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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Urgentissimo - crediti del lavoratore dipendente
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Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)22/03/2014 13:46Urgentissimo - crediti del lavoratore dipendente
Un dipendente ha chiesto l'ammissione del proprio credito da lavoro dovuto in seguito ad una sentenza del 2009 a lui favorevole contro il datore di lavoro.
Si tratta di un credito sostanzialmente per differenze retributive (assuzione "in nero" per alcuni mesi prima dell'assunzione "in chiaro" + orario di lavoro maggiore del part-time "ufficiale") e per risarcimento danni per successivo licenziamento illegittimo.
Il dipendente è cessato il giorno 5/6/2006.
Preciso che, ovviamente, non esistono cedolini paga relativamente a queste somme:
Le domande sono:
1) Il creditore calcola gli interessi dal 05/06/2006 alla data del fallimento (12/12/2013) sulla somma AL LORDO DELLA RIVALUTAZIONE (calcolata per il periodo 05/06/2006 - data udienza verifica stato passivo e cioè 16/04/2014). A mio avviso la rivalutazione va riconosciuta, ma gli interessi devono essere calcolati sulla somma originaria, al netto della rivalutazione. E' così ? Se è così, devo ricalcolare io gli interessi o utilizzo una frase di tipo "qualitativo" senza quantificare i minori interessi ?
2) In base, mi pare, ad una sentenza del Consiglio di Stato del 5 giugno 2012 (la n. 18) la rivalutazione e gli interessi per i crediti da lavoro vanno riconosciuti AL NETTO e non al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Come mi devo comportare in assenza di cedolini?
3) Normalmente, in presenza di cedolini paga, il credito del lavoratore è ammesso al netto delle ritenute previdenziali ed al lordo di quelli fiscali. Come mi devo comportare in questo caso in assenza di cedolini ?
4) Come spesso capita nelle insinuazione al passivo di un lavoratore dipendente sono inserite anche le spese legali dell'avvocato che ha assistito il lavoratore con lo stesso privilegio del credito da lavoro dipendente. A mio avviso tali spese, comprensive di Cassa Forense ed iva possano essere ammesse, ma al chirografo, non essendo crediti retributivi. Preciso che nella domande di ammissione al passivo sono qualificate come spese legali. Per essere ammesso con lo stesso privilegio del credito da lavoro dipendente avrebbero dovute essere qualificate come "crediti per il risarcimento danno , ecc " di cui al 2751-bis c.c. ?
5) Il creditore non richiede gli interessi post-fallimentari. Gli devono essere riconosciuti o vale la regola del "petitum" ?
Si prega di rispondere punto per punto.
Grazie mille,
Cordiali saluti
Paolo Alloisio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/03/2014 11:50RE: Urgentissimo - crediti del lavoratore dipendente
Classificazione: LAVORO / RIVALUTAZIONE E INTERESSI1- Gli interessi vanno calcolati sulla somma via via rivalutata,e ci sono dei programmi che lo fanno agevolmente. Può anche limitarsi al momento a dire oltre interessi sulla somma via via rivalutata, ma al momento del riparto dovrà comunque calcolarli.
2- Gli interessi e la rivalutazione monetaria dovuti per il ritardato pagamento di crediti di lavoro vanno computati sul capitale netto depurato dalle ritenute previdenziali e fiscali, e non sul capitale lordo giacchè il quantum per rivalutazione monetaria ed interessi legali su somme dovute a titolo di arretrati retributivi va infatti determinato basandosi sugli importi effettivamente erogati al dipendente, ossia al netto delle somme non corrisposte per ritenute fiscali e retributive, trattandosi di parti del credito principale delle quali i dipendenti non avrebbero mai potuto disporre.
3- Il credito del lavoratore va ammesso al netto delle ritenute previdenziali ed al lordo di quelli fiscali. In questo, come nel caso, sub 2, la mancanza di cedolini o altra documentazione che impedisce il calcolo della rivalutazione e degli interessi comporta il rigetto di queste voci della domanda in quanto non documentate e impossibili da quantificare.
4- Le spese legali per il giudizio di cognizione, come nel caso, non godono di alcun privilegio né sono accessori del credito principale, per cui vanno collocate in chirografo.
5- Per i crediti di lavoro, rivalutazione e interessi vanno disposti d'ufficio.
