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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Equitalia - tassa automobilistica provinciale
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Laurin Pinter
Egna (BZ)10/09/2012 12:02Equitalia - tassa automobilistica provinciale
Buongiorno
sto esaminando una domanda di insinuazione di Equitalia dove viene richiesto il privilegio ex art. 2752 c.c. (grado 20) per la tassa automobilistica provinciale. É corretto il grado di privilegio richiesto?
Lorenzo Chelodi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/09/2012 17:44RE: Equitalia - tassa automobilistica provinciale
E' corretta la richiesta. Si tratta di una imposta locale che gode del privilegio di cui al quarto comma (per la esattezza del terzo comma perché con il D.lgs n. 46 del 1999 era stato soppresso il secondo comma, per cui il quarto è diventato terzo),dell'art. 2752 c.c.. In passato sono sorti dubbi circa l'estensione di detta norma ai vari tributi locali, ma in un passaggio del comma 13° dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia), si legge quanto segue: "Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali".
Si tratta di una disposizione di interpretazione autentica del quarto (terzo) comma dell'art. 2752 c.c. che attribuisce il privilegio di grado ventesimo ai "crediti per le imposte e tributi dei comuni e delle province previste dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni".
Zucchetti SG Srl
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Roberta Aldini
Sassuolo (MO)06/02/2013 15:48RE: RE: Equitalia - tassa automobilistica provinciale
Qualora il veicolo non sia stato rinvenuto fra i beni del fallimento, il privilegio può essere escluso, ammettendo il credito solamente in chirografo?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/02/2013 18:18RE: RE: RE: Equitalia - tassa automobilistica provinciale
Si, sempre che si ritenga che il credito in questione sia assistito dal privilegio di cui al primo comma dell'art. 2758 c.c., che attribuisce un privilegio speciale, per i quali è essenziale la presenza del bene su cui esercitarsi. Per cui, se già al momento della formazione del passivo, vi è la sicurezza che non esiste un bene materiale (si pensi all'Iva di rivalsa di un credito per prestazioni professionali) o che il bene è venuto meno (distrutto, seduto a terzi e non revocabile ecc.), già nello stato passivo quel credito può essere ammesso in chirografo; diversamente, va ammesso in privilegio e al momento del riparto, ove il bene oggetto del privilegio non sia stato recuperato, il credito va retrocesso al chirografo.
Se, invece, si ritiene che dopo le modifiche intervenute sulla tassa di circolazione, questa rientri tra le imposte locali, per cui il relativo credito è assistito dal terzo comma dell'art. 2752 c.c., il problema della presenza del bene non sorge perché questa norma assegna un privilegio di carattere generale.
Sul tipo di privilegio in questione non si è ancora formato un indirizzo univoco.
Zucchetti Sg Srl
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Michela Grilli
Savignano s/Rubicone (FC)21/02/2014 20:42RE: RE: RE: RE: Equitalia - tassa automobilistica provinciale
Mi introduco nella discussione perchè anch'io ho avuto un'insinuazione da parte di Equitalia per la tassa automobilistica. Equitalia chiede il privilegio ai sensi degli artt.2758 e 2778 n. 7 c.c. Leggendo le norme comportamentali del Tribunale di Milano viene chiarito che il privilegio dei tributi locali (tra questi quelli regionali, come la tassa automobilistica)è identico a quello che assiste i tributi statali, dunque soggetto al limite biennale sancito dal 2752.
Ciò detto,sarei intenzionata a contestarne il rango, come pure a declassare il credito in chirografo, dal momento che il ruolo è stato consegnato dall'ente impositore al concessionario dopo il fallimento e che il limite biennale è scaduto.
