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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Richiesta di PRIVILEGIO ARTIGIANO da parte di una SOCIETA di DIRITTO ESTERO
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Mario Rossi
MODENA20/03/2013 11:07Richiesta di PRIVILEGIO ARTIGIANO da parte di una SOCIETA di DIRITTO ESTERO
Buongiorno, una società di diritto indiano chiede l'ammissione al passivo del credito vantato, con privilegio artigiano, allegando una serie di documenti, quali un certificato della Camera di Commercio Italo - Indiana da cui si evince che l'attività svolta è artigianale, con il lavoro prevalentemente familiare. Esiste nella documentazione anche un certificato di un revisore contabile, attestante la tipologia di produzione svolta (capi ricamati e fatti a mano) e viene anche documentata la prevalenza del lavoro sul capitale. Se allora sono rispettate le condizioni oggettive per il privilegio artigiano, la discussione verte sulla posizione soggettiva, mancando evidentemente un'iscrizione all'Albo Artigiani nazionale: si tratta di requisito necessario? L'unica posizione giurisprudenziale che avevo trovato mi pare fosse possibilista sull'ammissione, facendo riferimento al rispetto della legislazione nazionale.
Cosa ne pensate? Avete avuto qualche situazione simile o analoga?
Grazie per l'attenzione.
dr Mario Rossi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/03/2013 19:06RE: Richiesta di PRIVILEGIO ARTIGIANO da parte di una SOCIETA di DIRITTO ESTERO
Non ci risultano precedenti specifici, però ricordiamo che l'art. 2751 bis n. 5 c.c. è stato riscritto dall'art. 36 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con modif., in l. 4 aprile 2012, n. 35, per cui l'attuale testo normativo prevede che hanno privilegio generale sui mobili "i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti".
Il nuovo inciso "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti" ha fatto nascere il dubbio che il privilegio sia subordinato alla condizione dell'iscrizione di chi si qualifica artigiano all'albo delle imprese artigiane, affermando il principio che l'iscrizione nell'albo non è soltanto il presupposto indispensabile per poter fruire delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane, ma attribuisce anche la qualifica artigianale in modo definitivo ed indiscutibile e, quindi, preclude ogni possibilità di contraria dimostrazione da parte di chi abbia interesse a contestare l'anzidetta qualifica.
Questa interpretazione è stata da noi ritenuta non condivisibile in un commento che pubblicammo nel sito di Fallco all'indomani della modifica perché il legislatore non può limitare l'autonomia decisionale, costituzionalmente garantita, del giudice, che rimarrebbe vincolato alla determinazione amministrativa; del resto se il legislatore avesse voluto privilegiare l'aspetto formale sull'attività svolta in concreto, avrebbe diversamente scritto la norma stabilendo, ad esempio, che godono del privilegio i crediti delle imprese iscritte nell'albo imprese artigiane, posto che per costante interpretazione non solo della cassazione ma anche della Corte Costituzionale "l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge-quadro o da altre disposizioni, ma non vale a far sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana, onde è consentito al giudice di sindacare la reale consistenza dell'impresa ai fini del riconoscimento del privilegio, con la conseguente eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione all'albo, una volta accertatane l'illegittimità" (Corte Cost. 24.7.96 n. 307).
Riteniamo, pertanto, più verosimile che con il nuovo inciso il legislatore abbia voluto chiarire che la individuazione delle imprese artigiane che possono godere del privilegio sono soltanto quelle che hanno i requisiti richieste dalle leggi speciali per ottenere la qualifica di artigiane.
Peraltro questa problematica, nel suo caso potrebbe essere superata ove la prestazione da cui nasce il credito insinuato sia precedente alla modifica sopra richiamata, dal momento che, da un lato, le caratteristiche di impresa artigiana devono sussistere all'epoca della prestazione e, dall'altro, la nuova normativa, come statuito dalla Cassazione, non ha natura interpretativa (e conseguente valenza retroattiva), "non solo perché priva di un'espressa previsione a riguardo, ma anche in ragione dell'assenza di quei presupposti (situazioni di incertezza o significativi contrasti giurisprudenziali nell'applicazione del precedente testo, necessità di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore) che, a tutela del valore della certezza del diritto e del principio costituzionale di uguaglianza, consentono il superamento del divieto di irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 delle preleggi" (Cass. 4 luglio 2012, n. 11154).
In conclusione se ricorre quest'ultima ipotesi o, se comunque, appare convincente la interpretazione da noi fornita della nuova norma, se l'impresa indiana ha le caratteristiche della impresa artigiana secondo le leggi italiane, può godere del privilegio, anche se non iscritta all'albo.
Zucchetti SG Srl
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