Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

REVOCAZIONE DELLA SENTENZA 395 C.P.C. E VIS ATTRACTIVA

  • Marco Minguzzi

    Ravenna
    17/05/2018 23:12

    REVOCAZIONE DELLA SENTENZA 395 C.P.C. E VIS ATTRACTIVA

    Buona sera,
    sono curatore di un fallimento al quale è stato notificato atto di riassunzione di una causa passiva mirante alla revocazione ex art. 395 c.p.c. di un provvedimento reso avanti altro tribunale. Tale provvedimento riconosceva in via sommaria un credito in favore della fallita, allora in bonis, che l'attore intende ora far revocare al fine di vedersi riconosciuto un maggior credito nei confronti della società di cui sono curatore.
    Ora, stante la competenza funzionale inderogabile del tribunale che ha reso il provvedimento (ordinanza ex art.702 bis per la condanna al pagamento di alcune somme in favore del imprenditore prima del fallimento) ai sensi dell'art. 398 c.p.c., è eccepibile nel caso di specie la vis attractiva del tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 24 L.F. con la conseguente incompetenza del tribunale che rese il provvedimento che ha riconosciuto il credito? la mia intenzione sarebbe di costituirmi per far valere l'incompetenza funzionale del giudice adito e la vis attractiva del foro fallimentare.
    Ringrazio in anticipo per la cortese collaborazione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/05/2018 10:13

      RE: REVOCAZIONE DELLA SENTENZA 395 C.P.C. E VIS ATTRACTIVA

      Il procedimento di revocazione straordinaria di cui all'art. 395 cpc è caratterizzato da una duplicità di fasi; la prima con effetto rescindente e la seconda, di natura rescissoria, cui si fa luogo solo nel caso in cui, nella prima fase, sia stata accertata l'ammissibilità della impugnazione e la fondatezza dei motivi su cui la stessa è fondata.
      La fase rescindente della revocazione della sentenza favorevole al fallito richiesta da soccombente va, quindi, proposta necessariamente avanti al giudice competente secondo le regole ordinarie perché tende ad "eliminare" la sentenza emessa e questa non può essere considerata una causa derivante dal fallimento, posto che l'interessato avrebbe potuto proporre la revocazione anche se la parte vittoriosa non fosse stata dichiarata fallita.
      Una volta conclusa questa fase rescindente, se, come lei dice, l'istante vuol far valere un proprio credito verso il fallito, non può chiedere che tale credito sia accertato dal giudice ordinario ma, per il principio della esclusività del passivo, deve insinuarsi al passivo; il giudice ordinario, quindi, se l'istante insiste nell'accertamento del suo credito, non può passare alla fase rescissoria e deve dichiarare improcedibile il procedimento.
      La sua costituzione in giudizio potrebbe egualmente essere utile per contrastare la revocazione della sentenza favorevole e far presente la improcedibilità della fase rescissoria.
      Zucchetti SG srl