Gradirei avere il vostro autorevole parere.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/02/2014 19:17RE: RE: RE: RE: RE: Equitalia - tassa automobilistica provinciale
Classificazione: PRIVILEGI / TRIBUTIEquitalia segue ancora la linea secondo cui il credito per la la c.d. tassa automobilistica è assistito dal privilegio speciale di grado settimo di cui al primo comma dell'art. 2758 c.c., che è una delle opzioni interpretative del passato; come si vede dalle risposte che precedono, noi riteniamo che, dopo le modifiche intervenute sulla tassa di circolazione, questa rientri tra le imposte locali, per cui il relativo credito è assistito dal privilegio generale di cui al terzo comma dell'art. 2752 c.c. In tal senso si è espressa la Cassazione (Cass. 26/07/2012, n. 13301) quando nel precisare che l'espressione "legge per la finanza locale", contenuta nel terzo comma dell'art. 2752 c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione, ha affermato che "il privilegio in questione assiste il credito per la tassa automobilistica provinciale, istituita dall'art. 4 l. prov. Trento n. 10 del 1998, avente natura tributaria e afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale". Inoltre, con il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 è stato chiarito che il «riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali».
Alcuni Uffici, ritenendo che il tributo in questione abbia natura regionale e che dei tributi regionali non tratta il terzo comma in questione, attribuisce il privilegio di cui al primo comma dell'art. 2752 c.c.; noi non siamo d'accordo, tuttavia, per quanto interessa la questione da lei proposta, va ricordato che l'art. 23, comma 37, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111, ha modificato il primo comma dell'art. 2752c.c., eliminando, tra le altre cose, il limite biennale. Attualmente, infatti tale norma così recita: "Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi".
Zucchetti SG Srl
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Michela Grilli
Savignano s/Rubicone (FC)26/02/2014 19:55RE: RE: RE: RE: RE: RE: Equitalia - tassa automobilistica provinciale
Ringrazio molto per la celere risposta.
Chiedo, inoltre, se il decorso del termine di prescrizione triennale (dal momento un cui doveva essere pagato il bollo)e la mancata notifica della cartella esattoriale, il cui ruolo è stato trasmesso dall'ente impositore al concessionario dopo il fallimento, può essere sufficiente per escludere il credito richiesto in privilegio, oppure se tale orientamento valga solo per i compensi e le spese del concessionario (di solito richieste in chirografo).-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como07/03/2014 15:21RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Equitalia - tassa automobilistica provinciale
L'art. 5 del D.L. 31/12/1982 n. 953 stabilisce che "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Qualora tale termine sia decorso senza che sia avvenuta la notifica di alcun atto impositivo, l'importo, e i relativi accessori, non sono dovuti, nè in privilegio nè in chirografo.
Qualora invece la prescrizione sia stata interrotta e quindi l'importo sia dovuto, rimane spettante anche il privilegio.
Evoluzione giurisprudenziale:
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3447 del 24/12/19, con provvedimento innovativo rispetto alla sue precedenti posizioni (Cass. SU n. 23832 del 2007, richiamata da SU n. 14648 del 2017 e n. 8770 del 2016), ha stabilito il seguente principio di diritto "ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario".
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Maddalena Cottica
sondrio11/03/2014 18:13RE: RE: RE: RE: RE: RE: Equitalia - tassa automobilistica provinciale
Buongiorno, dunque la tassa automobilistica art. 17 legge 449/97 richiesta da Equitalia con la domanda di ammissione al passivo gode del privilegio o va ammessa al chirografo?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/03/2014 20:27RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Equitalia - tassa automobilistica provinciale
La tassa automobilistica è una imposta regionale, tranne che nel trentino ove è provinciale, per cui non gode del privilegio di cui al primo comma dell'art. 2752 c.c. in quanto questo prende in considerazione (tra le imposte regionali) solo imposta regionale sulle attività produttive; a rigore non rientrerebbe neanche nella previsione del terzo comma dello stesso articolo perché qui si tratta delle imposte comunai e provinciali, per cui sembrerebbe trovare collocazione chirografaria; il che creerebbe una disarmonia con le località ove l'imposta è provinciale. In via più estensiva si può considerare che il terzo comma faccia riferimento a tutte le imposte locali, quindi anche regionali, per cui optiamo per l'applicazione del terzo comma dell'art. 2752 c.c.