Zucchetti Sg srl
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Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)24/03/2014 15:52RE: RE: Urgentissimo - crediti del lavoratore dipendente
Alcune precisazioni:
1) Voi dite che gli interessi vanno calcolati sulla somma "via via rivalutata". Intendete dire per ogni singolo periodo di paga? Mi potete fare un esempio? Io dispongo, comunque, solamente del dato complessivo alla data di cessazione del 05/06/2006 e non di altro. In ogni caso da un punto di vista finanziario che senso ha calcolare gli interessi sulla somma rivalutata? Gli interessi non sono il "prezzo" da riconoscere al creditore per la somma originaria "prestata" ovviamente non rivalutata? Calcolando gli interessi su una somma rivalutata non si ha una duplicazione indebita della componente finanziaria del credito ?
2) e 3) La mancanza di cedolini paga NON è imputabile al creditore. Non mi sembra giusto penalizzare il creditore per un'omissione del debitore fallito.
Per 4) e 5) OK
Attendo Vs. ulteriori chiarimenti.
Grazie e cordiali saluti
Alloisio
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Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)24/03/2014 17:12RE: RE: RE: Urgentissimo - crediti del lavoratore dipendente
Ancora una cosa:
non ho capito la risposta al punto 3 della domanda originaria.
L'assenza di cedolini comporta il rigetto di quali voci ? Non credo si riferisca all'intera retribuzione lorda.
Grazie
Alloisio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/03/2014 20:43RE: RE: RE: RE: Urgentissimo - crediti del lavoratore dipendente
Porta al rigetto di quelle voci per la cui prova sono necessari i cedolini; quali siano queste voci è una questione di fatto che deve vedere lei.
Zucchetti SG Srl
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/03/2014 20:42RE: RE: RE: Urgentissimo - crediti del lavoratore dipendente
La rivalutazione ha funzione diversa rispetto agli interessi, mirando la prima alla reintegrazione effettiva della situazione patrimoniale del lavoratore, mentre i secondi hanno natura compensativa per la mancata disponibilità della somma. Le due voci sono pertanto cumulabili in quanto la rivalutazione concorre a determinare la base capitale su cui calcolare gli interessi. Di conseguenza, una volta determinato secondo le norme in materia di lavoro, la rivalutazione del credito di lavoro, sul totale del credito più rivalutazione, vanno aggiunti gli interessi, che maturano annualmente. Tuttavia, se questo calcolo si facesse alla fine del periodo preso in considerazione- ammettiamo tre anni, si darebbero interessi anche per somme non ancora maturate, da cui si elaborato il concetto del decorso degli interessi sulle somme via via rivalutate. semplificando al massimo, se a gennaio 2013 il credito di lavoro del dipendente era 100, più 10 di rivalutazione, per complessive 110, e a gennaio 2014 quel credito, per effetto della ulteriore rivalutazione è diventato 120, gli interessi da gennaio 2013 vanno calcolati su 110 e da gennaio 2014 su 120 e così via; se si calcolassero gli interessi sulla somma finale di 120, si darebbero interessi per il 2013 anche su una somma non dovuta in quell'anno, ossia su 10. Questo è il significato di calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata, che sostanzialmente applica i principi in tema di rivalutazione e di interessi; la prima va effettuata con la periodicità dettata dalle diverse norme e accordi applicabili alle varie fattispecie contrattuali e gli interessi, per evitare ogni forma di anatocismo, vanno ormai calcolati annualmente, sulla somma dovuta per l'anno.
Il fatto che la mancanza dei cedolini sia imputabile al datore di lavoro fallito, non muta i principi che reggono l'onere della prova; questo spetta al creditore che, se privo di documentazione scritta, per qualsiasi causa, dovrà dare la prova con prove costituende.
Zucchetti SG Srl
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Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)25/03/2014 09:09RE: RE: RE: RE: Urgentissimo - crediti del lavoratore dipendente
Ok,
tutto bene per la rivalutazione ed interessi. Sono io che non avevo capito.
Per quanto riguarda il discorso dei cedolini non mi sono spiegato bene: il creditore ha giustificato il proprio credito attraverso una sentenza del 2009 del giudice del lavoro in cui vengono quantificate le somme lorde richieste (al giudice del lavoro non può essere chiesto di più). Non penso, inoltre, che il creditore possa fare di più.
