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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Diritto camerale
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Luana Berti
MONDAVIO (PU)07/05/2019 12:00Diritto camerale
Buongiorno,
la società è fallita a febbraio 2019, la CCIAA ha presentato domanda di insinuazione per i diritti annuali ancora non scaduti, il curatore ha escluso l'ammissione in quanto alla data del fallimento il debito non era ancora scaduto. E' giusto?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/05/2019 20:02RE: Diritto camerale
Si perché, il D.M. 11 maggio 2001, n. 359, recante il regolamento per l'attuazione della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 17, dopo aver specificato all'art. 3 che "sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1 gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel registro delle imprese istituito in attuazione della L. n. 580 del 1993, art. 8, nonchè le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento", specificando, peraltro che "l'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno", nel successivo art. 4 stabilisce che "Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa".
Di conseguenza, sempre che non sia autorizzato l'esercizio provvisorio, è dovuto il diritto annuale 2019 in quanto la società era iscritta al registro delle imprese all'inizio dell'anno e il fallimento è stato dichiarato nel corso del 2019, per cui solo dall'anno prossimo il tributo in questione non sarà più dovuto.
Zucchetti SG Srl-
Luana Berti
MONDAVIO (PU)08/05/2019 08:05RE: RE: Diritto camerale
Ringrazio per la risposta, concordo sul fatto che il diritto camerale sia dovuto per l'anno 2019, ma chiedo se la domanda di insinuazione ricevuta entro il 30.4 sia da ammettere come tempestiva visto che sia alla data del fallimento che alla data di presentazione della domanda il tributo non era ancora scaduto.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/05/2019 20:49RE: RE: RE: Diritto camerale
La tempestività o tardività della domanda non ha nulla a che fare con la scadenza del credito, in quanto si collega esclusivamente alla data della presentazione della domanda rispetto alla data fissata per l'esame dello stato passivo. Invero, a norma dell'art. 101l.f., sono tempestive le domande di ammissione al passivo di un credito (o di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili), trasmesse al curatore entro il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo, nel mentre sono da considerare tardive quelle trasmesse dopo tale termine e non oltre quello di dodici mesi (o diciotto in caso di proroga) dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo. Decorso questo termine, posso ancora essere presentate domande fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, ma queste domande, chiamate comunemente supertardive, sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile.
Quanto alla scadenza- che è problema che riguarda il merito- il credito in questione è sorto, come detto ad inizio anno ed esso, posto che il fallimento è stato dichiarato in febbraio, ha natura concorsuale, per cui si applica il secondo comma dell'art. 55 l.f., per il quale "I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento".
Zucchetti SG srl
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