Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Leasing e riconsegna bene

  • Matteo Sergio Bernocchi

    BUSTO ARSIZIO (VA)
    19/05/2015 19:14

    Leasing e riconsegna bene

    Buongiorno,

    in data 05.03.2015 è stato dichiarato il fallimento di una S.r.l. Il 10.03.2015 l'amministratore della società fallita, non ancora raggiunto dalla notifica della sentenza ma forse a conoscenza del fallimento, riconsegna alla società di leasing l'autovettura.

    La società di leasing, venuta a conoscenza del fallimento dopo qualche giorno, invia una comunicazione con la quale informa il curatore della riconsegna e si offre come custode del bene. Nel frattempo deposita una istanza di rivendica del bene.

    I quesiti sono i seguenti:

    - Il bene deve essere inventariato? Io credo di no in quanto non trovandosi presso la sede o luoghi del fallito non c'è la presunzione di appartenenza. Inoltre dal PRA, come anche dalla documentazione allegata all'istanza di rivendica come il Certificato di Proprietà ed il contratto, l'autovettura risulta essere della società di leasing.

    - Se il bene si trova già nel possesso della società di leasing e non viene inventariato la rivendica va ritirata?

    - A questo punto ciò che rimarrebbe sarebbe solo il contratto pendente con conseguente applicazione art. 72 quater?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/05/2015 21:10

      RE: Leasing e riconsegna bene

      E' chiaro che la restituzione dell'autovettura da parte dell'amministratore della società fallita alla società di leasing dopo il fallimento della società utilizzatriceè atto inefficace ai sensi dell'art. 44 l.f., per cui non può valere come implicito consenso alla risoluzione del contratto di leasing. Questo, quindi esiste ancora al momento del fallimento ed è il curatore che deve scegliere se subentrare o non in esso a norma dell'art. 72, con le conseguenze, in caso di scioglimento indicate dall'art. 72 quater.
      Che lei subentri o non l'auto era nella disponibilità della società fallita e va quindi acquisita all'attivo fallimentare, ed inventariata. problema diverso è quello che attiene alle modalità della inventariazione, che materialmente non può essere fatta con l'apprensione, ove l'attuale soggetto che ne ha la disponibilità non vi consenta; cosa che potrebbe anche fare dato che si è dichiarato custode in attesa della decisione sulla sua domanda di rivendica.
      Comunque onde evitare inutili oerdite di tempo e spese, la prima cosa da fare è valuatere se subentrare o non nel contratto di leasing e, in caso negativo, trovare un accordo con la società di leasing in ordine alle conseguenze; accogliere poi la domanda di rivendica così legalizzando il possesso che questa già ne ha.
      Zucchetti Sg srl
      • Matteo Sergio Bernocchi

        BUSTO ARSIZIO (VA)
        19/05/2015 22:37

        RE: RE: Leasing e riconsegna bene

        Non ho chiaro cosa si intende per "evitare inutili perdite di tempo e spese".

        Che se mi sciolgo dal contratto posso non inventariare il bene e trovare un accordo con la società di leasing?

        Nel caso sia strettamente necessario inventariare si dovrà andare col cancelliere e descrivere semplicemente il mezzo nel verbale?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          20/05/2015 18:58

          RE: RE: RE: Leasing e riconsegna bene

          Dichiarato il fallimento dell'utilizzatore, il curatore dovrebbe trascrivere la sentenza di fallimento al PRA. Sappiamo bene che non tutti sono d'accordo su questo punto in quanto la proprietà non appartiene al fallito, ma l'art. 88 l.f. parla di "beni che risultato in possesso del fallito". Bisogna poi reperire materialmente l'auto per poterla inventariare, con l'assistenza del cancelliere, e farla stimare, perché il valore della stessa, rapportato alle rate e al riscatto finale da pagare, è utile al curatore per optare per la scelta del subentro o dello scioglimento dal contratto di leasing (per questo motivo avevamo premesso che il contratto era ancora pendente al momento del fallimento, con la facoltà di cui all'art. 72 in capo al curatore).
          Queste erano le spese e il tempo cui facevamo riferimento, a fronte della quali avevamo dato un suggerimento pratico, nel caso lei avesse optato per lo scioglimento, in considerazione del fatto che l'auto è già nella disponibilità del concedente, che, a sua volta, si è dichiarato custode della stessa ed ha già presentato domanda di rivendica e che l'auto è chiaramente di proprietà della società di leasing, per cui potrebbe trovare applicazione anche la procedura di cui all'art. 87bis. Questa situazione è la più favorevole ad un accordo, che poi si riduce a stabilire le conseguenze dello scioglimento del contratto e della "restituzione" dell'auto, perché intanto l'auto è nella custodia della società di leasing, per cui non dovrebbe circolare con i relativi rischi di sinistri e di contravvenzioni, la proprietà in capo alla stessa società di leasing permette la continuità delle trascrizioni nella vendita, rendendo alla fin fine non indispensabile la trascrizione della sentenza di fallimento (come detto peraltro problematica) e l'acquisizione materiale del bene; se la questione leasing e formale restituzione del bene viene definita velocemente, ricorrendo eventualmente alla procedura ex art. 87bis, la questione è chiusa e si evitano spese raggiungendo lo stesso risultato.
          Zucchetti SG Srl