Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

STUDIO ASSOCIATO - PRIVILEGIO

  • Ilaria Casa

    Parma
    07/04/2016 16:20

    STUDIO ASSOCIATO - PRIVILEGIO

    Buongiorno,

    mi trovo ad esaminare una domanda di insinuazione al passivo.

    L'istante è uno "studio associato" e non i singoli avvocati:
    nella premessa dell'insinuazione la richiesta è presentata dal"lo studio associato in persona dell'avv. X, unitamente e disgiuntamente all'avv. Y". Nelle richieste finali è solo "lo studio associato" a chiedere di essere ammesso al passivo.

    Non esiste un mandato scritto in cui si conferisce l'incarico né all'uno avvocato, né all'altro, nè allo studio associato.

    Le prestazioni per cui si presenta insinuazione sono state rese dai singoli avvocati (tutti gli atti esaminati sono stati riportati su carta intestata dello studio associato, ma la formula utilizzata era sempre "la società Z, rappresentata e difesa dall'Avv. X , unitamente e disgiuntamente all'avv. Y…"): ritenete che possa riconoscere il credito in via privilegiata ex art 2751 bis n. 2 c.c. (come richiesto) oppure devo declassarlo a chirografario, poiché l'istanza è, come detto, presentata DALLO studio associato E NON DAI singoli avvocati?

    Le fatture di acconto (già pagate) e le note proforma (oggetto di insinuazione) sono emesse dallo studio associato e l'IBAN corripondente è a sua volta riferibile allo S.A.

    Ringrazio per l'attenzione
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/04/2016 19:21

      RE: STUDIO ASSOCIATO - PRIVILEGIO

      I principi che reggono la materia sono i seguenti ben sintetizzati da Cass. 05/03/2015, n. 4485, che ha precisato: "Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c., occorre accertare non se il professionista richiedente abbia o meno organizzato la propria attività in forma associativa, ma se il cliente abbia conferito l'incarico dal quale deriva il credito a lui personalmente ovvero all'entità collettiva (associazione, studio professionale) nella quale, eventualmente, egli è organicamente inserito quale prestatore d'opera qualificato: nel primo caso il credito ha natura privilegiata, in quanto costituisce, in via prevalente, remunerazione di una prestazione lavorativa, ancorché necessariamente comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento, mentre nel secondo ha natura chirografaria, perché ha per oggetto un corrispettivo riferibile al lavoro del professionista solo quale voce del costo complessivo di un'attività che è essenzialmente imprenditoriale. Va escluso che il credito privilegiato nascente da rapporto negoziale che si instaura fra il cliente e il singolo professionista degradi a chirografo nel caso in cui sia oggetto di cessione all'associazione cui il professionista appartiene: al contrario, è questa la sola ipotesi in cui anche lo studio associato sarà legittimato a far valere il diritto al privilegio".
      Ai fini del privilegio, quindi, non rileva tanto chi abbia chiesto l'insinuazione o emesso le fatture o parcelle proforma, perché comunque questi compiti competono allo studio associato, ma a chi sia stato affidato l'incarico. Nel suo caso, la mancanza di un mandato specifico ad uno degli avvocati dello studio associato e il fatto che l'attività sia stata indistintamente svolta dai professionisti dello studio lasciano presumere che l'incarico sia stato dato allo studio associato, con conseguente negazione del privilegio.
      Zucchetti SG Srl:
      • Ilaria Casa

        Parma
        09/04/2016 14:25

        RE: RE: STUDIO ASSOCIATO - PRIVILEGIO

        Ringrazio per la risposta, facendo al contempo due precisazioni:

        1. Non esiste, come detto, un mandato scritto (intendendo il conferimento dell'incarico con preventivo di spesa), esiste però come ovvio la "procura alle liti a margine" degli atti che legittima gli avv. X e Y a stare in giudizio, ribadendo che ogni atto è sempre scritto da entrambi.

        2. Lo studio associato è formato di soli due avvocati, ovvero gli avv. X e Y.

        Può cambiare la visione d'insieme?

        Grazie di nuovo e cordiali saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          11/04/2016 20:46

          RE: RE: RE: STUDIO ASSOCIATO - PRIVILEGIO

          No, anzi conferma quanto detto in precedenza che l'incarico è stato dato ad entrambi i due unici soci dello studio associato e, quindi a questo. L'ult. sentenza della Cassazione in materia (Cass. 31.3.2016 n. 6285, ha ribadito che la domanda di insinuazione al passivo di un credito da parte di uno studio associato fa solo presumere che non spetti il privilegio, con la conseguenza che l'istante può sempre dimostrare che il credito si riferisce a prestazioni svolte personalmente dal professionista in via esclusiva o prevalente e sia di sua spettanza anche se richiesto dall'associazione. Ossia viene ribadito il principio che, al di là del soggetto che presenta la domanda, è comunque il creditore che, per ottenere il privilegio, deve fornire la prova della personalità dell'incarico.
          Zucchetti Sg srl
          • Cristina Gaffurro

            Bologna
            30/05/2018 11:27

            RE: RE: RE: RE: STUDIO ASSOCIATO - PRIVILEGIO

            Buongiorno,
            se la procura è firmata per il creditore avvocato che si insinua non è firmata dal legale rappresentante della fallita ma dall'avvocato incaricato a sua volta con procura generale depositata posso accettarlo in stato passivo?

