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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Insinuazione Stato passivo professionista attestatore ex art 182 bis sesto comma
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Silvia Ballerini
Prato02/04/2014 23:45Insinuazione Stato passivo professionista attestatore ex art 182 bis sesto comma
Nel maggio 2013 un collega dottore commercialista ha ricevuto incarico di redigere relazione di attestazione ex art. 182 bis sesto comma.
E' stato fissato il compenso in lettera d'incarico regolarmente firmata e consegnata in copia agli amministratori.
Il 30 maggio è stata consegnata la relazione suddetta allegata al ricorso depositato.
Successivamente, a seguito di provvedimento del Tribunale, la società ricorrente ha dovuto presentare una nuova domanda richiedendo all'attestatore di redigere una nuova relazione aggiornata che è stata consegnata ed allegata al nuovo ricorso.
Successivamente l'attestatore ha emesso fattura in acconto della sua prestazione in data 31 luglio.
La società non ha provveduto al pagamento.
A dicembre viene dichiarato il fallimento della ricorrente a seguito di non accogliento del ricorso. La motivazione del Tribunale del non accoglimento è la mancanza della prova di aver adempiuto agli obblighi di comunicazione a tutti i creditori.
L'attestatore ha inoltrato al curatore la propria insinuazione per l'importo totale di cui alla lettera d'incarico, che non ha data certa, ma che trova conferma nella fattura del luglio riportante gli estremi della lettera d'incarico ed il compenso pattuito.
Il curatore ha depositato progetto di stato passivo in cui ammette il collega solo per la metà dell'importo concordato con la motivazione che la procedura non ha avuto esito positivo. Si fa presente che nella lettera d'incarico non era stato fatto alcuna differenziazione d'importo e che fra le altre cose il tutto è stato svolto con richiesta di massima urgenza. Inoltre la società ricorrente poi fallita non ha mosso alcuna obiezione al ricevimento della fattura del luglio. Il curatore non muove eccezioni sulla data certa della lettera d'incarico. pertanto chiedo se sia corretta la riduzione di quanto richiesto e concordato. infine chiedo anche se sia corretto il non riconoscimento della prededuzione tenuto conto che comunque è stata svolta attività nell'interesse dei creditori.
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/04/2014 20:10RE: Insinuazione Stato passivo professionista attestatore ex art 182 bis sesto comma
Classificazione: PREDEDUZIONI / CONCORDATO FALLIMENTOSul mancato riconoscimento della prededuzione concordiamo perché, a norma del secondo comma dell'art. 111, "sono considerati crediti prededucibili quelli cosi' qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge" e l'accordo di ristrutturazione dei debiti non è considerato una procedura concorsuale. Ovviamente il credito godrà del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.
Non concordiamo, invece, sulla riduzione dell'importo. Questo è stato determinato in base ad un contratto intercorso tra le parti prima del fallimento e di cui non è contestata la certa anteriorità a tale evento, ed allora il curatore o impugna quel contratto per uno dei motivi astrattamente possibili (dalla revocatoria alla nullità o annullamento ecc.), qualora ne ricorrano le condizioni, o eccepisce nel merito che il lavoro non è stato svolto a regola d'arte contestando gli errori, la mancanza di diligenza, ecc.; in mnacanza di rilievi del genere deve accettare quanto convenuto tra le parti prima del fallimento, né può sciogliersi da detto accordo perché ormai già esaurito da parte del professionista che ha effettuato la sua prestazione.. Di sicuro non può utilizzare il discorso della non utilità per i creditori per dimezzare l'importo, giacchè la eventuale non utilità (che nel caso è difficile vedere perchè la procedura ex art,. 182bis non è andata avanti non per carenze della relazione) incide sulla natura prededucibile del credito, ma non sull'entità dello stesso.
Zucchetti SG Srl
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