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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Privilegio preofssionisti
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Roberto Bussani
Trieste05/03/2015 13:50Privilegio preofssionisti
Vi sottopongo il seguente quesito in relazione ad uno stato passivo in corso di elaborazione.
Un professionista richiede l'ammissione al passivo di una società in relazione a prestazioni cessate nel giugno 2012 (sicuramente anteriori per un periodo inferiore al biennio rispetto a quanto la prestazione è cessata). Non viene però pagata e rimane inerte. La società viene dichiarata fallita nel dicembre 2014.
Compete il privilegio ex art. 2751 bis n. 2?
Cordiali saluti
dott. Roberto Bussani-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/03/2015 20:42RE: Privilegio preofssionisti
Classificazione: PRIVILEGI / PROFESSIONISTIPer la verità non abbiamo ben capito i termini della domanta; tuttavia è giurisprudenza pacifica che il biennio di cui all'art. 2751 bis c.c., n. 2, decorre non dal momento del pignoramento o della dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui l'incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, allorchè il credito dell'onorario è divenuto liquido ed esigibile, e che, dato il carattere unitario dell'esecuzione dell'incarico e dei relativi onorari - in particolare per gli avvocati - il privilegio copre anche il corrispettivo dell'attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione.
In sostanza, ai fini del calcolo del biennio, non deve prendere in considerazione la data del fallimento al dicembre del 2014, ma la data di cessazione del rapporto; se, come pare di capire si è trattato di un unico incarico, il privilegio copre tutte le prestazioni espletate nell'ultimo biennio prima della cessazione e anche quelle precedenti a detto biennio perché l'incarico è da considerare unitario. Questo fa sembrare superfluo il limite del biennio, ma la Cassazione ha precisato che tale limite opera "con riferimento alle ipotesi di pluralità di incarichi professionali, nelle quali il biennio non può decorrere che dal momento della cessazione del complessivo rapporto professionale composto dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi: in altri termini, "gli ultimi due anni prestazione" di cui parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l'unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicchè restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto" (Cass. 28/01/2014 n. 1740).
Zucchetti Sg Srl
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Francesco Bellesia
Modena07/03/2015 12:16RE: RE: Privilegio preofssionisti
Ho un caso analogo ed urgente. Un professionista si insinua tardivamente per rilevanti compensi chiesti in privilegio ex art 2751 bis n° 2 c.c. in base ad un unico contratto stipulato nel 2005 dalla soc. fallita con lo studio associato di cui fa parte: in effetti l'attività è svolta dal singolo professionista.
Il contratto prevedeva diverse fasi (piano particolareggiato, progettazione etc) e compensi per ogni fase. Alcune fasi sono state eseguite nel 2008 e altre no stante anche il fallimento intervenuto nel 2013: l'insinuazione riguarda i compensi per le attività svolte nel 2008.
Il contratto è stato risolto nel 2014 ex art. 72 L. Fall. a seguito di interpello del professionista. Non sono state prodotte richieste di pagamento ante fallimento.
Due domande:
1) è eccepibile la prescrizione presuntiva ?
2) Si può ritenere il credito chirografario poiché i compensi pur derivando da un unico incarico riguardano attività espressamente previste come distinte e come tali con specifico singolo compenso ed eseguite oltre il biennio dalla data di interruzione ?
Grazie per l'attenzione-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/03/2015 18:35RE: RE: RE: Privilegio preofssionisti
Richiamato qui quanto detto nella precedente risposta, la risposta alle sue due domande dipendono dalla natura e modalità dell'incarico perchè da queste caratteristiche si può dedurre se si è trattato di un incarico unico, per quanto complesso e prorogatosi nel tempo, o di una serie di incarichi indipendenti. Da quello che lei dice non opteremmo per la prima soluzione, per cui propenderemmo per la tesi del privilegio che copre, come detto nella precedente risposta, i due anni anteriori alla cessazione (che nel caso si può far coincidere con la dichiarazione di fallimento essendo ancora in corso a quella data il contratto) e anche quelli precedenti.
