Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Leasing: messa in mora del Curatore e credito ammissibile a stato passivo

  • Matteo Eccher

    Mori (TN)
    09/02/2012 12:15

    Leasing: messa in mora del Curatore e credito ammissibile a stato passivo

    Buongiorno,

    In un fallimento di fine novembre 2011 era in corso un contratto di leasing immobiliare relativo alla sede legale della Società fallita. Come Curatore non ho ancora esercitato la facoltà di risoluzione o proseguimento ex articolo 72 LF in quanto sto aspettando di trovare acquirenti per i beni contenuti al suo interno (eventuali interessi al subentro nel contratto non ne ho trovati). Sicuramente però vi sarà la risoluzione del contratto.

    La Società di leasing non mi ha ancora messo in mora, salvo depositare due istanze:
    - una, dove afferma che la Curatela non ha ancora esercitato nessuna scelta (ma non chiede che venga messa in mora), e chiede l'ammissione al passivo sia in caso di prosecuzione del contratto di un importo X, oppure in caso di risoluzione di un importo Y;
    - una, dove chiede la restituzione del bene.

    Premesso che non vi alcuna intenzione di ostacolare l'attività della Società di leasing, la Procedura ha tutta la convenienza a poter utilizzare come deposito i locali fino alla vendita dei beni (peraltro prevista per il mese di marzo) e preferirebbe quindi rinviare la decisione fin tanto che non è costretta, o comunque per un altro paio di mesi circa.

    Sulla questione avrei due domande.

    Prima domanda
    La domanda di ammissione al passivo della Società di leasing può essere considerata una "messa in mora" e quindi, di fatto, dovendo esprimermi sulla sua domanda devo ufficializzare la decisione? In alternativa, sarebbe percorribile la strada di cassare la domanda in quanto non è ancora avvenuta la decisione da parte della Curatela e quindi non è possibile esprimersi sulla loro richiesta?

    Seconda domanda
    Nella domanda di ammissione al passivo della Società di leasing, viene richiesto – considerando lo scenario relativo alla risoluzione del contratto – i canoni scaduti alla data del fallimento in chirografo e la relativa IVA in privilegio (tra il resto senza specificare quale). Sul contenuto della domanda avrei questo orientamento:
    - le quote capitale delle rate scadute sono sicuramente da escludere perché entreranno nella quantificazione definita dall'articolo 72-quater comma 2, e su questo mi pare che l'orientamento sia pacifico.
    - pur ritenendo di doverle ammettere in chirografo, non sono riuscito però a trovare nulla in merito alla componente interessi ed altre spese.
    - per quanto riguarda l'IVA sarei dell'idea di escludere la componente relativa alla quota capitale la cui sorte sarà poi regolamentata secondo l'articolo 72-quater comma 2; la Società di leasing ha richiesto il privilegio, seppur senza indicarne le ragioni. Anche immaginando di riferirlo all'articolo 2772 comma 3 del Codice Civile, non sono sicuro di poter concedere il privilegio su un bene per il quale verrà disposta la restituzione (seppur mi aspetto vi sarà un differenziale positivo 72-quater comma 2).
    E' condivisibile?


    Vi ringrazio per il sempre puntuale e preciso confronto.

    Matteo Eccher
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/02/2012 19:07

      RE: Leasing: messa in mora del Curatore e credito ammissibile a stato passivo

      Sulla domanda n.1, crediamo proprio che la istanza di insinuazione non possa essere configurata come messa in mora, sia perché non ne ha la forma (deve trattarsi di una apposita istanza diretta al giudice, che deve fissare un termine entro cui il curatore deve fare la sua scelta), sia perché non ne ha il contenuto essendo rivolta a chiedere l'ammissione al passivo. L'alternativa formulazione contenuta nella domanda è un ulteriore sintomo della mancata messa in mora, dato che lo stesso creditore formula due domande di insinuazione a seconda della scelta che farà il curatore, senza mai chiedere che detta scelta sia fatta entro un certo termine.
      Per quanto riguarda la domanda n. 2 condividiamo interamente le sue conclusioni. L'eventuale ammissione in chirografo della quota capitale determina l'ammissione in chirografo anche degli interessi fino alla dichiarazione di fallimento e la sospensione per il periodo successivo giusto il disposto del primo comma dell'art. 55. Per le spese è difficile una risposta non sapendosi di quali spese si tratta, tenga comunque conto che si tratta di voce autonoma che gode del privilegio soltanto se si tratta di spese di esecuzione o conservazione di cui all'art. 2770 c.c.
      Giustissimo il discorso sull'IVA; questo è un privilegio generale che trova realizzazione sul bene gravato e va, quindi, soddisfatto con la realizzazione di detto bene, per cui se questo viene restituito il bene oggetto dl privilegio non facendo più parte dell'attivo fallimentare non può essere liquidato.
      Zucchetti Sg Srl

