Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Domanda di insinuazione: ancora sulla firma digitale.

  • Giovanni Soardi

    Vicenza
    10/03/2017 11:03

    Domanda di insinuazione: ancora sulla firma digitale.

    Mi sono letto i precedenti thread sulla questione della firma digitale della domanda di insinuazione al passivo.
    La questione per me è fondamentale in quanto se manca la "corretta" firma digitale la domanda non può essere presa in considerazione perché sostanzialmente non è una domanda, con tutte le conseguenza che ne coseguono.
    Nella mia esperienza si presentano 3 tipi di firma digitale:
    1) domanda sottoscritta autografa (di pugno) e poi scannerizzata in PDF: la ammetto perché mi risulta sottoscritta; eventualmente il ricorrente può fornire la prova dell'originale sottoscritto (mai richiesta).
    2) domanda sottoscritta a mezzo firma digitale ed inviata in file P7M : la ammetto perché dotata di firma digitale riconosciuta dall'organismo certificatore con marca temporale.

    Il caso per cui scrivo è il 3).
    Mi capita di ricevere domande sottoscritte con firma digitale (ma non P7M) a mezzo programmi di editing, ad es. Acrobat.
    Nel mio caso il file è inviato a mezzo PEC e il formato è PDF con acclusa una firma digitale (appare il nominativo del firmatario e la data).

    la domanda che mi pongo è: questa firma è valida?
    Una cosa è apporre una "firma" apposta dal software, un'altra cosa è apporre una firma digitale.
    La normativa di riferimento per la correttezza della firma digitale è l'art. 93 LF, modificato dal D.L. 179/2012, che indica due diverse ed alternative modalità di formazione della domanda di insinuazione al passivo del fallimento:
    1) quella prevista dall'art. 21 comma II del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82 in seguito "Codice"): documento informativo sottoscritto con firma digitale;
    2) quella prevista dall'art. 22 del Codice: copie informatiche di documenti analogici.

    Quando il creditore scelga la prima opzione la domanda deve essere redatta nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del Codice (l'art. 21 comma II richiama l'art. 20 del Codice che richiama espressamente il suddetto art. 71) e quindi nelle forme di cui all'art. 3 del dpcm 13/11/2014 (normativa tecnica attuativa dell'art. 71 del Codice) in vigore dall'11 febbraio 2015.

    Art. 3 del dpcm 13/11/20142 "Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera a), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate da una o più delle seguenti operazioni:
    1. a) la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata;
    2. b) l'apposizione di una validazione temporale;
    3. c) il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa;
    4. d) la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza;
    5. e) il versamento ad un sistema di conservazione.

    In pratica la questione è: la firma apposta con programma software, che ad esempio non apponga la validazione temporale, non è valida (es. qualche ricorso di Equitalia).

    Vi è poi un'altra questione.
    Sembra vi sia un problema che riguarda la verifica delle firme PAdES effettuata con Acrobat Reader DC, Acrobat Reader 11 ed Acrobat Pro 11.
    Riporto il link relativo al problema:
    https://avvocatotelematico.wordpress.com/2017/01/27/firme-digitali-la-parziale-attendibilita-della-verifica-delle-forme-pades-con-acrobat/

    In pratica mi si pone il caso specifico di una firma apposta con SHA-1 e non con SHA256; ho inoltre il caso di mancanza della marca temporale e della presenza dell'ente certificatore in ricorsi depositati in PDF;
    Come può il Curatore riconoscere la correttezza della firma nel caso complicatissimo sopra descritto non essendo un tecnico informatico?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/03/2017 08:36

      RE: Domanda di insinuazione: ancora sulla firma digitale.

      La firma Pades, cioè la firma digitale che viene apposta sui PDF non crea una busta crittografica come la Cades, che crea appunto un file p7m.
      La firma si innesta all'interno del PDF lasciando l'estensione originale e permette di aprire il file e validare le firme senza bisogno di un software ad hoc (come dike per esempio).
      La firma pades è valida tanto quanto la cades, l'unica differenza è che può essere apposta esclusivamente su files in formato PDF.
      Qualche informazione aggiuntiva è reperibile su questo PDF: http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/firme_multiple.pdf
      Per quanto riguarda l'algoritmo di hashing utilizzato (SHA1 - SHA256) è vero che adobe reader non ne da evidenza chiara. Ed è altrettanto vero che l'algoritmo SHA1 è considerato "a bassa sicurezza" e quindi ritenuto non valido per firme recenti.
      Quindi adobe reader applica una validazione che non tiene conto della sicurezza dell'algoritmo di hashing utilizzato.
      Come è correttamente riportato nell'articolo, al momento per avere una chiara evidenza della validità della firma rispetto anche all'algoritmo di hashing utilizzato, conviene utilizzare software alternativi come dike.
      Zucchetti Sg srl
      • Giovanni Soardi

        Vicenza
        13/03/2017 16:02

        RE: RE: Domanda di insinuazione: ancora sulla firma digitale.

        Grazie, sempre gentili e puntuali.
        Era in definitva come supponevo.
        Cordiali saluti.