Ricapitolando, a mio avviso il comportamento che il Curatore deve tenere è il seguente:
- ammettere il TFR (che non ha trattenute previdenziali) per l'intera somma lorda;
- ammettere il credito da differenze retributive al netto della sola trattenuta previdenziale calcolata dal Curatore;
- ammettere l'indennità per licenziamento illegittimo al lordo per l'intero senza trattenuta previdenziale trattandosi di somma esente da contribuzione;
- ammettere gli interessi e la rivalutazione per la sola quota da calcolarsi in futuro relativa alle somme al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, con una frase di tipo "qualitativo" e non "quantitativo";
- ammettere gli interessi post-fallimentari, sempre da calcolarsi sulla somma netta, anche se non richiesti.
Mi sembra la soluzione più equa e più pratica.
Cosa ne pensate ?
Grazie e cordiali saluti.
Paolo Alloisio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/03/2014 20:05RE: RE: RE: RE: RE: Urgentissimo - crediti del lavoratore dipendente
Noi abbiamo dato le risposte che ritenevamo adeguate al caso, cercando di chiarie i punti che le erano apparsi oscuri; tocca a lei ora valutare se aderire o meno alle nostre indicazioni di diritto, e, in caso positivo, come tradurre le stesse in pratica adeguandole alle singole voci.
Zucchetti Sg Srl
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Donatella Perna
Foggia10/10/2016 17:45Urgentissimo - crediti cassa edile
Buonasera,
si è insinuata al passivo del fallimento che curo la Cassa Edile per un credito comprovato da decreto ingiuntivo esecutivo, seguito da precetto e pignoramento mobiliare presso la sede societaria con esito negativo. Si tratta di domanda tardiva.
Nella domanda il legale chiede che vengano ammesse in privilegio le seguenti somme:
- sorte capitale come da decreto ingiuntivo n. ;
- interessi legali dal 12/03/2014 alla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento;
- spese liquidate in decreto;
- onorari liquidati in decreto;
- spese generali (15%);
- CAP;
- IVA;
- atto di precetto;
- spese generali (15%);
- CAP;
- IVA
oltre interessi di legge dalla data della sentenza del fallimento e sino alla ripartizione.
Nulla è chiesto a titolo di rivalutazione monetaria.
Come dovrei comportarmi? Se del caso, va riconosciuta fino al decreto di esecutività dello stato passivo delle tardive? O mi tengo nei limiti della domanda?
Quanto al privilegio, questo dovrebbe riguardare solo le prime due voci (sorte capitale e interessi); il resto sono spese legali e accessori di legge e dovrebbero essere ammesse in chirografo. Giusto?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/10/2016 19:09RE: Urgentissimo - crediti cassa edile
Per quanto riguarda la rivalutazione, in primo luogo bisognerebbe esaminare nel dettaglio il credito azionato perché solo alcune voci dei crediti azionabili dalla Cassa Edile corrispondono al credito da rapporto di lavoro e solo a questi, chiesti con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c., compete la rivalutazione. La rivalutazione per questa voce andrebbe effettuata d'ufficio, anche se non richiesta, ma nella prassi, ove manchi una espressa richiesta non vi si procede, anche perché dovrebbe essere il curatore ad effettuare il calcolo.
I crediti insinuati e portati dal decreto ingiuntivo, sempre che questo sia stato definitivamente dichiarato esecutivo ex art. 647 cpc prima del fallimento, sono dovuti e conveniamo con lei che, anche se il credito per capitale è privilegiato, quello per le spese della fase monitoria e precetto vanno collocati in chirografo trattandosi di spese riguardanti un giudizio di cognizione e non esecutivo. Questo inizia con il pignoramento, ma anche le spese relative al pignoramento mobiliare non possono godere del privilegio ex art. 2755 c.c. perché, essendo risultato il pignoramento negativo, le relative spese non sono state di alcuna utilità per la massa dei creditori.
Zucchetti Sg srl
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Donatella Perna
Foggia17/10/2016 10:02RE: RE: Urgentissimo - crediti cassa edile
Buongiorno,
faccio seguito al mio ultimo intervento nonchè alla Vs. risposta per chiedervi se esiste giurisprudenza riguardo all'ammissione in chirografo delle spese legali pur se collegate a un credito privilegiato, quale quello della cassa edile.
