Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ammissione al passivo e pignoramento presso terzi

  • Pietro Mazzoletti

    Brescia
    09/01/2016 18:24

    Ammissione al passivo e pignoramento presso terzi

    Il creditore A del soggetto B esegue un pignoramento presso terzi, pignorando il credito vantato da B nei confonti del terzo C, poi fallito.
    Il pignoramento è notificato in periodo ante fallimento. L'assegnazione delle somme avviene da parte del Giudice anch'essa ante fallimento.

    Il creditore A, non avendo ottenuto alcun pagamento da parte del terzo pignorato C, chiede dunque l'ammissione al passivo del fallimento di C.

    La mia domanda è la seguente:
    premesso il diritto di A di insinuarsi, a seguito del pignoramento, A può chiedere il riconoscimento del privilegio ex art. 2755 per le spese liquidate con l'ordinanza di assegnazione?

    Io escluderei il privilegio, in quanto il procedimento non ha portato alcun vantaggio agli altri creditori del fallimento (seppur con pignoramento positivo, non ha ottenuto alcun effetto utile).

    Vi ringrazio per il confronto.
    Cordialità
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/01/2016 21:03

      RE: Ammissione al passivo e pignoramento presso terzi

      E' pacifico che Il provvedimento di assegnazione del credito pronunciato dal giudice dell'esecuzione nella procedura di pignoramento presso terzi prima della dichiarazione di fallimento del debitore esecutato è l'atto giurisdizionale conclusivo del procedimento e determina il trasferimento della titolarità del credito in capo al creditore procedente; comporta, per la precisione, una "cessio pro solvendo" in favore del creditore, cosicché l'ordine del giudice produce una modificazione giuridica che incide sul diritto di proprietà del credito coattivamente ceduto, il quale, di conseguenza è trasferito dal debitore al creditore assegnatario nel momento dell'emissione del provvedimento di assegnazione.
      Stante questa premessa, se il creditore B si è insinuato al passivo del fallimento C ed è stato ammesso, A non deve insinuarsi nuovamente in quanto trova applicazione il secondo comma dell'art. 115 l.fall., per il quale "Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo".
      Se il creditore B non si è insinuato al passivo del fallimento C, potrà farlo ora il cessionario A, fermo restando che al passivo va ammesso il credito che B vantava verso C e che è stato forzatamente ceduto a A.
      In entrambi i casi, quindi, se non vi è una condanna del terzo C alle spese per non aver, ad esempio, resa la dichiarazione di cui all'art. 547 cpc, il terzo deve pagare ad A ciò che avrebbe pagato a B e nulla di più, altrimenti si fa gravare sul terzo incolpevole un onere non dovuto.
      Zucchetti SG srl