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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO E RIVENDICA
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Maria Cristina Bongiorno
Milano29/05/2012 01:47DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO E RIVENDICA
Il creditore (locatore) propone la domanda di ammissione al passivo per i canoni scaduti e contestuale domanda di restituzione dell'immobile.
Normalmente (sinora mi è sempre successo) si tratta di domande separate e mi sembra che il tenore dell'art. 93 LF richiami due distinte domande.
Il rigetto della domanda (o la richiesta di depositare domande separate) farebbe slittare l'esame della stessa all'udienza prevista per quelle tardive (il creditore ha depositato l'ultimo giorno utile per l'esame delle domande tempestive).
Posso, comunque, ammettere la domanda unica (sia per il credito che per la rivebdica) nel termine previsto per le tempestive o devo rigettarla?
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/05/2012 19:14RE: DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO E RIVENDICA
Il procedimento di accertamento dei diritti mobiliari e immobiliare dei terzi, oggi più che ieri (quando l'art. 103 conteneva un rinvio agli artt. da 93 a 102), è modellato su quello della verifica dei crediti, vista la unicità della disciplina; il che si spiega agevolmente col fatto che i due procedimenti, pur avendo un valore diverso nell'economia del sistema fallimentare (soltanto l'esistenza dei crediti ai fini del concorso è essenziale alla procedura, tant'è che la mancanza di creditori ne comporta la chiusura), hanno la finalità convergente di accertare, attraverso l'individuazione del patrimonio al cui ricavato possono partecipare i creditori concorrenti, la misura dell'espropriazione e danno luogo allo stesso conflitto di interessi, per cui è logico che siano retti dalle stesse forme processuali.
Tra i due procedimenti esiste, infatti, contestualità, giustificata dalla opportunità di aumentare la possibilità di controllo delle categorie antagoniste interessate e, cioè i creditori, che hanno interesse a conservare l'integrità del patrimonio del debitore, oggetto della loro garanzia, e i terzi che pretendono di distrarre dalla massa attiva beni che assumono di loro spettanza, che si traduce nella possibilità per i creditori di interloquire, nel contraddittorio incrociato che si attua all'udienza di verifica, sulle pretese dei terzi che intendono sottrarre beni all'esproprio fallimentare dato il pregiudizio che essi possono risentire dalla diminuzione dell'attivo fallimentare.
Assicurata questa finalità con la contestualità dell'accertamento dei crediti e dei diritti dei terzi, i due procedimenti scorrevano in passato in modo parallelo e separato, stante la diversità dell'oggetto, tant'è che per ciascun tipo di domanda doveva essere formato un elenco ed un verbale di esame, come si deduceva dal primo comma dell'art. 89 e dal secondo comma dell'art. 103; oggi, in considerazione del collegamento funzionale esistente ai fini del processo fallimentare, il legislatore ha lasciato soltanto la formazione dei due elenchi (art. 89) ma poi non richiede una duplice do0manda né parla di doppio verbale. Evidentemente la struttura unitaria del processo fallimentare, in cui la funzione del giudice delegato è la stessa con riguardo all'accertamento dei diritti su cui si fondano le pretese dei creditori e dei terzi, (e, addirittura, l'accertamento si unifica quando deve procedersi alla valutazione delle conseguenze dell'impossibilità di eseguire la restituzione in forma specifica), ha spinto il legislatore ha dettare una disciplina unitaria per entrambi i procedimenti.
Di conseguenza, sebbene opportuna la presentazione di domande separate, per l'ammissione al passivo e per la restituzione di beni, l'art. 93 non richiede questa differenziazione; né ostacoli si trovano nei principi generali in quanto nel processo civile è possibile il cumulo delle domande giustificabile tanto da una connessione oggettiva, quanto da una connessione soggettiva.
Dal punto di vista pratico, può fare una fotocopia della unica domanda in modo da l'asciare l'originale in uno degli elenchi (quello dei creditori o dei rivendicanti) e la copia nell'altro, con relativi numeri di cronologico.
Zucchetti Sg Srl
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