Io ho ritenuto di ammetterle in chirografo; per contro nelle osservazioni al progetto di stato passivo giuntemi, il legale della cassa edile sostiene che le spese legali della fase monitoria e del precetto sono riconducibili all'art. 2751 bis n. 1 c.c. "per danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali" e di conseguenza andrebbero ammesse in via privilegiata.
Cosa ne pensate? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/10/2016 17:09RE: RE: RE: Urgentissimo - crediti cassa edile
Come abbiamo già accennato nella precedente risposta, non tutti i crediti vantabili dalla Cassa Edile sono assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c., perché la Cassa non si sostituisce al lavoratore, ma assume il ruolo di soggetto intermediario tra datore di lavoro e dipendente nell'erogazione della prestazione. Si distingue infatti tra accantonamenti dai contributi e contributi: "i primi- spiega Cass. 11/12/2006, n. 26324- sono costituiti da importi corrispondenti: a voci retributive (come ratei di ferie, gratifica natalizia e festività) accantonati presso le Casse dai datori di lavoro per essere poi erogati ai lavoratori a scadenze prestabilite nella contrattazione collettiva, sicché, avendo natura prettamente retributiva, sono assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c. Diversamente, i contributi, che attengono a versamenti, in parte dovuti dai lavoratori, mediante trattenute operate dai datori di lavoro e in parte da questi ultimi diretti a dotare le Casse delle disponibilità economiche necessarie per il conseguimento dei loro fini istituzionali, non sono assistiti da nessun privilegio, atteso che non costituiscono remunerazione".
Già questa considerazione dovrebbe escludere che la Cassa Edile possa chiedere , al posto del dipendente, i danni di cui parla l'art. 2751bis n. 1 c.c.. Inoltre, anche ammesso che abbia questa legittimazione, l'evoluzione interpretativa di tale norma dovuta ai interventi della Corte Costituzionale, è arrivata a comprendere nel concetto di danno privilegiato ii danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale il datore di lavoro sia responsabile, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennità previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio e quello per danni conseguenti a malattia professionale della quale sia responsabile il datore di lavoro, ma mai a configurare come danno privilegiato quello per spese legali per ottenere il recupero del credito.
Le spese del giudizio hanno una propria regolamentazione e ad esse è attribuito il privilegio solo se rifereti ai processi esecutivi e cautelari, per cui il credito per spese di causa per recuperare in via cognitoria e monitoria (con decreto ingiuntivo) un credito è da ritenere chirografario.
Zucchetti SG Srl
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Lucia Turchetti
AREZZO10/03/2020 17:02RE: RE: - crediti del lavoratore dipendente per rivalutazione monetaria ed interessi legali post fallimento
Mi inserisco in questa discussione, in quanto sto predisponendo un piano di riparto di una procedura fallimentare aperta nel gennaio 1997. Esaminando le domande di insinuazione allo stato passivo dei lavoratori dipendenti (tra l'altro predisposte tutte dalle associazioni sindacali), non sono stati richiesti ne la rivalutazione monetaria ne gli interessi nella misura legale post fallimento, mentre sono stati richiesti ed ammessi in privilegio sia la rivalutazione che interessi per il periodo ante dichiarazione di fallimento. All'udienza di verifica dei crediti non sono stati neppure disposti d'ufficio (se si intende che sia stato il Giudice Delegato ad ammettere in privilegio anche il credito per interessi e rivalutazione indipendentemente dalla domanda). Volevo quindi chiedere il vostro parere su come mi dovrei comportare e se devo riconoscere in privilegio sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali, vista anche l'entità del credito per interessi che spetterebbe ai lavoratori dall'anno 1997 ad oggi, e per i quali ci sarebbe capienza nel riparto.
Altra problematica riguarda la domanda di insinuazione dell'INPS per surroga del TFR liquidato ai dipendenti, che ha richiesto oltre al capitale per il TFR (ovviamente in privilegio art. 2751 bis n. 1 c.c.) anche gli interessi legali post fallimento, ma espressamente quest'ultimi richiesti in chirografo.
Poi vi sono le domande degli Istituti INPS e INAIL per i contributi prev.li ed assistenziali assistiti da privilegi che non hanno espressamente richiesto gli interessi post fallimento. Gli devono essere comunque riconosciuti? oppure vale il principio della domanda che rimane inderogabile?
