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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
ammissione con riserva
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GIANCARLO BALLARATI
Varese12/11/2020 16:24ammissione con riserva
l'art 96 n 3 LF prevede che vengano ammessi con riserva al passivo le istanze relative a crediti accertati con sentenza del giudice ordinario non passata in giudicato pronunziata prima della dichiarazione di fallimento.
Si chiede conferma che il medesimo principio possa valere anche per le sentenze, sempre non passate in giudicato, per procedimenti iniziati in pendenza di fallimento. In particolare si chiede se le spese legali addebitate al fallimento per soccombenza in un procedimento di appello perso dopo che il precedente grado di giudizio era stato vinto dal fallimento possano essere ammesse con riserva ex art 96 n 3 essendo pendente il ricorso in Cassazione proposto dalla curatela. La causa si ripete era stata iniziata dalla curatela e non dalla società in bonis
Giancarlo Ballarati-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/11/2020 20:11RE: ammissione con riserva
L'ipotesi tipica, prevista dal terzo comma dell'art. 96, comma 2, n. 3 l. fall. . è quella di una sentenza, deliberata e pubblicata all'atto del fallimento, che abbia positivamente riconosciuto un credito (o un diritto reale su bene mobile) nei confronti di un soggetto che viene dichiarato fallito prima che quella sentenza, sia essa di primo grado che di appello, sia passata in giudicato e, cioè, o nelle more della decorrenza del termine per l'impugnazione (in appello o in cassazione) o nel corso del giudizio di impugnazione (appello o cassazione) già instaurato. Il fatto che la sentenza di appello sia provvisoriamente esecutiva, nulla cambia in proposito in quanto la provvisoria esecutorietà incide sulla possibilità di portare la sentenza in esecuzione, che è comunque impedita in pendenza di fallimento dall'art. 51 l. fall.
Posto che il credito per spese è sicuramente prededucibile in quanto la controversia giudiziaria è stata iniziata nel corso del fallimento dal curatore, il creditore può chiedere l'ammissione al passivo (è da escludere la richiesta di pagamento essendo il credito contestato, dato che il curatore ha promosso ricorso in cassazione) in via tradiva, per la quale l'art. 101 richiama gli artò da 93 a 99, compreso quindi l'art. 96 e l'ammissione con riserva. Del resto, l'ammissione del credito con riserva ha natura cautelare e consente al giudice di provvedere in tal senso in relazione a situazioni sottratte al controllo del creditore, il quale, durante il tempo necessario alla realizzazione della condizione o della definizione del giudizio ovvero dell'acquisizione del documento (la cui impossibilità di produzione derivi da causa non imputabile al ricorrente), vede in tal modo tutelata la propria posizione grazie alla formazione di quote di accantonamento in vista di riparti parziali e del riparto finale; orbene tale esigenza sussiste anche per i crediti prededucibili potendo, prima della definizione del giudizio in cassazione, il curatore soddisfare le prededuzioni esaurendo l'attivo. .
Come si vede i due dati salienti della questione, ossia che il credito sia portato da una sentenza di appello e il dato della natura prededucibile del credito non sono di impedimento all'ammissione con riserva, in attesa della decisione definitiva.
Zucchetti SG srl
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