Zucchetti Sg Srl
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Maddalena Cottica
sondrio12/03/2014 09:43RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Equitalia - tassa automobilistica provinciale
Quindi godel del privilegio ai sensi del terzo comma dell art 2752? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/03/2014 19:51RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Equitalia - tassa automobilistica provinciale
Si. Questa, almeno, è la nostra opinione.
Zucchetti Sg Srl
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Maddalena Cottica
sondrio13/03/2014 08:21RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Equitalia - tassa automobilistica provinciale
e se la tassa automobilistica è richiesta dalla Regione? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/03/2014 19:53RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Equitalia - tassa automobilistica provinciale
Che sia richiesta dalla Regione o da Equitalia, la tassa in questione abbiamo detto è, in via generale, regionale e nelle precedenti risposte abbiamo cercato di spiegare perché goda del privilegio di cui all'art. 2752 co. 3 c.c.
Zucchetti Sg Srl
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Anna Vitali
Morbegno (SO)12/09/2014 10:36RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Equitalia - tassa automobilistica provinciale
Mi ricollego alle precedenti discussioni, le sanzioni relative alla tassa automobilistica regionale sono da ammettere al chirografo o seguono il capitale?
Ringrazio anticipatamente. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/09/2014 09:37RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Equitalia - tassa automobilistica provinciale
Classificazione: PRIVILEGI / TRIBUTISe si segue l'interpretazione secondo cui il credito per la c.d. tassa automobilistica rientra nella previsione del terzo comma dell'art. 2752 c.c., come da noi sostenuto e prospettato nelle risposte che precedono, il privilegio riguarda soltanto l'imposta e non le sanzioni, dal momento che il citato terzo comma dell'art. 2752 c.c. fa riferimento soltanto al credito per "imposte tasse e tributi" locali e non anche alle sanzioni, come invece il primo comma nella odierna versione. Ed infatti, prima della modifica del primo comma avvenuta nel 2001, che ha incluso le sanzioni nella previsione normativa, unanimemente si riteneva che il privilegio spettasse ai soli crediti di imposta evidenziando che, dove il legislatore aveva voluto estendere il privilegio anche alle sanzioni, lo aveva detto, come nel caso dei crediti dello Stato per Iva di cui al secondo comma dell'art. 2752 c.c.. Ora è rimasto solo il terzo comma a non richiamare le sanzioni, per cui per esso può essere fatto lo stesso ragionamento che si faceva in passato per il primo comma.
Zucchetti SG Srl
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Angela Berte'
PRATO21/04/2016 16:41RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Equitalia - tassa automobilistica provinciale
Buonasera, nel caso in cui il veicolo non sia stato rinvenuto e la Regione richiede la tassa automobilistica in prededuzione per il periodo successivo alla dichiarazione del fallimento, la prededuzione va riconosciuta anche se il bene non è stato rinvenuto?
Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/04/2016 19:46RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Equitalia - tassa automobilistica provinciale
La fattispecie è regolata dall'art. 5, comma 37, del D.L. 30/12/82 n. 953, per il quale "la perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione". Pertanto, se non vi è stata una pregressa denuncia di perdita del possesso per furto o altra causa, l'imposta non è più dovuta dopo l'annotazione della sentenza di fallimento, perché il fallito, proprietario del mezzo, non ha più la disponibilità, mentre il Curatore non vi è tenuto mai, avendo la disponibilità ma non essendone proprietario. Il discorso quindi non riguarda la collocazione dl credito in prededuzione o non, ma la stessa esistenza del credito e questa problematica prescinde dal materiale rinvenimento del bene perché l'annotazione della sentenza di fallimento al PRA può essere fatta anche in tal caso o comunque potrebbe essere fatta la denuncia di perdita del possesso.
Un problema di collocazione potrebbe porsi nell'ipotesi che la scadenza dell'obbligo di pagamento venga a maturazione nel periodo che va dal fallimento all'annotazione della sentenza; e qui il tributo è dovuto e in prededuzione, a meno che non sia ravvisabile un ritardo nell'annotazione addebitabile al curatore, che, in tal caso, ne dovrebbe rispondere in proprio.