Possibilmente dare la risposta ad ogni singolo quesito.
In attesa ringrazio - Cordiali saluti. Lucia Turchetti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/03/2020 19:37RE: RE: RE: - crediti del lavoratore dipendente per rivalutazione monetaria ed interessi legali post fallimento
L'ammissione dei dipendenti con riconoscimento della rivalutazione e degli interessi solo per il periodo ante dichiarazione di fallimento è abbastanza anomala, non per il fatto che queste caratteristiche siano state riconosciute pur in mancanza di richiesta (la rivalutazione egli interessi sui crediti di lavoro va riconosciuta d'ufficio dal giudice), quanto per il fatto che il decorso sia stato fermato alla data del fallimento. Invero, quanto alla rivalutazione, la Corte Cost.,già con sentenza n. 204 del 1989 aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 59 l.fall. in relazione all'art. 429, terzo comma, c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro dipendente per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento e fino alla data in cui lo stato passivo diviene definitivo. Quanto agli interessi, una volta ammesso il credito in privilegio, le conseguenze sugli accessori sono quelle previste dall'art. 2749 c.c., il cui secondo comma dispone che "gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita"; norma poi modificata con la riforma del 2006, che ha integrato il terzo comma dell'art. 54 l. fall. prevedendo che "Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente".
Alla luce di questa situazione normativa si pone il dilemma: il mancato riconoscimento di rivalutazione e interessi post fallimentari equivale a rigetto di queste voci, per cui la questione ora sarebbe coperta da giudicato interno non essendo stata proposta opposizione, oppure, data la natura del credito che comporta conseguenze automatiche si può intendere che il giudice ha deciso per la parte anteriore alla dichiarazione di fallimento, lasciando poi che le ulteriori conseguenze successive a tale evento proseguissero come per legge secondo un calcolo da fare al momento del riparto? Entrambe le prospettazioni sono sostenibili; noi propendiamo per la seconda perché, una volta che il giudice ha comunque dimostrato di voler sottoporre a rivalutazione e interessi i crediti ammessi, abbia implicitamente ammesso che le ulteriori conseguenze sarebbero state quelle previste dalla legge.
Per la verità questo discorso ha un suo solido fondamento se riferito agli interessi, perché aver quantificato gli interessi ante fallimento, non impedisce che decorrano, secondo legge, quelli successivi, a meno che il giudice non li abbia espressamente esclusi, imponendo per la modifica l'impugnazione; nel mentre, poiché la rivalutazione andava effettuata fino alla data della esecutività dello stato passivo, l'averla anticipata al momento del fallimento sembra più indice di un intento di escludere il resto. Tuttavia stiamo parlando di un periodo in cui questi concetti, che oggi sono patrimonio comune, erano agli albori e si stavano ancora assorbendo gli effetti di una serie di interventi della Corte Costituzionale, e stiamo parlando di lavoratori dipendenti attendono di essere pagati da aoltre venti anni, per cui sarebbe una vera ingiustizia penalizzarli ulteriormente non riconoscendo la rivalutazione del periodo tra la data del fallimento e quella della esecutività dello stato passivo.
Per quanto riguarda la domanda di insinuazione dell'INPS per surroga del TFR liquidato ai dipendenti, che ha richiesto oltre al capitale per il TFR (ovviamente in privilegio art. 2751 bis n. 1 c.c.) anche gli interessi legali post fallimento, ma espressamente quest'ultimi richiesti in chirografo, non può valere lo stesso discorso perché nel caso l'Istituto non si è limitato, come i lavoratori a non chiedere la corresponsione degli interessi, ma ha espressamente chiesto la loro ammissione in chirografo; pertanto, in questo caso, una ammissione in privilegio sarebbe andata oltre la domanda formulata dalla parte e, a maggior ragione questo criterio rimane in sede di riparto.
Quanto infine ale domande degli Istituti INPS e INAIL per i contributi prev.li ed assistenziali assistiti da privilegi che non hanno espressamente richiesto gli interessi post fallimento, ritorniamo alla situazione dei dipendenti, in cui trova applicazione l'art. 2749 c.c., quale automatica conseguenza della natura privilegiata del credito ammesso e la mancanza di una espressa contraria volontà, consente di tenìnerne conto al momento del riparto.
Zucchetti Sg srl
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