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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
collocazione dei crediti ipotecari - estensione della ipoteca agli interessi convenzionali e moratori
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Carlo Piol
BOLZANO (BZ)07/03/2012 17:37collocazione dei crediti ipotecari - estensione della ipoteca agli interessi convenzionali e moratori
il fallimento è del 16/01/2012. Il 03/06/2011 la banca gira a sofferenza il capitale residuo e n. 8 rate rimaste impagate di un mutuo bancario non fondiario. Contrattualmente è stato previsto che la banca ha titolo di calcolare gli interessi di mora su tutte le somme scadute. il tasso degli interessi convenzionali e il tasso degli interessi di mora è correttamente iscritto al Registro degli Immobili (nella nostra regione "Libro Fondiario")
alla luce dell'art. 2855 c.c. si chiede su quale capitale devono essere conteggiati gli interessi di mora e per quale periodo.
nella domanda di ammissione al passivo la banca ha conteggiato gli interessi di mora sulle rate scadute comprensive degli interessi convenzionali; a mio giudizio solo gli interessi di mora conteggiati sul capitale godono del privilegio ipotecario, mentre la differenza è riconoscibile in chirografo.
grazie del Vs. cortese parere.
CARLO PIOL-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/03/2012 19:03RE: collocazione dei crediti ipotecari - estensione della ipoteca agli interessi convenzionali e moratori
L'art. 2855 prevede, per le due annate precedenti e quella in corso alla data di dichiarazione del fallimento, la collocazione in via ipotecaria degli interessi dovuti, ma c'è da chiedersi a quali interessi faccia riferimento la norma.
Questa, in effetti, non pone apertamente alcuna differenza tra interessi corrispettivi o moratori (nè la pongono gli artt. 54 e 55), per cui sarebbe sufficiente che nell'iscrizione sia enunciata la natura e la misura degli interessi perchè questi trovino collocazione ipotecaria.
Questa interpretazione così ampia del secondo comma dell'art. 2855 c.c., fondata unicamente sull'argomento "ubi lex non distinguit ..." è stata ritenuta poco convincente perchè, se è vero che la collocazione ipotecaria del capitale fa collocare nello stesso grado gli interessi "dovuti" (e cioè, sembrerebbe, tutti quelli dovuti), è anche vero che la norma fa riferimento alla collocazione di un capitale "che produce interessi"; dal che risulterebbe "evidente il riferimento agli interessi corrispettivi dovuti in considerazione della naturale produttività del danaro e non agli interessi moratori che, come è noto, adempiono non ad una funzione compensativa, bensì risarcitoria e sono dovuti a titolo di indennizzo forfettario dei danni conseguenti alla mora, indipendentemente dalla produttività del danaro e anche se, in precedenza, il capitale non sia stato produttivo di interessi" (Cass. 08/11/1997 n. 11033; Conf. Cass. 29 agosto 1998, n. 8657 e più recentem. Cass. 30/08/2007, n. 18312; tra i giudici di merito, Trib. Palermo 20 agosto 1991, in Dir. fall., 1992, III, 300; App. Roma 27 novembre 1990, in Giust. civ., 1991, 1, 200; Trib. Ascoli Piceno, 05/02/2010 in Giur. merito 2010, 6, 1559; Tribunale Milano 19/05/2008, n. 1385).
Se si segue questa ultima tesi, gli interessi moratori vanno ammessi in chirografo e non in via ipotecaria; ma è da dire che si tratta di una tesi non molto convincente a fronte di una norma che non pone differenze tra i vari tipi di interessi e che pacificamente si applica a qualunque specie di ipoteca, anche all'ipoteca legale e a quella giudiziale, che può garantire espressamente una condanna al pagamento di una somma di danaro, oltre agli interessi moratori. Va anche ricordato che, ove si dovesse ritenere che la norma disciplini esclusivamente il regime degli interessi corrispettivi e non quello degli interessi moratori, se ne dovrebbe coerentemente ricavare che una autonoma iscrizione di ipoteca per il credito relativo agli interessi moratori sarebbe in realtà svincolata da qualsiasi limite, il che sarebbe in assoluto contrasto proprio con la finalità della norma di cui all'art. 2855 c.c. che è quella di evitare che l'inerzia del creditore nell'esigere il proprio credito possa comportare un eccessivo accumulo di interessi in danno degli altri creditori o del terzo acquirente.
Se si segue questo indirizzo, gli interessi che godono della prelazione ipotecaria, a norma e nei limiti del secondo comma dell'art. 2855 c.c., sono sia quelli corrispettivi che quelli moratori, purchè iscritti e purchè la mora si sia verificata prima della dichiarazione di fallimento.
In entrambe le ipotesi, il credito per interessi maturato dopo il compimento dell'annata in corso alla data del fallimento va collocato in via ipotecaria, ma soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.
Diventa poi una questione concreta da accertare come siano stati indicati gli interessi moratori, se essi siano comprensivi di quelli corrispettivi o siano in aggiunta, evitando ovviamente di duplicarli.
Zucchetti SG Srl
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