Zucchetti SG srl
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Alberto Zorzetto
MONTEGROTTO TERME (PD)23/02/2017 12:23RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Equitalia - tassa automobilistica provinciale
gentilissimi, in una domanda di insinuazione presentata dalla regione per tassa automobilistica è richiesto il priv generale ex art 2752 oltre interessi semestrali maturandi ex art. 1 L 29/1961, vi risulta che tale legge trovi applicazione in sede fallimentare? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/02/2017 16:49RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Equitalia - tassa automobilistica provinciale
Per prima cosa va accertata la natura privilegiata o meno del credito per "tassa" automobilistica, su cui anche nelle risposte che precedono abbiamo espresso perplessità in passato.
Un approfondita disamina è stata svolta da Trib. Mantova 12 gennaio 2016, per il quale, ora che l'oggetto della tassa non è più la circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli, bensì il possesso di un autoveicolo iscritto al Pra, anche il il tributo, originariamente configurato come tassa per l'utilizzo di strade ed aree pubbliche, va qualificato nella legislazione attuale come imposta diretta reale sul patrimonio, dovuta dal proprietario indipendentemente dalla circolazione del veicolo. Tributo che va sì versato alle regioni, alle quali è attribuita l'attività amministrativa connessa alla sua riscossione, ma l'importo è stabilito con decreto ministeriale (con un modesto potere di variazione da parte delle regioni) e per ogni altro aspetto sostanziale della tassa stessa occorre far riferimento alla legge nazionale, per cui la tassa automobilistica non può qualificarsi «tributo proprio della regione» e la disciplina sostanziale dell'imposta rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali.
Questa ricostruzione è abbastanza convincente, ma se è così, il credito per detta imposta non gode del privilegio di cui al terzo comma dell'art. 2752 c.c., in quanto non è un tributo comunale o provinciale (e neanche regionale), né di quello del primo comma che attiene a specifiche imposte dello Stato, tra le quali non è contemplata quella automobilistica. Ci risulta che in alcuni tribunali viene concesso il privilegio ex art. 2758 c.c. quale tributo indiretto, ma sul punto i dubbi sono maggiori.
Come vede la materia è complicata e non vi è una soluzione sicura anche alla sua domanda. La norma da lei citata, infatti, riguarda le "somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari", sulle quali "si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del 1,375 per cento da computarsi per ogni semestre compiuto". Di conseguenza, è determinante stabilire se si tratta di tributo regionale o statale, diretto o indiretto.
In ogni caso, ove si ritenga che si tratti di "somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari" e concedere il privilegio ex art. 2758 c.c., la norma richiamata va coordinata con la normativa fallimentare, per cui troverà applicazione l'art. 2749 c.c., richiamato dall'art. 54 l.f.; di conseguenza gli interessi moratori nella misura indicata potranno colpire il credito ante fallimento, nel mentre la norma specifica di cui all'art. 2749 c..c concede per la fase successiva solo gli interessi legali.
Zucchetti Sg srl
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Marika Piazza
RE: Equitalia - tassa automobilistica provinciale
Da parte mia ritengo, sulla baase del solo prospetto di calcolo, di dover escludere l'ammissione.
Grazie
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como24/09/2022 16:44RE: RE: Equitalia - tassa automobilistica provinciale
L'art. 93, III comma, l.fall.:
- al terzo comma richiede che l'istanza di ammissione al passivo contenga "la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda"
- al quarto comma, stabilisce che "Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore".
Se l'automezzo nel periodo a cui si riferisce la richiesta era effettivamente di proprietà della fallita, la Regione ha allegato il prospetto di calcolo degli importi dovuti, e gli stessi effettivamente dalla contabilità sociale e dalla documentazione a disposizione del Curatore risultano non pagati, riteniamo che la domanda possa essere accolta.
Il debito tributario sorge infatti al verificarsi della fattispecie e non al momento in cui ne viene richiesto il pagamento.
Gli avvisi di pagamento sono solo una modalità di richiesta di pagamento, non indispensabili nemmeno se il contribuente è in bonis, men che meno se è in procedura.