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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
art. 102 l.f. impossibilità costituzione c.d.c.
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Marta Giangrisostomi
Ancona16/12/2016 13:49art. 102 l.f. impossibilità costituzione c.d.c.
Buongiorno,
ho necessità di presentare l'istanza ex art. 102 l.f.
- ho richiesto il parere dell'amministratore del fallimento;
- per quanto riguarda il parere del comitato dei creditori non è stato possibile costituire il comitato.
Pertanto, prima di presentare al Tribunale l'istanza ex art. 102 l.f. devo presentare un'altra specifica istanza al giudice delegato per richiedere il suo parere ai sensi del 41 e 102 l.f., non avendo il comitato dei creditori, oppure il giudice potrà esprimere il proprio parere (sempre ex art. 41 e 102 lf) "automaticamente" a seguito di presentazione della mia istanza art. 102?
In poche parole, a vostro avviso, devo presentare 2 istanze o ne basta una?
sul punto ho letto la Corte di appello di Venezia del 7/3/2012 ma non sono riuscita a trovare una risposta.
Grazie mille.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/12/2016 10:36RE: art. 102 l.f. impossibilità costituzione c.d.c.
Il problema da lei posto non esiste sotto due profili.
Invero l'art.102 stabilisce che "Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta ..".
In primo luogo, la norma, come si vede, richiede che il comitato dei creditori rilasci un parere e non una approvazione o una autorizzazione, e la sostituzione del giudice delegato al comitato dei creditori nelle ipotesi previste dall'art. 41 co. 4 l.f. è prevista soltanto al fine di "provvedere" in sua vece; ossia il potere surrogatorio del giudice delegato deve intendersi limitato alla concessione o al diniego di autorizzazioni e all'approvazione o alla richiesta di modifica del programma di liquidazione, e non può essere esteso, invece al rilascio di pareri (in tal senso Trib. Milano 23 luglio 2014). Del resto non potrebbe essere diversamente se si pensa che, il più delle volte, il parere del comitato è richiesto per provvedimenti che deve emettere lo stesso giudice delegato, il quale, quindi, si surrogherebbe nella posizione del comitato per rilasciare un parere su una richiesta su cui poi deve decidere.
Nel caso di cui all'art. 102 il provvedimento che autorizza la non celebrazione dell'udienza di verifica è di competenza del tribunale, ma il problema non cambia,: anzi il fatto che sia il tribunale a dover decidere è un altro motivo per cui il problema proposto non sussiste perchè, quand'anche si ritenesse che il giudice delegato possa surrogarsi al comitato nel rilascio del parere di cui all'art. 102, questo sarebbe l'unico intervento, perché sarebbe poi il tribunale a decidere.
In sostanza, lei eve chiedere al tribunale di disporre di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali, omesso il parare del comitato dei creditori perché non costituito.
Zucchetti SG Srl
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