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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Credito del socio conferitore
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Giovanni Lipartiti
TORREMAGGIORE (FG)21/01/2015 18:30Credito del socio conferitore
Nel corso dell'anno precedente alla messa in LCA di una cooperativa agricola i soci coltivatori hanno conferito i propri prodotti alla stessa ricevendo un pagamento in acconto di importo inferiore alla metà del prezzo di mercato del prodotto stesso. Prima dell'avvio della procedura nessun provvedimento degli organi sociali ha stabilito il prezzo di liquidazione del prodotto ed il bilancio è stato chiuso in perdita. Poichè la S.C. ha in più occasioni affermato, nella fattispecie, la non spettanza del privilegio ex art. 2751 bis n. 4, proprio perchè la VENDITA del prodotto si innesta su un altro rapporto, quello sociale, si ritiene che, dal momento in cui si discute di non spettanza del privilegio, ci si debba trovare di fronte quantomeno ad un credito spettante, pertanto si chiede se, a vostro parere, la differenza fra l'acconto ricevuto ed il prezzo di mercato del prodotto conferito sia riconoscibile quale credito del socio conferitore, oppure se, avendo la società chiuso il bilancio dell'anno in questione in perdita, lo stesso non sia spettante. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/01/2015 21:11RE: Credito del socio conferitore
Classificazione: PRIVILEGI / COLTIVATORI DIRETTIIl coltivatore, anche se diretto, il quale sia anche socio deriva da tale qualità l'obbligo al conferimento del prodotto ma al contempo assume un rischio d'impresa, con uno statuto di poteri, diritti partecipativi sulla società e specifici vantaggi, non potendo allora conseguire un inammissibile soddisfacimento preferenziale sul patrimonio della società con compressione dei diritti dei terzi che quel patrimonio è, per definizione, destinato a garantire. Per questi motivi la Cassazione (cfr. Cass. 14/01/2008, n. 598) afferma che "In tema di ammissione al passivo fallimentare del credito del coltivatore diretto del fondo per i corrispettivi dei prodotti conferiti alla cooperativa di cui è socio e non pagati, non è configurabile la causa di prelazione ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 4, c.c., in quanto essa si riferisce ad un autonomo contratto di compravendita di prodotti agricoli concluso dal coltivatore diretto con un terzo, senza che possa ricorrere un qualche collegamento con ulteriori contratti.
Il privilegio, tuttavia, è una qualità del credito, che esiste per il fatto che sono stati effettuati i conferimento e questi non sono stati pagati, per cui quel credito va pagato con le modalità previste dalla procedura concorsuale cui la Cooperativa è ammessa, indipendentemente dai bilanci, salvo a documentare l'entità del credito stesso in base allo statuto o altre fonti.
Zucchetti SG Srl
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Franco Squizzato
CASTELFRANCO VENETO (TV)23/03/2017 13:50RE: RE: Credito del socio conferitore
In relazione a quanto affermato dalla Cassazione, quindi, il coltivatore diretto, socio di una cooperativa agricola, non ha diritto al privilegio ex art. 2751 bis. n. 4 c.c. per i prodotti conferiti ma non pagati. Pertanto, il relativo credito, se documentato, va ammesso al passivo del Fallimento in chirografo.
Mi chiedo, quindi, cosa intendiate con la frase "Il privilegio, tuttavia, è una qualità del credito, che esiste per il fatto che sono stati effettuati i conferimento e questi non sono stati pagati" se il privilegio non assiste il credito del coltivatore diretto socio conferitore.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/03/2017 20:59RE: RE: RE: Credito del socio conferitore
La risposta che precede è, ovviamente, riferita alla domanda che aveva proposto l'utente. Questi, dopo aver richiamato la giurisprudenza dlla S. Corte, che nega il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 4 c.c. al credito del coltivatore diretto del fondo per i corrispettivi dei prodotti conferiti alla cooperativa di cui è socio e non pagati, chiedeva, premesso che "ci si debba trovare di fronte quantomeno ad un credito spettante", se , a nostro parare "la differenza fra l'acconto ricevuto ed il prezzo di mercato del prodotto conferito (nel caso il socio aveva ottenuto un acconto) sia riconoscibile quale credito del socio conferitore, oppure se, avendo la società chiuso il bilancio dell'anno in questione in perdita, lo stesso non sia spettante".
Noi, dopo aver spiegato i motivi su cui poggiava l'indirizzo della cassazione richiamato, dicevamo, in risposta al quesito posto, che "Il privilegio, tuttavia, è una qualità del credito, che esiste per il fatto che sono stati effettuati i conferimento e questi non sono stati pagati, per cui quel credito va pagato con le modalità previste dalla procedura concorsuale cui la Cooperativa è ammessa, indipendentemente dai bilanci, salvo a documentare l'entità del credito stesso in base allo statuto o altre fonti". Formula sintetica, utilizzata per dire che una cosa è il privilegio, che è un elemento che qualifica il credito, ed altro è il credito stesso, per sui l'esclusione del privilegio non includeva l'esclusione anche del credito. Questo (ossia il credito), nasceva dal conferimento di beni effettuato dal socio e, non essendo stato pagato integralmente poteva partecipare al passivo, benchè non assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 4 c.c., secondo le forme previste dalla procedura di liquidazione coatta, cui la Cooperativa era stata ammessa; sicchè il riconoscimento di questo credito, la cui entità andava appurata, prescindeva dalla condizioni di bilancio della Cooperativa stessa.
Zucchetti SG srl
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