      • Matteo Eccher

        Mori (TN)
        10/02/2012 10:06

        RE: RE: Leasing: messa in mora del Curatore e credito ammissibile a stato passivo

        Vi ringrazio per le conferme.

        In riferimento al primo quesito e quindi alla presentazione di una domanda di ammissione al passivo mentre il Curatore non ha ancora preso posizione tra sciogliemento e continuazione, ritenete percorribile la strada di non ammettere nulla e rinviare quindi l'ammissione ad una domanda tardiva?

        Ritengo ovviamente opportuno coinvolgere nella decisione la società di leasing, in un'ottica di collaborazione (rimarrà poi in piedi il "dettaglio" del differenziale art. 72-quater comma 2 e ritengo conveniente non creare conflitti precedenti se non ce n'è bisogno), ma nella tutela in primo luogo degli interessi della Procedura.

        In quest'ottica, potrei esprimermi già positivamente per lo sciogliemento del contratto, purché abbia la possibilità di utilizzare i locali per qualche mese, senza oneri per la Procedura.

        Vi ringrazio.
        Matteo Eccher
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          10/02/2012 19:12

          RE: RE: RE: Leasing: messa in mora del Curatore e credito ammissibile a stato passivo

          La ricerca di un accordo è sempre preferibile ad una controversia, per cui fa bene ad adoperarsi in tal senso, ed anche noi consigliamo sempre di trovare una soluzione amichevole, anche perché a lei interessa mantenere il godimento del bene fino a tutto marzo.
          Riteniamo che nel caso lei possa ben anticipare la sua soluzione di sciogliersi dal contratto- con tutte le cautele del caso facendo presente che dovrà chiedere ed ottenere l'autorizzazione dl com. dei cred.. In questa trattativa può anche giovarle l'orientamento della Cassazione (Cass. 01/03/2010, n. 4862) che sicuramente conosce e che comunque trascriviamo.
          "In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di leasing, ai sensi dell'art. 72 quater legge fall., il concedente, in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, non può richiedere subito, mediante l'insinuazione al passivo ed ex art. 93 legge fall., anche il pagamento dei canoni residui che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria, in quanto con la cessazione dell'utilizzazione del bene viene meno l'esigibilità di tale credito, ma ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui, venduto o altrimenti allocato a valori di mercato il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene cui è tenuto il concedente stesso, secondo la nuova regolazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge".
          Conforme Trib. Milano 08/07/2010 che, tuttavia, sulla base delle stesse premesse ritiene che il credito possa essere ammesso in via condizionata, specificando che "L'assoggettamento dell'ammissione a condizione comprende sia l'an - dal momento che se quanto ricavato dal ricollocamento a valori di mercato del bene dovesse essere superiore al credito residuo, da ciò non deriverebbe il riconoscimento di un credito del concedente, ma anzi l'obbligo di quest'ultimo di restituire la somma eccedente al curatore, secondo quanto previsto dall'art. 72 quater comma 2 L. fall. - sia il quantum del diritto di credito, posto che la quantificazione dell'eventuale differenziale negativo dipende dall'entità del ricavato dalla vendita o da altra collocazione a valori di mercato del bene".
          A fronte del rischio di dover fare una nuova insinuazione o di vedersi ammessi con riserva, crediamo, dato anche il tempo limitato di cui ha ancora bisogno dell'immobile, che la società non debba avere problemi a lasciarle questo termine, anche perché, se avesse avuto fretta, l'avrebbe messo in mora.
          Zucchetti Sg Srl