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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
prevviso di liocenziamento e sua collocazione
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Daniela Aschi
Roma15/10/2015 10:54prevviso di liocenziamento e sua collocazione
Chiederei il vostro parere sul seguente argomento. Al momento della dichiarazione di fallimento, i dipendenti della società fallita erano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. In forza del particolare trattamento dei lavoratori del settore, la CIGS è proseguita anche dopo la dichiarazione di fallimento ed anzi è stata rinnovata per un ulteriore anno per poi cessare, in quanto la previsione massima di durata era di due anni. Non c'è stata però alcuna prosecuzione dell'attività sociale, ma solo l'applicazione dell'ammortizzatore sociale in favore dei lavoratori, con il pagamento delle somme da parte dell'INP. Cessato il periodo di CIGS è stato preso atto, con le rappresentanze sindacali, che l'attività non era più in corso e quindi si è passati alla messa in mobilità dei dipendenti con comunicazione di licenziamento. Ai lavoratori è dunque dovuta l'indennità di mancato preavviso. Mi chiedo: l'indennità è certamente maturata dopo la dichiarazione di fallimento, ma non c'è stato alcun esercizio provvisorio. Il credito dunque sembrerebbe non rientrare tra quelli in prededuzione ex art. 111 l.f.. Propenderei dunque per la collocazione in privilegio generale quale credito di lavoro e non in prededuzione.Qual'è il vostro parere?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/10/2015 20:05RE: prevviso di liocenziamento e sua collocazione
Siamo d'accordo con lei. E' vero, infatti che dal disposto dell'art. 3 della l. n. 223 del 1991 si ricava che per le aziende in crisi ammesse al trattamento straordinario di integrazione i rapporti di lavoro necessariamente proseguono, non solo formalmente o fittiziamente, ma, a seguito del fallimento i rapporti di lavoro entrano nella fase di quiescenza di cui all'art. 72 in quanto la finalità dell'intervento della Cassa è quello del reinserimento dei lavoratori nella attività dell'impresa da sanare, e, solo nel caso di infattibilità di un recupero - anche parziale -, di consentire, con le procedure di mobilità, un possibile reperimento di altra occupazione. A tale scopo si è previsto (articolo 4) che, verificandosi quest'ultima evenienza, e cioè, qualora nel corso di attuazione del programma di risanamento aziendale si accerti, attraverso la complessa procedura descritta dalla norma, la impossibilità della continuazione della attività con riferimento alla totalità dei dipendenti, l'imprenditore avrà la facoltà di collocare in mobilità quelli in eccesso "comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso".
Orbene, a tale comunicazione, che interviene pure essa in costanza di rapporto lavorativo, sospeso in caso di fallimento del datore di lavoro, ha proprio la natura del preavviso di licenziamento di cui all'articolo 2118 c.c., del quale, del resto, ha la identica funzione di differimento dell'esecuzione della dichiarazione di recesso del datore di lavoro allo scopo di consentire al lavoratore un sufficiente lasso di tempo per la ricerca di altra occupazione.
Riteniamo quindi che l'indennità di mancato preavviso dovuto abbia la natura di credito privilegiato e non prededucibile perché, seppur avvenuto in pendenza di fallimento, è riferito ad un rapporto sospeso, anche se giuridicamente continuato nell'interesse deli dipendenti.
Zucchetti Sg Srl
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