Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Prededuzione compenso commissario giudiziale

  • Federico Caracciolo

    BOLOGNA
    12/12/2016 17:19

    Prededuzione compenso commissario giudiziale

    Buonasera,
    a seguito della revoca del concordato preventivo la società viene dichiarata fallita.
    Il commissario, una volta ottenuta la liquidazione del proprio compenso, richiede, senza presentare domanda di ammissione al passivo, che la stessa venga pagata in prededuzione.
    Ritengo che ciò sia corretto e quindi trasmettere istanza con richiesta del relativo mandato.
    • Valerio Orsini

      Fermo
      13/12/2016 09:01

      RE: Prededuzione compenso commissario giudiziale

      Se può essere utile vi è la sentenza di Cassazione 16269/2016 del 19-2-2016
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        13/12/2016 20:21

        RE: RE: Prededuzione compenso commissario giudiziale

        La sentenza della Corte n. 16269 del 2016 ci sembra non applicabile alla fattispecie perché riguardava il caso in cui, al momento del fallimento, al commissario del precedente concordato non era stato liquidato il compenso, per cui quest'ultimo aveva un credito da quantificare e la Cassazione afferma (a nostro sommesso avviso correttamente) che la quantificazione va effettuata in sede di accertamento del passivo. Nel caso prospettato, invece, si dà atto che la liquidazione del compenso è già intervenuta e non si accenna ad eventuali impugnazioni del relativo provvedimento, sicchè il commissario ha già un titolo definitivo, suscettibile di acquisire valore di cosa giudicata se non tempestivamente impugnato (in tal senso Cass. 30/12/2014, n. 27515 con riferimento al compenso liquidato al CTU di una causa), che quantifica il suo credito, sicuramente prededucibile.
        Ciò nonostante riteniamo che il credito debba egualmente passare per la verifica perché il terzo comma dell'art. 111bis consente il pagamento diretto fuori riparto dei crediti prededucibili, ma solo di quelli "prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare", nel mentre, nel caso si tratta di credito sorto in una procedura che ha preceduto il fallimento. In sostanza, se la norma citata esenta dall'accertamento del passivo soltanto i crediti prededucibili liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare "sorti nel corso del fallimento", si deve dedurre che tutti i crediti sorti prima dell'apertura della procedura fallimentare ai quali può attribuirsi, in forza della vigente normativa, la qualifica di prededucibili vadano comunque assoggettati alla verifica, seppur non contestati.
        Zucchetti SG srl