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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
SCISSIONE E SURROGA INPS
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Rosella De Santis
BERGAMO23/01/2017 11:14SCISSIONE E SURROGA INPS
Gentili esperti,
sottopongo alla vostra attenzione il seguente caso:
Scissione parziale tra due società; i dipendenti passano quasi tutti alla beneficiaria.
La scissa fallisce, i dipendenti fanno domanda di ammissione per il TFR maturato fino al momento del passaggio alle dipendenze della beneficiaria. Tali importi sono ammessi al passivo della scissa con riserva della preventiva cessazione del rapporto di lavoro proseguito con la beneficiaria.
A distanza di circa un anno fallisce anche la beneficiaria. I dipendenti vengono ammessi al passivo della beneficiaria per l'intero TFR (anche la quota maturata quando gli stessi erano alle dipendenze della scissa) e tramite il fallimento della beneficiaria presentano domanda al Fondo Garanzia, che li paga surrogandosi al passivo del fallimento della beneficiaria, poi chiuso per assenza di attivo.
Il fallimento della scissa dispone invece di un modesto attivo, destinabile ai dipendenti.
Secondo voi l'Inps ha il diritto surrogarsi ai dipendenti nel fallimento della scissa per il TFR maturato fino al passaggio alla beneficiaria e, se sì, entro quali limiti?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/01/2017 20:40RE: SCISSIONE E SURROGA INPS
I dipendenti si sono insinuati al passivo del fallimento della beneficiaria per l'intero TFR, comprensivo della quota maturata quando gli stessi erano alle dipendenze della scissa e tale importo è stato anticipato dall'Inps, cha diritto di surrogarsi nei confronti del o dei debitori che avrebbero dovuto corrispondere il TFR.
Per capire chi sono i debitori bisognerebbe conoscere i particolari della scissione; lei ci dice che è è stata parziale, ma non ci chiarisce se il debito verso i dipendenti è indicato nel progetto ed è attribuito alla beneficiaria oppure se tale debito è rimasto alla società scissa. Distinzione importante perché in entrambi i casi opera la responsabilità solidale della scissa e della beneficiaria, ma nel primo caso la scissa risponde nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa rimasto, nel mentre, nel secondo caso ove il debito risulta chiaramente rimasto nella sfera giuridica della scissa, questa ne risponde illimitatamente.
A parte questo diverso campo di operatività della società scissa, rimane comunque la solidarietà della società scissa nel pagamento del debito maturato fino alla data della scissione, sicchè l'Inps, poiché non è stata pagata dal fallimento della beneficiaria, può ancora chiedere alla società scissa il pagamento del credito per il TFR che ha anticipato maturato fino alla scissione.
Problema diverso è se processualmente sia in condizione di presentare una domanda tardiva o, molto probabilmente super tardiva nel passivo del fallimento della scissa e di dimostrare che il ritardo non è impotabile all'ente.
Zucchetti SG srl
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Rosella De Santis
BERGAMO25/01/2017 09:29RE: RE: SCISSIONE E SURROGA INPS
Il debito per TFR era stato trasferito alla beneficiaria; il patrimonio netto della scissa nel progetto di scissione è indicato pari a 30.000, derivante però dall'appostazione all'attivo di attività inesistenti, per cui l'effettivo patrimonio netto era addirittura negativo.
Quindi, se non ho compreso male, la possibilità dell'Inps di intervenire nel fallimento della scissa sarebbe limitato al massimo ad un importo di euro 30.000 (anche se il TFR effettivamente pagato ai dipendenti tramite il fallimento della beneficiaria è molto maggiore), e tecnicamente dovrebbe presentare una domanda di ammissione al passivo (quindi soggetta ai limiti temporali delle tardive/supertardive) e non una surroga nella posizione dei dipendenti già insinuati?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/01/2017 20:50RE: RE: RE: SCISSIONE E SURROGA INPS
Sul primo punto confermiamo.
Circa le modalità della domanda dell'Inps qualche dubbio ci viene. Noi siamo partiti dal concetto che l'Inps ha anticipato il Tfr ai creditori insinuati al passivo del fallimento della beneficiaria per cui in quel fallimento può effettuare la surroga, nel mentre nel fallimento della scissa deve insinuarsi con una ordinaria domanda. Il discorso è lineare, ma rimane il fatto che l'Inps ha anticipato anche la quota di Tfr ante scissione per la quale i dipendenti si erano insinuati anche al passivo del fallimento della scissa, da cui la possibilità che l'Inps possa anche in questo fallimento effettuare la surroga.
Si tratta di una situazione abbastanza inusuale per cui è diffile dare una risposta sicura.
Zucchetti SG srl
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