            2) se la procura è data ad un avvocato, la fattura è intestata allo studio associato, e dagli atti datimi alle cause in tribunale si presentava altro avvocato per ulteriore procura, mi puo' venire in mente posso ipotizzare che anche se il credito è chiesto in privilegio siamo nell'ambito di uno studio associato e sarebbe da declassare al chirografo?

            Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              31/05/2018 17:42

              RE: RE: RE: RE: RE: STUDIO ASSOCIATO - PRIVILEGIO

              La procura generale alle liti si ha quando per il suo tramite il difensore assume il potere di rappresentare il cliente in tutte le cause che lo riguarderanno, sia come attore che come convenuto. Essa, quindi, non ricomprende tra i poteri che attribuisce al procuratore di nominare un altro, diverso, avvocato, perché tale nomina non rappresenta un'estrinsecazione del potere di rappresentanza processuale, ma del diverso potere di rappresentanza sostanziale. Tuttavia, ciò non toglie che, con apposita clausola, possa essere conferita, unitamente e contestualmente alla procura generale alle liti, una forma di rappresentanza sostanziale tale da legittimare il procuratore generale a nominare altri procuratori. Normalmente la formula utilizzata nelle procure generali è più o meno la seguente: "A tal fine il Sig. __________________ conferisce all'Avv. _______________ ogni e più ampia facoltà relativa alle cause medesime, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare terzi in giudizio, svolgere riconvenzioni, nominare altri procuratori o sostituti e indicare domiciliatari".
              Quanto al secondo quesito, come abbiamo detto anche in altre occasioni, ciò che occorre accertare ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., "non è se il professionista richiedente abbia o meno organizzato la propria attività in forma associativa, ma se il cliente abbia conferito l'incarico dal quale deriva il credito a lui personalmente ovvero all'entità collettiva (associazione, studio professionale) nella quale, eventualmente, egli è organicamente inserito quale prestatore d'opera qualificato" (tra le tante Cass. 05/03/2015, n. 4485). Mentre in tale ultimo caso, spiega la Corte, il credito ha "natura chirografaria perché ha per oggetto un corrispettivo riferibile al lavoro del professionista solo quale voce del costo complessivo di un'attività che è essenzialmente imprenditoriale", nel primo ha senza dubbio "natura privilegiata, in quanto costituisce in via prevalente remunerazione di una prestazione lavorativa, ancorchè necessariamente (ossia a prescindere dal fatto che lo studio sia nella titolarità di un singolo o di più professionisti), comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento".
              Il fatto che la fattura sia intestata allo studio associato non è di per sé indicativa che l'incarico sia stato affidato alla stessa perché il credito del professionista potrebbe, per statuto (come normalmente avviene) o nello specifico caso, essere stato ceduto all'associazione, nel qual caso, secondo la stessa cassazione citata, va sicuramente escluso che tale credito "degradi a chirografo", giacché al contrario "è questa la sola ipotesi in cui anche lo studio associato sarà legittimato a far valere il diritto al privilegio". Meno drastica sul punto, ma sostanzialmente nello stesso senso è Cass. 04/07/2017 n. 16446, per la quale "la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis Cc, n. 2, salvo – peraltro - che l'istante dimostri che il credito si riferisca a una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione". In questo modo si scarica, giustamente, in modo chiaro in capo al creditore l'onere della prova della personalità o meno della prestazione.
              Zucchetti SG srl
              • Santina Meli

                siracusa
                04/07/2018 17:05

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: STUDIO ASSOCIATO - PRIVILEGIO

                Buongiorno, sto esaminando una domanda di ammissione al passivo presentata da uno studio associato lavoro, che con il progetto di stato passivo ho ammesso al chirografo per presunzione dell'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale e, dunque, per insussistenza dei presupposti per il riconsocimento del privilegio, salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca a una prestazione svolta personalmente dal professionista e sia di pertinenza del professionista pur se formalmente richiesto dall'associazione. L'istante mi ha, pertanto, depositato ad integrazione una delega inps rilasciata dal fallito ad uno dei soci dell'associazione ai fini delle presentazioni delle denunce mensili dei lavoratori, nodelli unilav presentati sempre dallo stesso socio e una modifica dello statuto. A questo punto, si può considerare provata la sussistenza di una prestazione personale del socio soprattutto in virtù della predetta delega inps e, conseguentemente riconoscere il privilegio?
                Grazie. Cordiali saluti.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  04/07/2018 18:42

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: STUDIO ASSOCIATO - PRIVILEGIO

                  E' una di quelle situazioni al limite in cui, fermi i principi di partenza, si tratta di fare una valutazione in fatto. In linea di massima le delega ad uno dei soci dello Studio associato per la presentazione delle denunce mensili potrebbe essere sintomatica dell'incarico conferito a quel socio, ma poi è l'insieme delle circostanza in cui si è svolto il rapporto che bisogna tenere presenti.
                  Zucchetti Sg srl