Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

opposizione stato passivo - spese legali

  • Francesca Rutili

    Orvieto (TR)
    26/01/2012 15:49

    opposizione stato passivo - spese legali

    Sono curatore di un fallimento privo di attivo, fin dal momento della sua apertura. Uno dei creditori che aveva presentato richiesta di insinuazione al passivo è stato escluso dalla curatela sul presupposto della totale infondatezza del credito da lui vantato. Il creditore ha interposto opposizione ex art. 98 L.F. e la curatela si è costituita in giudizio tramite il legale designato dal G.D..
    Il procedimento si è concluso con il rigetto della opposizione e nel provvedimento, il Collegio ha liquidato in favore della Curatela le spese legali, quantificandole in circa € 2.000.
    La mia domanda è questa: l'importo liquidato a titolo di spese legali va a formare l'attivo fallimentare e quindi è passibile di essere ripartito tra i creditori (detratto ovviamente il compenso del legale) oppure sono somme che vanno devolute per intero all'avvocato della procedura?
    Potrei eventualmente liquidare al legale della curatela soltanto una parte dell'importo, destinando l'importo residuo al pagamento del campione fallimentare?

    Grazie

    Avv. Francesca Rutili
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/01/2012 19:15

      RE: opposizione stato passivo - spese legali

      La condanna dell'opponente al pagamento delle spese legali è in favore della curatela e non del legale, per cui la curatela ha diritto ad incassare la somma relativa dal soccombente in opposizione e questa va a formare l'attivo destinato al pagamento dei creditori e non specificamente dell'avvocato. Questi è un creditore in prededuzione e partecipa al riparto della somma in questione insieme agli altri creditori prededucibili. invero, l'ult. comma dell'art. 111bis stabilisce che se l'attivo è insufficiente al pagamento di tutti le prededuzioni, "lan distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge". Ciò significa che quel poco attivo disponibile non deve avvenire secondo un ordine cronologico o in proporzione tra tutti i prededucibili come se fossero sullo stesso piano, ma bisogna fare una graduazione all'interno della categoria dei prededucibili tenendo conto dei privilegi che assiste ciascun credito in tale categoria incluso. In quest'ambito l'avvocato godrà del privilegio di cui all'art. 27581bis n. 2 c.c.
      Zucchetti SG Srl