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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Domanda insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 93 L.f.
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Romeo Buchignani
LUCCA12/11/2014 09:06Domanda insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 93 L.f.
Una professionista nella domanda d'ammissione al passivo non ha indicato che trattasi di credito privilegiato.
A seguito verifica del progetto di stato passivo, ha presentato osservazioni chiedendo il privilegio.
Il Giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo può modificare quanto predisposto dal curatore ed accettare il privilegio?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/11/2014 19:43RE: Domanda insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 93 L.f.
Classificazione: STATO PASSIVO / DOMANDAIl problema non è tanto il rapporto tra curatore e giudice delegato, essendo pacifico che quest'ultimo, che è l'organo cui compete la decisione, possa modificare il progetto di stato passivo formato dal primo, qualora la modifica discenda da una diversa qualificazione giuridica o da diversa interpretazione del fatto o dall'opposizione di eccezioni rilevabili d'ufficio, ecc..
Nel caso da lei prospettato, invece, il problema consiste nello stabilire se il creditore può modificare la originaria domanda e sul punto va registrata una sentenza della Corte (Cass. 15 luglio 2011 n. 15702, ripresa da Cass.19 marzo 2012, n. 4306) che, ha escluso che il creditore possa, prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo ma dopo il deposito del progetto da parte del curatore, integrare la domanda tempestiva di ammissione al passivo con la richiesta di privilegio non contenuta nella prima domanda, in quanto questa sarebbe una mutatio libelli e non soltanto una emendatio.
Noi, già in alta occasione, abbiamo detto di non condividere questa soluzione, in quanto, a nostro avviso, fino all'udienza di verifica in cui interviene la decisione del giudice, il creditore può modificare come crede la propria domanda, non potendo trasporre nel giudizio di verifica, a carattere sommario, le regole del processo ordinario di cognizione, nel quale manca quel contraddittorio incrociato che il legislatore ha inteso realizzare nel concorso fallimentare e che giustifica ogni modifica alla luce delle posizioni assunte dal curatore o da altri creditori.
Zucchetti Sg srl
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Alberto Mason
Cassola (VI)27/02/2024 18:48RE: RE: Domanda insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 93 L.f.
Buongiorno,
ho un caso simile a quello del Dott. Buchignani: un ex dipendente ha trasmesso domanda tempestiva chiedendo l'ammissione del proprio credito senza richiedere alcun privilegio.
Successivamente alla scadenza del termine per la formulazione di domande tempestive, ma prima del deposito del progetto di stato passivo del curatore, lo stesso creditore ha precisato che la richiesta di ammissione deve intendersi fatta con il privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, c.c.
Personalmente, considerato che il dipendente ha richiesto il privilegio prima del deposito del progetto di stato passivo (ancorché successivamente allo spirare del termine di 30 giorni prima dell'udienza di verifica) e non a séguito della proposta del curatore di ammettere il credito in via chirografaria, sarei dell'opinione di considerare tale precisazione come una emendatio libelli (e, quindi, ammissibile).
Peraltro, tale interpretazione mi pare aderente al principio espresso dagli arresti della Cassazione da Voi citati.
Vi sono noti casi specifici?
Condividete la mia opinione?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/02/2024 12:28RE: RE: RE: Domanda insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 93 L.f.
Siamo d'accordo con lei. Peraltro va anche considerato che il privilegio è strettamente connesso con il credito in quanto accordato dalla legge in considerazione della sua causa, per cui ricorrendo una delle cause cui il legislatore ha ritenuto di dare preferenza, il credito nasce come privilegiato fin dall'origine; ne consegue che una volta che il creditore ha indicato la causa del credito, l'attribuzione del privilegio diventa una questione di natura giuridica che compete al giudice, che può attribuire il privilegio, anche se non espressamente richiesto purché non escluso dal richiedente; una cosa infatti, è una richiesta di ammissione in chirografo, che impedisce al giudice di andare oltre il richiesto, altro è una domanda generica di ammissione al passivo senza altra specificazione, che consente al giudice di attribuire il privilegio on base alla causa del credito esplicitata nella domanda. Ed è per questa intima connessione tra credito e privilegio che la decisione del giudice che colloca al chirografo di un credito privilegiato implicitamente esclude che ricorra una ragione di privilegio, per cui non è possibile ipotizzare una tutela giurisdizionale autonoma del privilegio, separata dal credito, attraverso ad esempio una insinuazione tardiva.
Zucchetti SG srl .
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