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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
rivendica di beni oggetto di probabile distrazione
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Claudio Incaminato
Acqui Terme (AL)13/03/2015 10:28rivendica di beni oggetto di probabile distrazione
Ecco la situazione:
fanno parte della massa attiva alcuni beni che in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento erano stati venduti ad un soggetto estraneo alla fallita, ma non si era proceduto alla trascrizione.
L'acquirente ora chiede la rivendica di tali beni.
Tuttavia dall'esame della documentazione risulta che il valore di vendita sia irrisorio e che pertanto con l'atto di vendita si è di fatto concretizzata una distrazione dei beni.
Problemi:
Posso respingere l'instanza di rivendica sulla base della presunta distrazione? (è già stata presentata dettagliata relazione alla Procura)
Il dubbio è se il curatore non si oppone alla restituzione laddove poi in sede penale venga conclamata la distrazione lo stesso si deve ritenere responsabile in concorso (110 c.p.)?
Non mi pare che si possa accogliere la domanda con "riserva in relazione all'esito delle indagini penali".
Il timore è che non appena l'istanza di rivendica sia accolta, tali beni vengano nuovamente ceduti a terzi.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/03/2015 20:41RE: rivendica di beni oggetto di probabile distrazione
Classificazione: STATO PASSIVO / ECCEZIONIIl soggetto poi fallito ha venduto, quando era in bonis, dei beni ad un terzo ad un prezzo irrisorio, al punto da configurare l'ipotesi di una distrazione; i beni oggetto della vendita non sono stai consegnati all'acquirente, il quale, rilevato che gli stessi sono stati acquisiti all'attivo fallimentare. ne rivendica la proprietà e ne chiede la restituzione.
La prima cosa da stabilire è se l'oggetto della vendita era costituito da beni mobili, oppure da immobili o mobili registrati (auto, barche, ecc.), perché lei accenna alla mancanza della trascrizione. Orbene, se si trattava di beni immobili o mobili registrati, la mancanza di trascrizione risolverebbe il problema perché troverebbe applicazione l'art. 45 l.f., per il quale "le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori". In tal caso basterebbe dire, per respingere la domanda, che l'atto di vendita, non essendo stato trascritto prima della dichiarazione di fallimento non è a questo opponibile.
Se, invece, si tratta di beni mobili (come sembra più probabile) lei può opporre alla domanda di rivendica e restituzione l'eccezione revocatoria, come consente l'art. 95, co. 1, l.f.; eccezione che non ha la funzione di far dichiarare la inefficacia dell'atto, ma serve a paralizzare le istanze dei creditori e dei terzi sostenendo-, perciò in via di eccezione- che la vendita è inefficace ai sensi dell'art. 67. co. 1, n.1 l.f., per cui i beni in questione non vanno restituiti.
Zucchetti SG srl
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Claudio Incaminato
Acqui Terme (AL)16/03/2015 16:57RE: RE: rivendica di beni oggetto di probabile distrazione
trattasi di un contratto di permuta area fabbricabile contro immobili da eseguire. il contratto è stato regolarmente registrato ai fini imposta di registro, l'impresa ha costruito tutto, ma prima della dichiarazione di fallimento non ha intestato i cespiti oggetti di permuta all'ex proprietario del terreno, sebbene gli stessi sia finiti e censiti autonomamente (ma in capo alla fallita) pertanto tali beni sono stati appresi e inventariati. Ora ne è stata presentata istanza di rivendica.
Inoltre a complicare la cosa vi è che su tali beni grava l'ipoteca concessa dalla banca per la costruzione, ed ovviamente in caso di "consegna" dei beni al permutante dell'area sorge il problema che questi dovrebbero essere liberi da ogni gravame.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/03/2015 18:50RE: RE: RE: rivendica di beni oggetto di probabile distrazione
La questione non si risolve con la domanda di rivendica perché sono ancora pendenti i contratti sottesi alla permuta, per cui non si è ancora consolidato il diritto di proprietà in capo al rivendicante e posto a base della domanda, tant''è che non è ancora intervenuta alcuna trascrizione (e già questo, nella specie basterebbe al rigetto, richiamando l'art. 45 l.f.).
A questo punto è impossibile andare oltre non conoscendo i dettagli dell'operazione; quello che possiamo dire è che nella permuta - dove (diversamente da quanto avviene nella vendita) il reciproco trasferimento delle cose (o dei diritti) oggetto del contratto comporta che ciascuno dei contraenti assuma, al tempo stesso, la posizione di alienante e di acquirente - l'incidenza del fallimento non è suscettibile di una disciplina differenziata a seconda che a fallire sia l'una o l'altra parte e gli effetti della dichiarazione di fallimento sono regolati in modo uniforme secondo il criterio delineato dall'art. 72 l.f, ma poi bisognerebbe conoscere gli accordi intervenuti.
Zucchetti SG Srl
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