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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
AMMISSIONE AL PASSIVO
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Antonio Fesce
Foggia13/06/2014 12:20AMMISSIONE AL PASSIVO
Nuovo fallimento.
Il fideiussore di una società fallita, in adempimento di una transazione con una banca, ha effettuato dei versamenti sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento.
La banca nell'insinuazione al passivo ha decurtato il credito di tutti i versamenti ricevuti.
Il fideiussore ha richiesto l'ammissione del credito comprensivo degli importi dei versamenti eseguiti anche dopo il fallimento.
Visto che la banca ha tenuto conto degli accrediti ricevuti è corretto ammettere il fideiussore per l'intero importo o si applica il principo della cristallizzazione dei crediti alla data della sentenza del fallimento e quindi il regresso del fideiussore, per gli importi pagati dopo il fallimento, è sottoposto alla condizione che il creditore venga completamente soddisfatto?
In questo caso, in che termini deve essere esaminata l'insinuazione dell'istituto di credito?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/06/2014 18:20RE: AMMISSIONE AL PASSIVO
Classificazione: SOLIDARIETA'La S. Corte negli anni più recenti, modificando il suo precedente orientamento che faceva leva sulla cristallizzazione del passivo alla data del fallimento ha, da un lato, esclusa la necessità di una insinuazione prenotativa per far valere in futuro il credito all'avvenuta integrale soddisfazione del creditore, e, dall'altro, ha equiparato le azioni di surrogazione e di regresso del fideiussore, entrambe proponibili solo dopo l'integrale pagamento del creditore principale.
Criterio quest'ultimo giustificato dal fatto che il trattamento riservato dagli artt. 61 e 62 l.fall. ai pagamenti parziali effettuati dai fideiussori solidali (o comunque da coobbligati in solido) è diverso a seconda che detti pagamenti siano stati eseguiti in data anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore principale o in data successiva a tale evento. Nel primo caso, il creditore può concorrere nel fallimento solo per la parte di credito non riscossa e il coobbligato per la somma pagata, fermo restando il diritto del creditore di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Nel secondo caso, il creditore, una volta insinuato il credito al passivo del fallimento del proprio debitore principale con riferimento all'effettivo credito residuato al momento della dichiarazione di fallimento, continua a concorrere in quella procedura - e, quindi, ai riparti - per l'importo del credito ammesso, sia che non abbia ricevuto alcun pagamento, sia che abbia ricevuto dei pagamenti parziali da altri coobbligati. A loro volta, questi ultimi possono esercitare il regresso soltanto dopo che il creditore sia stato soddisfatto integralmente, per cui, qualora abbiano soddisfatto parzialmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale, non possono partecipare al passivo di questi.
Nel caso da lei prospettato il creditore principale, se abbiamo ben capito, ha insinuato il credito decurtato anche delle somme ricevute dal fideiussore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale, ma riteniamo che questo dato non cambi la conclusione di cui sopra, che non ammette la partecipazione al passivo del coobbligato se prima non è stato soddisfatto il creditore principale per intero; ovviamente va ammesso il fideiussore per la somma anticipata .prima della dichiarazione di fallimento perché per far valere il regresso per la stessa questa non è richiesta l'integrale soddisfazione del creditore e comunque questi è tutelato dalla possbilità di farsi assegnare quanto competerebbe al fideiussore, al fine di evitare che quest'ultimo sia soddisfatto prima che il creditore principale riceva l'intero.
L'istituto di credito va quindi ammesso per la somma richiesta, sempre se documenta, e va respinta la domanda del fideiussore per la quota pagata successivamente alla dichiarazione di fallimento; quest'ultima potrebbe essere ammessa, sfruttando un diffuso orientamento non perfettamente sovrapponibile, con riserva condizionale della integrale soddisfazione del creditore principale, visto che questi ha detratto dal suo credito anche questa somma e, quindi, non si avrebbe una duplicazione del debito.
Zucchetti SG Srl
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Antonio Fesce
Foggia16/06/2014 11:01RE: AMMISSIONE AL PASSIVO
Ringrazio per la risposta, come di consueto esaustiva.
Si confermo, il creditore si è insinuato dopo aver decurato il proprio credito dalle somme incamerate dal garante dopo la dichiarazione di fallimento.
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