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Debenza diritto camerale per società fallite

  • Luigi De Anna

    Vicenza
    13/02/2015 15:19

    Debenza diritto camerale per società fallite

    Con la pronuncia 18.04.2014 n. 9007 la Cassazione ha sancito l'obbligo di pagamento del diritto camerale anche per le società fallite sino a quanto non avviene la cancellazione dal Registro Imprese. In virtù di tale pronuncia, stanno pervenendo da parte delle camere di commercio le cartelle di pagamento relative all'omesso versamento del diritto camerale anche per le annualità successive al fallimento e ancora accertabili.
    Conseguentemente si richiede se il fallimento debba effettuare il pagamento dei diritti camerali anche per tali annualità successive come spesa di procedura in prededuzione. Lo scrivente non individua tuttavia un nesso né funzionale né sinallagmatico tra il pagamento del diritto e l'utilità per i creditori.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/02/2015 12:00

      RE: Debenza diritto camerale per società fallite

      Proprio la sentenza n. 9007 del 2014, da lei citata, ricorda in motivazione che "il D.M. 11 maggio 2001, n. 359, recante il regolamento per l'attuazione della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 17, dopo aver specificato all'art. 3 che "sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1 gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel registro delle imprese istituito in attuazione della L. n. 580 del 1993, art. 8, nonchè le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento", individua nell'art. 4 le esenzioni, tra cui vi sono le imprese soggette a procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, che cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa.
      Zucchetti SG Srl
      • Fabiola Tombolini

        Ancona
        12/01/2023 18:33

        RE: RE: Debenza diritto camerale per soggetti in Liquidazione dei beni ex L 3/2012, Liquidazione Giudiziale e Liquidazione Controllata

        Buonasera, mi inserisco nella discussione, seppur risalente, in relazione alla norma sopra richiamata (DM 359/2001, art 4) che dispone l'esenzione dall'obbligo di pagamento dei diritti annuali camerali per le società fallite e in liquidazione coatta amministrativa, per chiedere se vi risultino novità o interpretazioni estensive/ norme / circolari, alla luce delle procedure concorsuali introdotte successivamente.
        Nello specifico se l'esenzione dal pagamento dei diritti si possa ritenere applicabile alle procedure di liquidazione dei beni ex L 3/2012, Liquidazione controllata o Liquidazione Giudiziale ex CCII. Ringrazio per l'attenzione e per il sempre utilissimo contributo
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/01/2023 19:16

          RE: RE: RE: Debenza diritto camerale per soggetti in Liquidazione dei beni ex L 3/2012, Liquidazione Giudiziale e Liquidazione Controllata

          A norma del d.m. n. 359 del 2001, il diritto annuale camerale è dovuto finché l'impresa rimane iscritta al Registro delle Imprese. Le uniche cause di esonero sono:
          -le imprese con un provvedimento di fallimento o liquidazione coatta amministrativa emanato entro il 31/12 dell'anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
          -le imprese individuali cessate entro il 31/12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento (se il 30 gennaio è sabato o domenica il termine è prorogato al giorno lavorativo successivo)
          -le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31/12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento (se il 30 gennaio è sabato o domenica il termine è prorogato al giorno lavorativo successivo)
          -le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio entro il 31/12 dell'anno precedente;
          -le start-up innovative.
          Queste sono le regole dettate dall'art. 4 del citato d.m., e il resto è frutto di interpretazione.
          Premesso che non ci risultano interventi sulla materia da lei prospettata, a nostro avviso, la lettera della norma- che espressamente fa riferimento al fallimento e alla liquidazione coatta nonché la natura eccezionale della norma, che pone una deroga alla regola generale del pagamento, inducono a ritenere che l'esenzione in parola si applichi alle sole procedure indicate e non ad altre procedure concorsuali. Ed, infatti, le imprese soggette a concordato preventivo e ad amministrazione straordinaria ci risulta che sono tenute al pagamento dei diritti, per cui riteniamo che non siano esonerate neanche le imprese soggette alla liquidazione del patrimonio, a meno che non si ritenga che questa procedura sia assimilabile al fallimento, come per molti versi è.
          Zucchetti SG srl
          • Maria Linda Sottocorna

            ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
            24/01/2024 14:09

            RE: RE: RE: RE: Debenza diritto camerale per soggetti in Liquidazione dei beni ex L 3/2012, Liquidazione Giudiziale e Liquidazione Controllata

            Una società di capitali inoltra bilancio finale di liquidazione con rispettivo verbale assemblea.
            La c.c.i.a.a. non procede alla cancellazione poichè non sono stati pagati i diritti annuali dell'ultimo periodo.
            E' legittimo detto diniego?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              26/01/2024 20:00

              RE: RE: RE: RE: RE: Debenza diritto camerale per soggetti in Liquidazione dei beni ex L 3/2012, Liquidazione Giudiziale e Liquidazione Controllata

              E' una domanda che fuoriesce dal nostro campo di competenza non riguardando il ditto concorsuale. Possiamo dire soltanto che, a norma dal comma 35, dell'art. 24 della legge n. 449 del 1997. "L'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese", di modo che il mancato versamento , totale o parziale, dei diritti camerali, oltre a comportare il pagamento delle sanzioni comprese tra il 10% ed il 100% dell'ammontare del diritto dovuto, impedisce il rilascio, su tutto il territorio nazionale, di qualsiasi certificazione sulla iscrizione nel Registro delle imprese.
              Lasciamo per il resto il quesito all'intervento di chi è esperto in materia.
              Zucchetti SG srl