Anche per quanto riguardala la prescrizione interessa la data di cessazione del rapporto, che segna il momento in cui il credito per retribuzione dibìventa esigibile, a meno che il contratto non prevedesse il pagamento di acconti. In questo caso il credito per acconto è maturato alla scadenza stabilita e se sono passati, prima della dichiarazione di fallimento, tre anni, potrebbe eccepirsi la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c.. Come detto, però, tante altre volte, noi sconsigliamo il ricorso al tale forma di prescrizione, a meno non si abbia la sicurezza che il credito sia stato effettivamente pagato, perché la controparte può deferire giuramento e il curatore dovrebbe giurare, senza averne le prove, che il credito è stato pagato o che gli risulta che è sttao pagato; se mancano documenti in tal senso, o giura il falso o fa un giuramento favorevole alla controparte, da cui l'inutilità e la pericolosità dello strumento in questione..
Zucchetti SG srl
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Enrico Rocco
SALERNO09/04/2015 14:25RE: RE: RE: RE: Privilegio preofssionisti URGENTE
Vi rappresento il seguente caso con la mia soluzione su cui chiedo parere.
Fallimento di srl dichiarato nel 2015.
Uno studio associato propone domanda di insinuazione al passivo richiedendo in privilegio il totale dei compensi maturati e non pagati a partire dal 2011 al 2014 e l'IVA. La richiesta trova fondamento su lettere di incarico e notule proforma.
Soluzione del sottoscritto:
- ritengo di degradare a chirografo i compensi richiesti per prestazioni eseguite e concluse due anni prima della dichiarazione di fallimento. (In questo caso l'IVA segue il credito: quindi va in chirografo?) Motivazione di esclusione:Escluso il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. perche' riferibile a crediti per retribuzione del prestatore d'opera maturata anteriormente agli ultimi due anni di prestazione cui l'art. 2751 bis n. 2 c.c. limita il privilegio e quindi ammesso in chirografo per € .....
- ritengo di ammettere il credito con privilegio ex art 2751 bis 2 per quelle prestazioni in cui il rapporto, come si evince dalle lettere di incarico, è tra il singolo professionista associato allo studio X e la fallita. In questo caso l'IVA?
- ritengo di degradare a chirografo le prestazioni rese dallo studio associato, come da lettere di incarico, e la fallita. In questo caso l'IVA?
VI chiedo se ritenete abbia usato un orientamento corretto nell'ammissione del privilegio al singolo associato e non alle prestazioni rese dallo studio.
E la cosa più importante vi chiedo indicazioni su come comportarmi con l'IVA. [io in questo caso l'IVA la escluderei con la seguente motivazione: Escluso il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. per € ...... per il credito di rivalsa IVA del prestatore d'opera perchè quest'ultimo è credito distinto e autonomo da quello per la retribuzione ed è assistito esclusivamente dal privilegio speciale - mobiliare di grado settimo e immobiliare di grado quarto- sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio, e non anche dal privilegio generale sui mobili del debitore. Nè vanno riconosciuti i privilegi speciali richiamati non essendo individuabile i beni materiali oggetto della prestazione e pertanto il credito viene ammesso per euro ......, Categoria Chirografari].-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/04/2015 16:49RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio preofssionisti URGENTE
Classificazione: PRIVILEGI / PROFESSIONISTIIn primo luogo va chiarito il rapporto tra il privilegio di cui all'art. 2751bis e gli studi associati. La giurisprudenza in materia ritiene che è necessario "accertare se il rapporto professionale si instauri tra un singolo professionista e il suo cliente ovvero tra costui e un'entità collettiva nella quale il professionista risulti organicamente inserito quale prestatore d'opera qualificato. Nel primo caso infatti il credito del professionista ha per oggetto prevalente la remunerazione di una prestazione lavorativa, anche se include le spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento. Nel secondo caso il credito ha per oggetto un corrispettivo, certamente riferibile anche al lavoro del professionista organico, oltre che al capitale, ma solo quale voce del costo complessivo di un'attività essenzialmente imprenditoriale" (in termini, Cass. 22/10/2009 n. 22439).
Alla luce di tanto, il curatore deve svolgere questa indagine e può riconoscere il privilegio soltanto se risulta che il rapporto di prestazione d'opera si sia instaurato tra il singolo avvocato ed il cliente perché soltanto in tal caso si può ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento. Di conseguenza ci sembra corretta la sua proposta di riconoscere il "privilegio ex art 2751 bis 2 per quelle prestazioni in cui il rapporto, come si evince dalle lettere di incarico, è tra il singolo professionista associato allo studio X e la fallita".
