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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
INSINUAZIONE AL PASSIVO
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Tiziana Angelini
ASCOLI PICENO14/10/2011 18:20INSINUAZIONE AL PASSIVO
Un creditore che chiamerò Rossi risulta anche debitore della società fallita. In data antecedente la dichiarazione di Fallimento la società fallita ha instaurato un giudizio verso Rossi, FIà riassunto dal Curatore, diretto ad ottenere il soddisfacimento del proprio credito. Rossi propone a sua volta domanda di ammissione al passivo per una somma che non trova esatto riscontro nella contabilità della società fallita. A questo punto il Curatore chiede a Rossi di presentare mastrino contabile dettagliato delle partite di dare ed avere intercorse tra Rossi e la società fallita prima della verifica. In sede di verifica il GD pone la riserva e concede termine a Rossi per produrre il partitario contabile e al Curatore per formulare la propria definitiva proposta. Rossi presenta memoria in cui sostiene che, a causa del comportamento irrispettoso degli accordi raggiunti tenuto dalla società fallita che, a suo dire, emetteva fatture con corrispettivi eccedenti rispetto a quelli pattuiti, non è in grado di ricostruire con esattezza la situazione contabile di dare e avere che ha caratterizzato i suoi rapporti con la società fallita. Esorta, tuttavia, il Curatore a prendere posizione a norma dell'art. 95 l.f.. A fondamento del proprio credito ribadisce di aver prodotto le fatture commerciali emesse verso la società fallita, un estratto conto (che il Curatore ha ritenuto privo di riferimento a fatture e a pagamenti documentati) e l'estratto del registro delle fatture di vendita.
Il Curatore può pretendere da Rossi, pena la non ammissione del credito, la produzione del mastrino contabile, partendo dal presupposto che in esso sono riportati movimenti registrati nel "libro giornale" obbligatorio per legge? Rossi attribuisce, infine, all'estratto notarile del registro vendite in cui sono annotate le fatture emesse alla società fallita valore di attestazione di regolare tenuta della contabilità a cui assegna particolare valore probatorio ai fini dell'esistenza del credito. E' giusto? Come dovrebbe agire a questo punto il Curatore chiamato a pronunciarsi sull'ammissione del credito? Chiedo cortesemente di inserire nella risposta riferimenti normativi. Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/10/2011 16:49RE: INSINUAZIONE AL PASSIVO
Posto che, a quanto è dato capire dalla domanda, Rossi non ha chiesto la compensazione del proprio credito con il proprio debito, non vi è ragione per cui lei, come curatore, si dia tanto da fare perché Rossi fornisca la prova del suo credito per essere ammesso al passivo del fallimento.
L'onere della prova del credito insinuato incombe sul creditore, per cui è Rossi che deve darsi da fare per produrre la documentazione che ritiene utile a fornire la prova per l'ammissione. La documentazione finora prodotta, come in domanda indicata, è sicuramente inidonea allo scopo. invero le fatture non hanno alcun valore probatorio in quanto atti unilaterali costituiti dallo stesso creditore, così come gli estratti conto, ove non sottoscritti da entrambe le parti interessate. Rimangono gli estratti dei registri contabili che, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., hanno efficacia probatoria tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, purchè i libri siano regolarmente tenuti. Tuttavia tale normativa, per costante giurisprudenza, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento, il quale agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalle norme in questione, operanti solo tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa. Da ultimo in tal senso, Cass. 09 maggio 2011 n. 10081; conf. Cass. 26 gennaio 2006, n. 1543; Cass. 15 marzo 2005, n. 5582; ecc.).
Lei deve sì prendere posizione sulla domanda in sede di progetto di stato passivo, nel quale può escludere la domanda in quanto non documentata.
Zucchetti SG Srl
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