del 2015 , Cass. n 21213 del 13.09.2017 )mi sembrerebbe invece che debba ammettere senz'altro il credito per i canoni scaduti, mentre per quelli a scadere la società dovrà fare un'ulteriore insinuazione tardiva per la parte residua al netto del ricavato della vendita del bene. Approfondendo la questione mi sembra di intendere, che il nuovo codice della crisi d'impresa vada verso la soluzione proposta dalla società. Inoltre se ammettessi secondo quanto previsto dalla Cassazione, visto che già l'insinuazione è tardiva, l'ulteriore insinuazione potrà anche essere ammessa come ultratardiva, se nel frattempo fosse scaduto il termine per la presentazione di quelle tardive?
Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/03/2021 19:22RE: ammissione al passivo dei canoni di leasing scaduti e da scadere.
L'indirizzo della Cassazione da lei richiamato è stato superato da una interpretazione più organica secondo cui "In caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l'importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito mediante la stima su menzionata, sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto", In questa interpretazione si vede l'affinità della fattispecie del leasing ai crediti pignoratizi di cui all'art. 53 l.fall. , per cui il concedente deve insinuarsi al fallimento per poter vendere o allocare il bene e lo può fare direttamente previa stima.
Nel suo caso, avendo già restituito il bene, conviene seguire la "vecchia" tesi della Corte da lei richiamata ammettendo la società per i crediti scaduti e rigettando la domanda per i crediti a scadere in mancanza di prova, non essendo stati forniti gli elementi relativi alla allocazione del bene, indispensabili per determinare l'eventuale entità del credito o del debito. In tal modo, la società concedente non dovrà presentare una domanda tardiva o supertardiva, ma fare opposizione all'esclusione parziale, altrimenti questa diventa definitiva.
Zucchetti SG srl-
Silvia Medici
Modena14/05/2024 10:55RE: RE: ammissione al passivo dei canoni di leasing scaduti e da scadere.
Buongiorno, riprendendo la vs. risposta del 10.3.2021, sono a chiedere questo chiarimento.
Una società di leasing ha depositato istanza di ammissione tardiva per i soli canoni scaduti e non pagati.
Preciso che la stima dei beni eseguita dal perito estimatore del Tribunale era già nota in sede di deposito della domanda di ammissione tardiva.
Scaduto il termine per le domande tardive, il bene è stato riallocato e la società di leasing ha depositato domanda di ammissione ultratardiva per i canoni a scadere (in sola linea capitale) e per il prezzo di riscatto al netto del prezzo di riallocazione.
E' corretto ammettere la domanda di ammissione ultratardiva per i canoni a scadere e per il prezzo di riscatto al netto del prezzo di riallocazione?
Oppure la società di leasing avrebbe dovuto chiedere, con il deposito della prima istanza di ammissione tardiva, oltre ai canoni scaduti, anche i canoni a scadere al netto del valore di stima dei beni determinato dal perito estimatore del Tribunale? Visto che il valore di stima era già noto? Con la previsione di conteggio delle rettifiche dello stato passivo in sola sede di riparto alla luce dell'effettivo prezzo di riallocazione?
Perchè mi verrebbe da dire che l'ammissione dei canoni a scadere al netto del valore di stima doveva essere richiesta in via tardiva, visto che tutti gli elementi erano già noti, e non in via ultratardiva.
In via ultratardiva, infatti, mi verrebbe da dire che il ricorrente non può dimostrare che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, visto che tutti gli elementi per presentare la domanda tardiva li aveva già (aveva infatti già il valore di stima).
Attendo vostre.
Grazie mille.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/05/2024 19:34RE: RE: RE: ammissione al passivo dei canoni di leasing scaduti e da scadere.
Secondo la giurisprudenza richiamata nella precedente risposta la conclusione dovrebbe essere la dichiarazione di inammissibilità della domanda ultratardiva essendo pacifico, per i dati da lei esposti, che la società concedente non possa attribuire il ritardo a causa a sé non imputabile. Tuttavia anche questa soluzione non è pacifica quando non interviene la risoluzione del contratto di leasing, ma si arriva al fallimento con il contratto ancora pendente ed è il curatore che, esplicitamente o implicitamente accettando la domanda di rivendica, si scioglie dal contratto; in questo caso la materia è regolata dall'art. 72 quater, per il quale "il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene" (comma 3), da cui discende che il concedente può insinuare il credito per canoni a scader quando è avvenuta la allocazione dei beni e non prevede la stima, a differenza di quanto disposto dai commi da 136 a 140 dell'articolo unico legge 4 agosto 2017, n. 124, nonché dal comma 2 dell'art. 177 CCII.
Zucchetti SG srl
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