Superato questo ostacolo, per i crediti ai quali va riconosciuto il privilegio, sorge il problema del biennio di cui parla l'art. 2751bis n. 2. Qui il punto fermo è che il biennio decorre non dal momento della dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui l'incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, allorchè il credito dell'onorario è divenuto liquido ed esigibile, e che, dato il carattere unitario dell'esecuzione dell'incarico e dei relativi onorari - in particolare per gli avvocati - il privilegio copre anche il corrispettivo dell'attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione. Questo significa che, in caso di incarico unico, il limite biennale sostanzialmente non opera, almeno per gli onorari; ed infatti la S. Corte, dopo tanti dubbi, ha chiarito con la sentenza 28/01/2014 n. 1740, che "quel limite opera proprio con riferimento alle ipotesi di pluralità di incarichi professionali, nelle quali il biennio non può decorrere che dal momento della cessazione del complessivo rapporto professionale composto dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi: in altri termini, gli ultimi due anni prestazione di cui parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l'unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicchè restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto".
E' questo principio che deve cercare di applicare alla fattispecie concreta.
Per quanto riguarda l'Iva- sia per quella attinente ai crediti professionali privilegiati che chirografari e sia che siano state emesse o non le relative fatture- la soluzione dell'ammissione in chirografo, con la formula indicata, ci trova perfettamente d'accordo.
Zucchetti Sg srl
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Andrea Cester
San Vendemiano (TV)23/05/2016 16:57RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio preofssionisti URGENTE
Buon giorno,
a Vostro avviso è possibile riconoscere il privilegio di cui all'art. 2751 bis n 2 C.C. anche alla Società Tra Professionisti a Responsabilità Limitata ex Legge 183/2011?
Un Autore ritiene che il privilegio possa essere esteso in quanto i compensi della suddetta società in quanto i crediti della stessa "non sono altro che i compensi derivanti dall'esecuzione da parte dei soci profesionisti dell'incarico affidatao alla società".
Cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/05/2016 19:01RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio preofssionisti URGENTE
A nostro avviso il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. non può competere alle società professionali costituite ai sensi dell'art. 10 della legge n. 180 del 2011 perché nell'impianto normativo di tale legge la società non è solo un centro di imputazione per spese e proventi, ma è il soggetto che esercita l'attività professionale, con il quale il cliente instaura il rapporto e che risponde delle obbligazioni assunte, tant'è che l'art. 8 del decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, che ha dato attuazione alla legge, disciplina, per la prima volta, l'iscrizione all'albo professionale della società e il relativo regime disciplinare.
Né ci sembra utilizzabile nella specie la giurisprudenza che, con riferimento alle associazioni professionali ha statuito che "il privilegio in discorso, pur nel caso in cui il credito sia stato riferito a sé dall'associazione professionale, che è centro autonomo d'imputazione dei rapporti giuridici, va attribuito, alle condizioni riferite, al credito del singolo associato onde consentire alle ragioni del prestatore d'opera la stessa tutela accordata al credito del lavoratore dipendente per soddisfare, come rammenta la dottrina, le esigenze di sostentamento del lavoratore, anche se autonomo, nel rispetto dei principi che garantiscono lo sviluppo della personalità umana" (Cass. 11 luglio 2013, n. 17207), perché in queste il privilegio previsto dall'art. 2751-bis c.c. per le retribuzioni dei professionisti trova sì applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, ma sempre a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente. In sostanza, le associazioni tra professionisti configurano delle forme organizzative strumentali all'esercizio dell'attività dei professionisti associati con i quali si instaura il rapporto, le società ex lege n. 183/2011 sono soggetti normativamente preordinati all'esercizio dell'attività professionale e sono, quindi, esse stesse il professionista; e il privilegio di cui all'art. 2751bis c.c. è finalizzato alla tutela del lavoro personale nelle forma autonoma.
Zucchetti Sg srl
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Andrea Cester
San Vendemiano (TV)27/05/2016 16:06RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio preofssionisti URGENTE
Molte grazie
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