Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

accordo transattivo su causa di lavoro e variazione stato passivo

  • Fabio Trevisan

    Lonigo (VI)
    28/05/2013 15:23

    accordo transattivo su causa di lavoro e variazione stato passivo

    formulo il presente quesito:
    la procedura è stata chiamata in causa con ricorso in riassunzione da un ex dipendente della società fallita chiedendo la nullità delle dimissioni, il ripristino del rapporto di lavoro ed il diritto a percepire le retribuzioni maturate.
    La ex dipendente al tempo non ha presentato istanza di ammissione al passivo.
    La causa si è conclusa avanti il giudice del lavoro con un accordo transattivo (parere favorevole del CDC e autorizzazione del GD) con il riconoscimento di una somma alla ex dipendente a titolo transattivo e conciliativo.
    L'accordo transattivo prevede che il verbale predisposto (sottoscritto dalle parti e dal giudice del lavoro) costituisca titolo per la variazione dello stato passivo della procedura a cura della curatela.
    Si chiede:
    a) è sufficiente che la curatela produca istanza al GD di variazione dello stato passivo? Nel qual caso è meglio attendere che detto accordo diventi esecutivo?
    b) oppure l'ex dipendente deve presentare istanza tardiva di ammissione al passivo alla quale il curatore darà parere favorevole di ammissione?
    grazie, fabio trevisan
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/05/2013 20:06

      RE: accordo transattivo su causa di lavoro e variazione stato passivo

      Nel caso non si verte nella classica ipotesi di transazione raggiunta in pendenza di un giudizio di opposizione allo stato passivo, che presuppone una domanda di insinuazione da parte del creditore rigettata in tutto o in parte, perché l'accordo è stato raggiunto in un processo del lavoro avanti al giudice del lavoro, senza che il creditore abbia mai chiesto di partecipare al passivo. Se anche quel giudizio- ammesso che la materia peculiare ne giustificasse la prosecuzione- fosse terminato senza una transazione, il lavoratore avrebbe comunque dovuto presentare una domanda di ammissione per far valere nel fallimento il credito riconosciutogli nel giudizio ordinario; il fatto che il curatore fosse stato convenuto in quel giudizio faceva sì che quella sentenza producesse effetti anche nei confronti della curatela, che, quindi, non avrebbe potuto contestare quegli esiti in fase di ammissione. La stessa situazione si presenta nella fattispecie egualmente da lei raffigurata, ove alla sentenza si non si è pervenuti per la transazione raggiunta, che però deve essere azionata nel fallimento, attraverso l'insinuazione.
      Zucchetti SG srl