Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

interessi pre-fallimentari su fatture pagate in ritardo

  • Barbara Pedrazzoli

    BOLZANO (BZ)
    16/01/2014 18:29

    interessi pre-fallimentari su fatture pagate in ritardo

    Buonasera,
    deposita istanza di ammissione al passivo un artigiano che chiede gli interessi ex dlg. 231/2002(con privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cc.)su fatture già pagate dalla società ora fallita (quando era ancora in bonis), ma in ritardo rispetto alla scadenza... (es. fattura scaduta il 01.01.2012, pagata il 01.10.2012, chiede al fallimento gli interessi moratori privilegiati dal 1.1.2012 al 1.10.2012). Preciso che l'artigiano allega lettere con cui ha chiesto tale differenza alla società in bonis.
    Come mi devo comportare?!
    Anticipatamente grazie...
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/01/2014 19:04

      RE: interessi pre-fallimentari su fatture pagate in ritardo

      L'art. 1 del d.lgs. n. 231/2002 prevede la non applicazione della speciale normativa sulle transazioni commerciali ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore". Di conseguenza il creditore non può chiedere gli interessi moratori, ma soltanto gli interessi di cui all'art. 2749 c.c., qualora venga riconosciuto il rango di privilegiato.
      Zucchetti SG Srl

      • Giuseppe Greco

        Novoli (LE)
        10/09/2018 10:13

        RE: RE: interessi pre-fallimentari su fatture pagate in ritardo

        Qualora le somme richieste siano di natura chirografaria, mi sembra di capire che non è corretto richiedere gli interessi di mora e che debbano essere calcolati esclusivamente gli interessi legali. Chiaramente tali somme seguirebbero il rango chirografario della sorte capitale. Chiedo cortesemente conferma in tale senso.
        Grazie mille
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          10/09/2018 20:15

          RE: RE: RE: interessi pre-fallimentari su fatture pagate in ritardo

          Non esattamente. Come abbiamo detto nella risposta che precede 8che risale al 2014), il d.lgs n. 231 del 2002, nel regolare il decorso degli interessi moratori commerciali, esclude, all'art. 1, l'applicazione delle disposizioni dello stesso decreto ai fallimenti.
          Questa norma è stata sempre oggetto di discussioni giungendosi a conclusioni che oscillavano tra i due estremi di chi riteneva che il divieto valesse solo per la fase successiva al fallimento e chi escludeva gli interessi moratori al fallimento, ante e post fallimentari, anche se contenuti in un provvedimento giudiziario passato in giudicato.
          La Cassazione, con l'ordinanza n. 8979 del 05/05/2016 ha statuito in primo luogo, che il divieto del riconoscimento degli interessi moratori, stabilito dall'art. 1, secondo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 in ipotesi di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, opera solo a decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando il diritto a quelli maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore; ed ha aggiunto che spetta al giudice delegato ai fallimenti di procedere, in sede di ammissione al passivo, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia quantificato il credito maturato a tale titolo, al relativo accertamento, secondo le regole stabilite dalla predetta normativa speciale.
          Nel suo caso si parla di interessi prefallimentari non definiti con provvedimento passato in giudicato, per cui è il giudice delegato che, al momento dell'ammissione, deve calcolare gli interessi maturati fino alla data di dichiarazione di fallimento, in applicazione del citato decreto legislativo, sempre che ovviamente ne ricorrano i requisiti per l'applicazione.
          Zucchetti Sg srl